Le bombe in Continente del 1993

[…] Già nell’estate del 1992 si comincia a fare strada in “cosa nostra” l’idea che, oltre a colpire – e dopo avere già colpito – uomini simbolo delle Istituzioni (quali Giovanni Falcone e Paolo Borsellino), il potere “contrattuale” di “cosa nostra” si sarebbe ancor più accresciuto se fossero stati presi di mira monumenti al di fuori del territorio siciliano e, quindi, nel continente.
Sotto altro profilo, peraltro, tale “idea”, seppur personalmente non condivisa dal Riina nella parte in cui si escludeva la Sicilia e, soprattutto, Palermo per gli attentati […] tanto che sarà attuata fuori dal territorio siciliano soltanto dopo che questi sarà arrestato, appare del tutto consequenziale alla finalità comunque già balenata nella mente del Riina, quella di costringere le Istituzioni a concedere i benefici cui lo stesso Riina condizionava la cessazione della contrapposizione frontale che aveva dato luogo già alle stragi del 1992.
Infatti, il messaggio che si intendeva inviare sarebbe stato meglio e più direttamente percepito dal Governo della Repubblica (ineludibile interlocutore delle richieste di “cosa nostra”, essendo a questo in primo luogo riconducibile la linea di rigore carcerario già attuata subito dopo la strage di via D’Amelio) se le nuove stragi fossero state compiute in danno di monumenti e ancor più se non
nella periferica Sicilia nella quale confinare il “problema mafia”, ma nelle principali città della Nazione, fatto che, nel contempo, per la reazione dell’opinione pubblica, inevitabilmente più diffusa anche in settori che fino ad allora avevano guardato con distacco, per la sua lontananza, al fenomeno mafioso, avrebbe con maggiore forza potuto indurre, appunto, il Governo a
a cedere al ricatto e attenuare quindi l’azione di contrasto alla mafia
Un’importantissima conferma di tale nuova linea nella strategia di “cosa nostra” si ricava già nella dichiarazioni di un collaboratore di Giustizia appartenente ad altra organizzazione di tipo mafioso, Salvatore Annacondia.
[…] Nel corso dell’esame dell’ Annacondia è stato acquisito, col consenso delle parti, il Resoconto della audizione del predetto dinanzi la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno della mafia in data 30 luglio 1993 allorché venne sentito per acquisire infonnazioni sulla criminalità pugliese.
Nel corso di tale audizione Annacondia spiega le ragioni e le modalità del suo “pentimento” (pag. 2475 e segg.) e, dopo avere ampiamente parlato di affari criminali della sua organizzazione, ad un certo punto (pag. 2504), il Presidente della Commissione chiede all’Annacondia se ha saputo degli attentati che vi erano stati in quei giorni in Italia e se ne avesse mai sentito parlare. Annacondia, tra l’altro, dichiara: “Signor presidente, non volli verbalizzare una certa cosa perché una persona può essere presa per un megalomane, ma feci un colloquio investigativo con il dottor Alberto Maritati nel quale io accennai ad attacchi e stragi ai musei. Ne parlai appunto con il dottor Maritati; PRESiDENTE: Quando?; SALVATORE ANNACONDIA: Alcuni mesi fa; PRESIDENTE: Può spiegare alla Commissione questa cosa?; SALVATORE ANNACONDIA: Ultimamente ai carceri
dell’Asinara e di Rebibbia sono stati fatti gli stessi ragionamenti e gli accordi erano quelli oramai. Si doveva lanciare un piccolo segnale, ma il segnale grosso si doveva lanciare dopo il 20 luglio, se avessero rinnovato il 4i bis che scadeva il 20 luglio. Non è che non volevo verbalizzare questo fatto, ma non me la sentivo di farlo perché mi auguravo che non succedesse niente. Ne parlai poi con l’investigatore, il dottor Maritati, che mi venne ad ascoltare: tutti gli attacchi bisognava farli ai musei .. .. … Perché il museo fa parte della città, del paese, della storia. E adesso che sono passati all’attacco di più possono esserci grosse stragi, perché questa è gente.. .. … perché i prossimi attacchi, di cui si parlò, saranno diretti alla Sardegna … .. … Bisogna attaccare la Sardegna
perché c’è l’Asinara, perché i turisti non devono andare più, perché la distruzione ai musei.. … …Su queste stragi non faccio supposizioni: a me tocca parlare, signor presidente, poi, le indagini sono affidate a voi. Vi dico che va cercato neI4i-bis; ……. .. PRESIDENTE: Può spiegare bene tra chi avvenivano i discorsi relativi agli attentati ai musei?; SALVATORE ANNACONDIA: E’coperto, signor presidente; PRESiDENTE: Non tra quali persone fisiche. Appartenenti a quali organizzazioni?; SALVATORE ANNACONDIA: Campania e Sicilia; PRESIDENTE: Se invece il 4i-bis fosse stato revocato non ci sarebbero stati gli attacchi ai musei. E lei dice che però, se la cosa va avanti, questi alzano il tiro; SALVATORE ANNACONDIA: Si, perché tutti sapevano che il 20 luglio sarebbe stato revocato”.
