Il ruolo di Vittorio Tutino

Già si è visto, analizzando l’articolato racconto di Gaspare Spatuzza sulla preparazione della strage di via D’Amelio, come si tratti di dichiarazioni provenienti da una fonte assolutamente credibile, che si è autoaccusata, innanzitutto, della partecipazione ad un eccidio per il quale lo stesso Spatuzza non sarebbe mai stato perseguito (attese le responsabilità già irrevocabilmente accertate nei precedenti processi per questi fatti), dando molteplici spunti all’autorità giudiziaria, per riscontare positivamente le sue dichiarazioni (logiche, coerenti, circostanziate, precise e continue) e mettendo così in discussione una parte di quanto veniva accertato dalle precedenti sentenze irrevocabili sulla strage di via D’Amelio.
Del pari, sono stati diffusamente analizzati i motivi della ritenuta attendibilità delle medesime dichiarazioni, alla luce delle altre risultanze istruttorie di questo processo e di quelli precedenti, contestualmente confutando i rilievi critici avanzati dalla difesa di Vittorio Tutino, in relazione ad alcune apparenti discrasie nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia o contraddizioni rispetto ad ulteriori risultanze (ad esempio: sulla sistemazione dei freni e la chiusura della portiera della Fiat 126; sul possesso della carta di circolazione della medesima automobile, da parte della proprietaria; sulla chiusura del portone d’accesso alla carrozzeria di Giuseppe Orofino; etc…).
Ancora, sono stati singolarmente analizzati e valutati anche gli ulteriori elementi di prova, richiesti dalla legge, a conferma della chiamata in correità di Gaspare Spatuzza, superando (ancora una volta) i rilievi critici della difesa sulla collaborazione di Tullio Cannella (per un suo potenziale interesse all’accusa) e su quelle, sopravvenute nel corso del dibattimento, di Vito Galatolo (per la progressione dichiarativa) e Francesco Raimo (soprattutto per la tardività della sua dichiarazione, fatta ad un anno dalla chiusura del verbale illustrativo).
Inoltre, sono state prese in considerazione anche le dichiarazioni rese dall’imputato, negli esami dibattimentali (come detto, anche in quello del procedimento c.d. Capaci bis, oltre che in questo dibattimento) e nel suo confronto con due dei suoi accusatori (Gaspare Spatuzza e Vito Galatolo).
A fronte del poderoso compendio probatorio a carico, l’imputato si difendeva, come detto, con la mera negazione del proprio contributo alla realizzazione della strage (e finanche -per quello che qui interessa- della propria partecipazione a Cosa nostra). Più in generale, la linea difensiva della parte processuale era volta, non già ad introdurre una propria versione alternativa degli accadimenti (ad esempio, come fatto da taluno degli imputati nei precedenti processi, contestando la realizzazione della strage mediante l’utilizzazione della Fiat 126 rubata a Pietrina Valenti), bensì a confutare l’esistenza di una ‘convergenza del molteplice’ a carico del proprio assistito, per un suo consapevole e volontario contributo nella realizzazione della strage di via D’Amelio, sia per alcune contraddizioni ed aporie (nell’ottica difensiva) nelle dichiarazioni accusatorie di Gaspare Spatuzza, sia per la mancanza di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca delle altre fonti dichiarative, a riscontro estrinseco della predetta chiamata (vale a dire i predetti Vito Galatolo, Francesco Raimo, Tullio Cannella).
Invece, la Corte d’Assise ritiene ampiamente comprovato, oltre ogni ragionevole dubbio, il rilevante contributo materiale fornito da Vittorio Tutino alla preparazione della strage del 19 luglio 1992 e -conseguentemente- nella devastazione di autovetture ed immobili, realizzata in via D’Amelio ed, ancora, il suo concorso, di tipo morale, nella detenzione e porto in luogo pubblico dell’ingente quantità di esplosivo stipato nel portabagagli della Fiat 126, appunto procurando quest’ultima autobomba ed una parte del materiale necessario a farla esplodere a distanza (le due batterie e l’antennino), oltre alle targhe da apporre alla stessa (per dissimularne la presenza), con la consapevolezza e la volontà di mettere in pericolo l’incolumità pubblica, accettando anche di devastare tutto quanto si trovasse nei pressi della deflagrazione e, come si vedrà di qui a breve, con la chiara intenzione di uccidere taluno.
