Il Tar sconfessa la Soprintendenza di Agrigento

La signora S D, sono le iniziali del nome, di 52 anni, residente a Palma di Montechiaro, è proprietaria di un fabbricato realizzato abusivamente nel Comune di Palma di Montechiaro, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
In relazione a tale fabbricato è stata presentata innanzi al Comune di Palma di Montechiaro domanda di condono e la richiesta di nulla osta paesaggistico in sanatoria alla Soprintendenza di Agrigento.
La Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, in ossequio a quanto stabilito dalla circolare numero 2/2016 dell’Assessorato del Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, esprimeva il preavviso di parere favorevole per il rilascio del richiesto nulla osta, subordinandolo, tuttavia, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 167 del d.lgs. 42/2004.
Con successivo provvedimento, la Soprintendenza di Agrigento ingiungeva al proprietario la sanzione paesaggistica da 26.573 euro.
Avverso tale provvedimento la signora S D, con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, proponeva ricorso innanzi al TAR Palermo per chiederne l’annullamento, previa la sospensione.
In particolare, gli Avvocati Rubino ed Airò censuravano, tra l’altro, l’illegittimità della sanzione pecuniaria non preceduta dal rilascio del nulla osta paesaggistico e l’illegittimità della prassi seguita dall’Amministrazione in ossequio alla predetta circolare 2/2016.
Il TAR Palermo, in accoglimento delle tesi degli Avvocati Rubino ed Airò, ha sospeso l’efficacia della sanzione paesaggistica di 26.573 euro inflitta dalla Soprintendenza di Agrigento, in assenza del preventivo nulla osta paesaggistico, ed ha condannato la stessa Amministrazione resistente al pagamento delle spese della fase cautelare.
Per effetto della predetta pronuncia la ricorrente potrà ottenere il richiesto nulla osta, in assenza del preventivo pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 167 del D.lgs. 42/2004.