Più avanti (pag. 2537) il Commissario Fausti ritorna sull’argomento chiedendo maggiori precisazioni e “se ha avuto l’opportunità di esprimere queste preoccupazioni in altri colloqui con i magistrati inquirenti”. Annacondia aggiunge: “No, sto parlando adesso che sto fuori, che sto verbalizzando. Dissi ad un maggiore che non intendevo verbalizzare perché non mi sentivo di dire certe cose che potevano sembrare allucinogene. Il maggiore riferì queste mie parole al dottore Maritati. Quando mi è arrivata la prima notizia, è stato all’Asinara; per quel poco che stessimo all’Asinara, si parò del più e del meno, che bisognava .. e i napoletani dall’altra sezione, perché noi stavamo in una sezione dove eravamo pugliesi, calabresi e siciliani, era la prima sezione, mentre alla seconda sezione erano tutti napoletani.
OMISSIS stessa fonte, seppi pure di là che quanto prima si doveva iniziare a mettere qualche bomba a qualche museo … … … Perché già c’erano i guai di queste due stragi che erano avvenute a Palermo e allora le bombe si dovevano mettere davanti ai musei e non nelle ore che potevano causare la strage … … … Però posso dire che a Maritati dissi proprio che entro il 20 di luglio, se non veniva abolito questo 41-bis, ci sarebbero state delle stragi e degli attacchi ai musei, perché colpendo il museo colpisce il cuore dello Stato, colpisce l’amore degli italiani, colpisce l’opinione pubblica; …… …. PRESIDENTE: .. E si era anche parlato di fare attentati fuori dalla Sicilia? Questi attentati ai monumenti?; SALVATORE ANNACONDIA: Si, perché non è che in Sicilia ci siano bei
monumenti. I monumenti belli sono a Roma, a Firenze, a Milano”.
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Orbene, rinviando, innanzitutto, a quanto già rilevato riguardo alla attendibilità generica del predetto collaborante (v. sopra Parte Prima della sentenza, Capitolo4, paragrafo 4.1), peraltro neppure contestata dalle difese (v., ad esempio, trascrizione della discussione della difesa degli imputati Subranni e Mori all’udienza del 9 marzo 2018), va osservato che il contributo conoscitivo offerto dall’ Annacondia appare di estrema importanza perché risalente ad epoca in cui non era ancora emersa all’esterno la strategia mafiosa diretta a condizionare l’azione del Governo al fine di attenuare gli effetti del rigore carcerario deciso e pianificato all’indomani della strage di Capaci e poi attuato all’indomani della strage di via D’Amelio.
Annacondia ha riferito di avere avvisato coloro che si occupavano della sua sicurezza dopo la decisione di collaborare con la Giustizia e, poi, anche il Dott. Maritati dell’intendimento di “cosa nostra”, in accordo con le altre organizzazioni mafiose campane, calabresi e pugliesi, di compiere attentati a monumenti proprio per ottenere la modifica del regime del 41 bis.