Quanto al contributo concorsuale dell’imputato alla realizzazione della strage, si reputa, innanzitutto, utile richiamare la giurisprudenza di legittimità in materia. La Suprema Corte, nel troncone di questo stesso procedimento celebrato con rito abbreviato, confermando l’affermazione della responsabilità di Fabio Tranchina (limitatosi, come detto, ad accompagnare Giuseppe Graviano in due sopralluoghi in via D’Amelio ed a fornirgli ospitalità, durante la sua latitanza, nel periodo della preparazione della strage), afferma -in maniera chiara- che, “ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull’identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull’identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio (nella fattispecie, relativa a strage mafiosa, la S.C. ha ritenuto la responsabilità dell’imputato in concorso, per aver svolto il ruolo di autista del capo cosca, organizzatore della strage, per averlo accompagnato in due sopralluoghi sul posto del delitto e per avergli offerto ospitalità, nella consapevolezza che stava preparandosi un attentato eclatante)”.
Ancora: “resta da esaminare il tema giuridico (…) riassumibile nel seguente quesito: se, ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo che interessi la sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato commesso da altri concorrenti neppure conosciuti dall’agente, e, soprattutto, se sia configurabile il dolo di partecipazione in colui che si limiti a prestare un contributo circoscritto alla preparazione dell’azione delittuosa senza conoscerne le modalità esecutive e la stessa vittima designata, nella sola consapevolezza di un perseguito evento omicidiario di rilevante impatto sul territorio. Ritiene la Corte che sia corretta la risposta positiva data ad entrambi i quesiti dai giudici di merito. Sul piano oggettivo, è già stato affermato che la partecipazione alle attività preparatorie del delitto e, in particolare, ai sopralluoghi nella sede della progettata esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma dell’art. 110 cod. pen., poiché la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l’attività del concorrente possa essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera dei concorrenti (…) Sul piano soggettivo, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525). Assume carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n. 1271 del 05/12/2003, dep. 2004, Misuraca, Rv. 228424).
Discende che il contributo causale alla verificazione dell’evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell’agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune; ciò che conta è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell’impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell’obiettivo finale. Tale assunto è di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso, organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna, tale da precludere ai meri compartecipi la precisa conoscenza delle strategie e degli obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per non comprometterne la segretezza e il successo. Nel caso in esame Tranchina, allo stesso modo di Spatuzza, fu investito di specifici segmenti preparatori dell’eclatante azione criminosa, portata a compimento il 19 luglio 1992 dall’associazione di tipo mafioso di cui era membro. Il suo contributo, consistito nello svolgere il compito di autista e in genere di uomo di fiducia del capo, fu certamente efficace rispetto al delitto commesso, perché permise al principale organizzatore di esso, il latitante Graviano Giuseppe, nell’imminenza del tragico attentato, di mantenersi in costante contatto con i sodali del suo gruppo; di compiere almeno due sopralluoghi sul luogo del progettato delitto; di ricevere costante ospitalità, anche alla vigilia della strage, nella casa palermitana di Tranchina, quest’ultimo reclutato dal boss, proprio perché appartenente a famiglia estranea al contesto mafioso e all’epoca incensurato; e tutto ciò nella consapevolezza dell’imputato, come da lui stesso ammesso, che stava preparandosi un’azione omicidiaría “eclatante”, tale da poter mettere in pericolo anche la pubblica incolumità, considerata la scelta del giardino come luogo dove Graviano si sarebbe personalmente appostato, come preannunziato a Tranchina, nel corso delle attività preparatorie, con le già ricordate parole: “addubbu no iardino” (“mi accomodo nel giardino”, n.d.r.), tali da lasciare intendere che l’azione sarebbe stata commessa sulla pubblica via, normalmente frequentata da più persone. E tanto esclude, per la rilevanza dell’omicidio in preparazione e l’estensione del suo scenario, come tali subito percepite da Tranchina, la ricorrenza del dolo eventuale o del concorso anomalo, dedotti solo in via subordinata dal ricorrente ed incompatibili col dolo specifico postulato dal delitto di strage di cui all’art. 422 cod. pen. (con riguardo all’elemento psicologico del reato contestato, si richiamano: Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini, Rv. 235666; Sez. 2, n. 1695 del 13/01/1994, Rizzi, Rv. 196506; Sez. 1, n. 11394 del 11/02/1991, Abel, Rv. 188640). In sintesi, poiché Tranchina fu consapevole, nel corso dell’attività preparatoria cui prestò il suo volontario contributo, che stava per essere commesso un delitto di omicidio con modalità eclatanti, pur rimanendo a lui nascosti l’identità della vittima e il preciso piano esecutivo, risulta infondato il primo motivo di ricorso censurante il riconoscimento del concorso di Tranchina nel delitto di strage per asserito difetto dell’elemento oggettivo e soggettivo”.
