Formazione, “Avviso 8”, il Cga dispone riformulazione graduatoria

Il Consiglio di giustizia amministrativa accogliendo un ricorso in Appello degli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Daniele Piazza, difensori rispettivamente dell’Associazione Politea, dell’Eap Fedarcom e dell’Unci, ha dichiarato illegittima la graduatoria dei soggetti ammessi ai contributi di cui all’Avviso 8 nella parte relativa ai criteri A1 e A2, disponendo che l’Assessorato regionale alla Formazione professionale modifichi la graduatoria. Nel primo grado di giudizio, il Tar Palermo, accogliendo le tesi degli avvocati degli enti ricorrenti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Calogero Marino, aveva già dichiarato che le modalità di attribuzione dei punteggi, così come definiti dall’assessorato, risultassero viziate da profili di palese illogicità, in quanto finalizzate ad appiattire, oltre ogni ragionevole misura, la diversificata esperienza degli enti partecipanti, attribuendo lo stesso punteggio sia ad enti con pochissima esperienza nel settore, sia ai cosiddetti enti storici. Il Tar non ha accolto però la censura sollevata dai tre avvocati contro l’introduzione successiva da parte dell’Assessorato di un limite massimo di corsi da conteggiare, 15, e del numero di allievi, 180. Ebbene, tale censura è stata riproposta in sede di Appello, e il Cga, accogliendo tale motivo di ricorso degli avvocati Rubino, Alfieri e Piazza, ha disposto che l’Assessorato rielabori la graduatoria degli ammessi, ricalcolando i punteggi relativi alle voci A1 e A2 solo sulla base di un criterio quantitativo proporzionale, attribuendo i punteggi in proporzione al numero di corsi e al numero di allievi, per come originariamente indicato dall’Avviso 8.