Ora, seppure non v’è un diretto riscontro delle confidenze anticipatamente fatte dall’Annacondia ai predetti soggetti rispettivamente nel gennaio e nel maggio del 1993, v’è, però, un importantissimo e sicuro riscontro, ancorché di natura indiretta, nel fatto che il predetto abbia, comunque, con certezza esplicitato quell’intendimento di “cosa nostra” già il 30 luglio 1993 in occasione della sua audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia.
Invero, in proposito rileva, da un lato, il fatto che l’ Annacondia nella detta occasione non ha esitato ad indicare coloro che erano stati destinatari delle sue precedenti confidenze, così esponendosi al rischio, se non avesse detto il vero, di essere smentito e che, però, nessuna smentita è sopravvenuta, tanto che la propalazione dell’Annacondia è stata persino ripresa nella relazione redatta dal CESIS il 6 agosto 1993 nella quale, tra l’altro, si legge: “Le voci raccolte nel circuito carcerario dal pentito Annacondia sull ‘intendimento di effettuare attentati terroristici confermerebbero la determinazione di questi ambienti a reagire ali ‘attuale situazione, ritenuta disarticolante delle strutture criminali”;
e, dall’altro, che, peraltro, ancora il 30 luglio 1993 (data dell’esternazione dell’Annacondia) non v’era alcuna certezza investigativa né sugli attentatori di Roma e Milano (e prima di Firenze), né sul movente di tali attentati ai monumenti, tanto che da molti anche qualificati investigatori si tendeva ad accreditare una pista internazionale.
Soltanto successivamente sarebbe emersa la riconducibilità degli attentati di Firenze, Roma e Milano a “cosa nostra” e ciò, dunque, rafforza in modo determinante l’attendibilità del racconto fatto dall’Annacondia sulla matrice mafiosa e sulla causale dei detti attentati, perché antecedente, comunque, anche a volere prendere a riferimento la data del 30 luglio 1993 anziché quelle delle
precedenti informai i confidenze, alla gran mole di acquisizioni probatorie che soltanto successivamente avrebbero definitivamente accreditato quella matrice mafiosa e quella causale (v. sentenze di Firenze di cui si dirà più avanti).
Se così è, allora, deve ritenersi provato (non essendo, comunque, contestato dalle difese: v. trascrizione citata dell’udienza del 9 marzo 2018) che già nel settembre 1992 (e, quindi, in epoca certamente coincidente, anche a volere accreditare i tempi indicati da Mori e De Donno, con le sollecitazioni al dialogo dei Carabinieri pervenute a Riina per il tramite di Vito Ciancimino) “cosa
nostra” ebbe a programmare la nuova strategia diretta a “uscire” dal territorio siciliano ed a colpire obiettivi che, per la loro notorietà anche internazionale e per la conseguente risonanza degli attentati, sarebbero serviti a far comprendere al Governo della Repubblica che soltanto con l’accettazione delle condizioni poste dall’organizzazione mafiosa sarebbero potuti cessare la contrapposizione frontale e, quindi, le stragi.
Le propalazioni dell’ Annacondia confermano, poi, che la principale delle condizioni poste da “cosa nostra” concerneva il regime del 41 bis e che, quindi, il messaggio ricattatorio della detta organizzazione mafiosa era indirizzato proprio al Governo della Repubblica cui competeva tanto l’applicazione che l’eventuale modifica di quel rigoroso regime carcerario.
[…] Che le stragi del 1993 fossero finalizzate a rafforzare il ricatto che “cosa nostra” aveva indirizzato nei confronti del Governo della Repubblica sin dall’estate dell’anno precedente allorché Riina aveva dettato le condizioni alle quali avrebbe potuto porre termine alle stragi, emerge con assoluta chiarezza, non soltanto dal complesso degli elementi probatori già sopra esaminati, ma anche dalle sentenze che, con giudizi ormai irrevocabili, si sono pronunziate su tutti gli
attentati compiuti dall’associazione mafiosa in quell’anno al di fuori del territorio siciliano.
Tutte tali sentenze sono state acquisite nel corso del dibattimento e possono essere, dunque, utilizzate nei limiti già indicati nella Parte Prima, Capitolo 3, paragrafo 3.1 di questa sentenza cui si rimanda.