Ciò premesso, in diritto, ed avuto riguardo alle emergenze istruttorie del presente processo (sopra analizzate), pur condividendo l’assunto della difesa (nella discussione finale) per cui non sarebbe affatto corretto operare un’automatica (e pedissequa) trasposizione, su Vittorio Tutino, delle consapevolezza ammessa e dimostrata, fin dalle primissime battute della loro azione, da Gaspare Spatuzza (quando Cannella, innanzi alla sua titubanza, gli diceva che si doveva rubare proprio una Fiat 126; “rincara la dose e mi dice: “La macchina si deve rubare”, quindi con questa sua insistenza mi rendo conto a quel punto a cosa servisse la macchina. Mi viene in mente ma strage in cui morì il Giudice Chinnici”), vanno evidenziati i seguenti elementi, che fanno concludere -senza alcun ragionevole dubbio- per la piena consapevolezza, da parte dell’imputato, della destinazione dell’autovettura rubata assieme a Gaspare Spatuzza al compimento di un attentato da porre in essere con l’esplosivo e sulla pubblica via, con modalità tali da mettere in pericolo l’incolumità pubblica e con la chiara e precisa intenzione di uccidere taluno, anche devastando quanto presente nei paraggi della deflagrazione.
In tal senso, si deve -infatti- evidenziare che:
– già nel corso del mese di giugno del 1992, Vittorio Tutino sapeva che si doveva realizzare qualcosa di molto eclatante, proprio in via Mariano D’Amelio, e per tale motivo faceva in modo che i suoi cognati non frequentassero più, come facevano d’abitudine, prima d’allora, il parcheggio gestito dai Galatolo, ad appena 100/200 metri, in linea d’aria, dal luogo dell’esplosione, raccomandando pure a Vito Galatolo di non avere più “niente a che fare in questo posteggio”;
– appunto, dopo aver fatto in modo che i propri cognati non frequentassero più il parcheggio vicino alla via Mariano D’Amelio ed aver consigliato anche a Vito Galatolo di non recarvisi più, Vittorio Tutino, assieme a Gaspare Spatuzza, rubava la Fiat 126, nei primi giorni del mese di luglio 1992 e veniva pure incaricato, nello stesso contesto, di procurare due batterie ed un’antennino, strumenti essenziali per alimentare e collegare i micidiali dispositivi, destinati a far brillare il materiale esplosivo;
– ancora, sabato 18 luglio 1992, dopo aver consegnato le due batterie e l’antennino a Gaspare Spatuzza, Vittorio Tutino andava con lui a rubare delle targhe di un’altra Fiat 126;
–  infine, l’imputato veniva anche avvisato di “non passare per strada”, prima della strage di via D’Amelio, come commentava, durante la comune latitanza, con Gaspare Spatuzza (lamentandosi col sodale di non aver nemmeno ricevuto un analogo avvertimento, prima della strage di Capaci). Nemmeno pare ipotizzabile, alla luce delle superiori emergenze, la configurazione di un concorso c.d. anomalo dell’imputato, né di un suo mero dolo c.d. eventuale, incompatibili, com’è noto, con il dolo specifico richiesto per il delitto di strage. Infatti, sotto il primo aspetto, va rimarcato come lo schema della responsabilità ex art. 116 c.p., richiederebbe -nel caso di specie- l’ignoranza dell’imputato sulla destinazione finale della Fiat 126 che rubava, assieme a Gaspare Spatuzza, unitamente alle targhe da apporre alla medesima, procurando altresì due batterie ed un antennino: detta evenienza è assolutamente insostenibile, anche alla luce dell’organico inserimento di Vittorio Tutino in Cosa nostra e della vicinanza ai fratelli Graviano ed, ancora, delle predette risultanze in merito alla consapevolezza dimostrata, già nel corso del mese di giugno del 1992 (cioè, diverse settimane prima rispetto al furto dell’autobomba e delle targhe), del fatto che sarebbe stato realizzato un attentato eclatante, proprio nella zona di via D’Amelio, con modalità tali da mettere in pericolo chi si trovasse nelle immediate vicinanze.
