Nell’Agrigentino riconosciuta una precedenza ex legge 104 del ’92

Con un provvedimento d’urgenza, secondo l’articolo 700 del codice di procedura civile, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso di un docente, G B sono le iniziali del nome, assistito dall’avvocato Alberto Cutaia, che non ha ottenuto il trasferimento da fuori provincia, pur prestando assistenza al genitore disabile, quale referente unico. È stata, infatti, parzialmente annullata la disposizione contrattuale contenuta nel Contratto sulla Mobilità, che prevedeva la precedenza ai sensi della legge 104 del 92 soltanto per i genitori e per il coniuge, e non anche per il figlio referente unico, che ha precedenza prevista soltanto per la mobilità infra-provinciale con esclusione della mobilità inter-provinciale. Sulla base di tale mancata precedenza, pur possedendone i requisiti, il docente non era riuscito ad ottenere il trasferimento nella provincia di Agrigento, dove risiedeva unitamente al genitore disabile. Accogliendo le tesi difensive prospettate dall’avvocato Cutaia, il Giudice del Lavoro ha annullato la norma contrattuale contenuta nel Contratto sulla Mobilità ed ha dichiarato il diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 33 della legge 104 del 1992 nelle operazioni di trasferimento definitivo in favore del docente, ordinando all’Amministrazione Scolastica di trasferire il ricorrente su uno dei posti disponibili degli ambiti territoriali della provincia di Agrigento.