Ci si intende qui riferire, innanzitutto, alla sentenza della Corte di Assise di Firenze del 6 giugno 1998 che per prima ha colto il nesso sussistente tra lo stato di “sofferenza” dei mafiosi per le condizioni carcerarie determinatesi dopo le stragi del 1992, alcune “improvvide iniziative” verificatesi nella stessa estate del 1992, il ricatto di “cosa nostra” allo Stato (per ottenere la modifica del regime del 41 bis, la chiusura delle carceri nelle isole e la modifica della legge sui “pentiti”) e, infine, l’attacco “in grande stile” lanciato dall’organizzazione mafiosa contro quest’ultimo nel 1993 per piegare definitivamente la controparte ed ottenere i benefici richiesti.
Si legge, invero, tra l’altro, in proposito, nella richiamata sentenza (v. pago 889): “Dall’esame di questo insieme di elementi si comprende che mai, prima del mese di luglio ’92, vi fu “attenzione “, da parte di esponenti mafiosi siciliani, verso il patrimonio artistico e storico nazionale; che la reazione statale alle stragi del 1992 (soprattutto a quelle di Capaci e via D’Amelio) determinò uno
stato di “sofferenza” nei singoli e nei gruppi che componevano l’universo mafioso siciliano; che, lentamente, si fece strada nella mente di alcuni mafiosi l’idea di ricattare lo Stato attraverso la minaccia alle persone e ai beni culturali; che alcune improvvide iniziative “istituzionali” rafforzarono questo convincimento; che nell’aprile 1993, per la prima volta in questo Paese (e,
probabilmente, per la prima volta in Europa), prese corpo la risoluzione criminosa di un attacco in grande stile allo Stato, per piegarlo, con la forza, agli interessi della consorteria criminosa di appartenenza (la “mafia “).
Lo scopo di questa campagna fu, genericamente, quello di ricostituire condizioni di “vivibilità” per l’associazione. Lo scopo generale prese corpo in una pluralità di scopi specifici e, in taluni casi, soggettivi. Scopi specifici furono l’abrogazione della normativa penitenziaria contemplante l’isolamento carcerario dei mafiosi; la chiusura di alcune carceri “speciali” (Pianosa e l’Asinara); la sterilizzazione della normativa sui “collaboratori di giustizia “; l’avvilimento della cultura dell’antimafia mediante l’eliminazione di un giornalista (a torto o a ragione, non interessa) considerato esponente di quella cultura” .
La Corte di Assise di Firenze, poi, non manifesta alcun dubbio nel ravvisare gli effetti perversi che l’iniziativa del ROS intrapresa attraverso Vito Ciancimino, indipendentemente dalle sue ragioni e pur attenendosi alla sola ricostruzione operata in quella sede dai testimoni Mori e De Donno (per la quale, tuttavia, la Corte non ha omesso di rilevare alcune contraddizioni, leggendosi a pago 954: “non si comprende, infatti, come sia potuto accadere che lo Stato, “in ginocchio” nel 1992 – secondo le parole del gen. Mori – si sia potuto presentare a “cosa nostra” per chiederne la resa; non si comprende come Ciancimino, controparte in una trattativa fino al 18-/0-92, si sia trasformato, dopo pochi giorni, in confidente dei Carabinieri; non si comprende come il gen. Mori e il cap. De Donno siano rimasti sorpresi per una richiesta di “Show down “, giunta, a quanto appare logico ritenere, addirittura in ritardo”), aveva determinato in “cosa nostra”: secondo quella Corte “rafforzò, nei capi mafiosi dell’epoca, il convincimento che la strage fosse pagante” (v. ancora pago 954).
Ed ancora più chiara, sul punto, è la medesima sentenza laddove, nel prosieguo afferma che l’iniziativa del ROS nelle persone di un suo capitano, quindi De Donno, del suo vice comandante, quindi Mori, e del suo comandante, quindi Subranni, avendo tutte le caratteristiche della “trattativa”, aveva definitivamente convinto i capi mafiosi che le ulteriori stragi avrebbero portato vantaggi all’organizzazione mafiosa nel senso dell’accoglimento delle condizioni poste dai capi medesimi per la cessazione delle stragi medesime: “Ugualmente senza rilievo (nel presente giudizio) è accertare quali fossero le finalità concrete che mossero un alto ufficiale del ROS a ricercare un contatto con Vito Ciancimino.