Anzi, non pare un fuor d’opera evidenziare come, proprio la circostanza (pacifica) che Vittorio Tutino abitasse, in quel periodo, assieme alla moglie (peraltro, in dolce attesa) in via Don Orione, vale a dire proprio nelle vicinanze della via D’Amelio, induce a ritenere, ragionevolmente, che l’imputato (anche per il suo rapporto fiduciario con i fratelli Graviano) fosse ben più informato, rispetto al sodale Gaspare Spatuzza, persino in merito all’obiettivo specifico che si doveva colpire con l’eclatante azione delittuosa in preparazione (fermo restando che, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra riportata, detta ultima consapevolezza dell’obiettivo specifico non è affatto necessaria per affermare la sua responsabilità concorsuale nella strage de qua).
Le medesime considerazioni valgono pure ad escludere decisamente la configurabilità del c.d. dolo eventuale, in capo a Vittorio Tutino, posto anche quello che rileva, anche sul piano dell’elemento soggettivo del reato di strage, posto in essere in forma concorsuale, è la considerazione unitaria del fatto collettivo.
Come già detto, riportando i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, anche sul piano dell’elemento soggettivo del reato, assume carattere decisivo l’unitarietà del ‘fatto collettivo’, sicché è sufficiente che ciascun agente sia a conoscenza (anche unilaterale) del contributo prestato alla condotta altrui, con la volontà di dare un apporto utile alla realizzazione dell’impresa criminale. Ciò che conta è la consapevolezza, da parte del singolo concorrente, che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, come “tassello utile al conseguimento dell’obiettivo finale”.
Nessun ragionevole dubbio può, pertanto, prospettarsi sul consapevole e volontario contributo dell’imputato -in termini di causalità agevolatrice- nella preparazione della strage del 19 luglio 1992, oltre che nella volontaria devastazione posta in essere in via D’Amelio, e, ancora, nella detenzione illecita e nel porto in luogo pubblico dell’esplosivo destinato a far brillare l’autobomba.
L’aggravante di cui all’art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, deve trovare sicuramente applicazione anche nei confronti del Tutino, che partecipò alla preparazione di un attentato del quale non potevano certamente sfuggirgli la portata e le finalità, soprattutto in considerazione della recentissima commissione della strage di Capaci.
I reati ascritti all’imputato Tutino vanno unificati sotto il vincolo della continuazione, essendo stati posti in essere in esecuzione di una risoluzione criminosa unitaria e in vista di un medesimo fine.
La pena applicabile per il delitto di strage aggravata alla morte di più persone, è quella dell’ergastolo, ai sensi dell’art. 422 comma primo c.p.. Né si ravvisano elementi che giustifichino la concessione di circostanze attenuanti.
Ne consegue che la sola discrezionalità legislativamente attribuita alla Corte, nella determinazione della pena da irrogare al predetto imputato (in applicazione del combinato disposto degli artt. 81, commi 2° e 3°, e 72, comma 2°, c.p.), riguarda la determinazione della durata dell’isolamento diurno (da un minimo di due ad un massimo di diciotto mesi, in base all’art. 72 c.p.).
Alla luce di tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., e, in particolare, sia della elevatissima gravità dei fatti commessi, per i mezzi e le modalità oggettive delle azioni, oltre che per la notevole intensità del dolo, sia della rilevantissima capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai motivi dell’impresa criminosa e dal durevole inserimento del soggetto nelle dinamiche dell’associazione mafiosa, si reputa congruo infliggere un anno di isolamento diurno. All’anzidetta condanna segue, per legge, quella al pagamento delle spese processuali e delle spese relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.
La condanna importa altresì, ai sensi degli artt. 29, 32 e 36 c.p., le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell’interdizione legale, della decadenza dalla potestà genitoriale e della pubblicazione della sentenza di condanna.
La presente pronunzia dovrà essere pubblicata mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta e Palermo, nonché pubblicata, per intero (stante la particolare rilevanza e gravità dei fatti commessi) e per trenta giorni, a spese del condannato, nel sito internet del Ministero della giustizia.

(pagg. 1516- 1528)

 

http://mafie.blogautore.repubblica.it/