Se, cioè, la finalità era quella di intavolare una vera e propria “trattativa “, ovvero solo quella di sfruttare un canale per carpire notizie utili all’attività investigativa. Questa differenza, infatti, interesserà sicuramente chi dovrà esprimere un giudizio sugli uomini del ROS, ma non chi (come questa Corte) dovrà esprimere un giudizio su chi stava dall’altra parte dell’iniziativa.
Quello che conta, invece, è come apparve, all’esterno e oggettivamente, l’iniziativa del ROS, e come la intesero gli uomini di “cosa nostra “. Conseguentemente, quale influenza ebbe sulle determinazioni di costoro. Sotto questi aspetti vanno detto senz’altro alcune parole non equivoche.’ l’iniziativa del ROS (perché di questo organismo si parla, posto che vide coinvolto un capitano, il vicecomandante e lo stesso comandante del Reparto) aveva tutte le caratteristiche per apparire come
una “trattativa “; l’effetto che ebbe sui capi mafiosi fil quello di convincerli, definitivamente, che la strage era idonea a portare vantaggi all’organizzazione” (pag. 954 cit.).
Analoghe conclusioni sul collegamento tra la richiesta dei mafiosi di eliminazione del regime del 41 bis e le stragi del 1993 e, ancor prima, quale postulato necessario, alla C.d. “trattativa” dell’estate del 1992 sono state raggiunte all’esito di un più recente processo per le medesime stragi continentali
svoltosi nei confronti di altro imputato individuato successivamente.
Ci si intende riferire alla sentenza pronunziata dalla Corte di Assise di Appello di Firenze il 24 febbraio 2016 con la quale Tagliavia Francesco è stato condannato, appunto, per le stragi del 1993.
Tale sentenza è divenuta irrevocabile in data 20 febbraio 2017 ed è stata acquisita ali ‘udienza del 23 febbraio 2017. In essa, alle pago 118 e segg., riguardo al “movente della strategia stragista”, si legge: “Va qui richiamata l’approfondita motivazione, conseguente all’altrettanto approfondita istruzione dibattimentale, che la sentenza di primo grado in sintonia con precedenti pronunce, riserva all’individuazione del movente delle stragi e a quello, strettamente connesso, della cd. trattativa Stato-mafia. Su quest’ultimo argomento condivisibilmente il primo giudice si è astenuto
dall’emettere valutazioni definitive, consapevole della necessità di ulteriori esplorazioni investigative necessarie e opportune dato che per la sua vischiosità, il tema mal si prestava a essere compiutamente e definitivamente accertato nell’ambito della istruzione dibattimentale, connotata dal principio del contraddittorio, da maggior rigidità procedimentale e dalla pubblicità della fase dibattimentale in corso (v. sentenza di primo grado pago 426-511).
Pur tuttavia si può considerare come dato storicamente e processualmente raggiunto, che la strategia stragista, strumento del tutto inconsueto per la compagine mafiosa tradizionalmente interessata più al controllo del territorio e di attività illecite lucrose, abbia rappresentato un salto di qualità strategico con l’attingimento di obiettivi diversi ed indifferenziati rispetto alla eliminazione di specifici avversari soggettivamente individuati, rispondente dunque non solo a impulsi utilitaristici di natura vendicativa, ma al raggiungimento di obiettivi di natura terroristica. All’elaborazione di tale strategia si giunse tuttavia per gradi, intravedendosi un vero e proprio distacco dal perseguimento dell’obiettivo immeditato, solo dopo il fallito attentato a Costanzo che effettivamente si colloca in posizione intermedia. Lo scopo prefissato di tutto ciò è stato individuato, attraverso puntigliosa ricostruzione nel corso della istruttoria dibattimentale di primo grado del presente procedimento, e da quelle dei processi che l’hanno preceduta, nell’eliminazione dell’art 41 bis dell’ordinamento penitenziario, all’epoca di recente conio, che oltre a rendere realmente più penosa la permanenza dei boss in ambito carcerario, avrebbe soprattutto scardinato il sistema comunicativo fino ad allora vigente, impedendo il flusso di contatti e dunque il mantenimento della influenza malavitosa ali ‘esterno dei boss detenuti, fino a quel momento garantita dalla permeabilità dell’istituzione carceraria nella concreta gestione.
Tutto ciò era già emerso per bocca dei collaboratori che avevano reso dichiarazioni accreditate dalle pronunce irrevocabili sulle stragi, richiamate dettagliatamente a pag. 430 della motivazione della sentenza di primo grado. La finalità ricattatoria è stata poi riversata da collaboratori anche nel corso del presente processo, Di Filippo Pasquale, Ciaramitaro Giovanni, Cannella Tullio, Pietro Romeo e Giovanni Brusca. Ed infine anche da Gaspare Spatuzza.
Altro dato acquisito al processo è poi l’interesse e la vicinanza manifestati dai vertici mafiosi e profusi in raccomandazioni di voto, sul partito di Forza Italia (v. dichiarazioni di Brusca Giovanni, Grigoli Salvatore e Cannella Tullio) , dopo la rinuncia alla istituzione di una nuova formazione politica di diretta emanazione mafiosa, “Sicilia Libera”.
Molto più complessa e non definitiva invece è la conclusione alla quale si può pervenire nei limiti del presente processo. in ordine alla esatta individuazione dei termini e dello stadio raggiunto dalla cd. Trattativa, la cui esistenza comprovata dall’avvio poi interrotto di iniziali contatti emersi tra
rappresentanti politici locali e delle istituzioni e vertici mafiosi. è però logicamente postulata dalla stessa prosecuzione della strategia stragista: il ricatto non avrebbe difatti senso alcuno se non ne fosse scaturita la percezione e la riconoscibilità degli obiettivi verso la presunta controparte.
In altri termini la pressione e le retrostanti pretese alla cui soddisfazione era legata la cessazione degli attentati terroristici dovevano essere chiaramente comprese dagli interlocutori. Si può dunque considerare provato che dopo la prima fase della cd. trattativa avviata dopo la strage di Capaci, peraltro su iniziativa esplorativa di provenienza istituzionale (cap. De Donno e successivamente Mori e Ciancimino), arenatasi dopo l’attentato di via d’Amelio, la strategia stragista proseguì alimentata dalla convinzione che lo Stato avrebbe compreso lo natura e l’obiettivo del ricatto proprio perché vi era stata quella interruzione. Il programma delittuoso non si arrestò a maggior ragione dopo l’arresto di Riina la cui determinazione stragista fu raccolta da Bagarella”.
La stessa sentenza prosegue, poi, con altre considerazioni concernenti fatti non ancora esaminati in questa sentenza (dal mancato rinnovo dei provvedimenti applicativi del regime del 41 bis al successivo fallito attentato allo Stadio Olimpico di Roma, sino ai contatti, attraverso Vittorio Mangano, con Dell’Utri) e che, pertanto, saranno riprese soltanto successivamente.
Quel che qui rileva, intanto, è che nei processi conc1usisi con le sentenze sopra citate sono stati acquisiti molteplici elementi probatori che confortano e confermano gli elementi acquisiti in questa sede, che, a loro volta, provano, oltre ogni ragionevole dubbio, gli effetti che quell’improvvida iniziativa dei Carabinieri ebbe nel tramutare la pregressa strategia mafiosa di totale ed incondizionata contrapposizione allo Stato decisa dopo la sentenza del “maxi processo” in quella nuova di sfruttare la debolezza oggettivamente manifestata dallo Stato (perché, per i mafiosi, Mori rappresentava, appunto, lo Stato, stante ciò che lo stesso Mori aveva fatto loro intendere) allorché aveva chiesto loro quali fossero le condizioni per porre termine alle stragi e, quindi, stabilire, appunto, tali condizioni (prime delle quali non potevano che essere il miglioramento della condizione carceraria e l’eliminazione dell’ergastolo) e, poi, “ricordarle” ancora con le successive stragi del 1993 al fine di piegare definitivamente la resistenza dello Stato.

 

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