LETTERA DI NINO DI GUARDO, EX SINDACO DI MISTERBIANCO, ALLA COMMISSIONE PREFETTIZIA

Alla Commissione prefettizia

   presso il Comune di Misterbianco  

e p.c.

                     Al sig. Prefetto di Catania

 

 

 

Codesta Commissione, in sede di riesame della determinazione sindacale n. 10 dell’8 marzo 2017 avente come oggetto la intitolazione di una via cittadina al sig. Antonino Pinieri, ha annullato la stessa, ritenendola illegittima sotto vari profili (incompetenza del sindaco, violazione degli artt. 1 e 2 della legge 23, non 28, giugno 1927, n. 1188).

L’atto di revoca è palesemente illegittimo per i seguenti motivi:

1. Nella Regione siciliana (fatto ignorato da codesta Commissione) in tema di onomastica cittadina è competente il Sindaco, al quale l’art. 13, comma 1°, della legge regionale n. 7 del 1992, attribuisce la competenza a compiere tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi. Nessuna norma regionale, né lo Statuto del Comune attribuiscono alla Giunta poteri in ordine all’onomastica cittadina.

2. La materia dell’onomastica stradale è attribuita alla competenza del Comune dall’art. 10 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Il Comune provvede alla indicazione dell’onomastica stradale).

L’autorizzazione del Prefetto, che si configura come un atto di controllo, non deve più essere richiesta dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato l’art. 114 ed ha abrogato gli artt. 128-130 della Costituzione italiana, facendo venir meno tutte le norme in tema di controllo sugli atti dei comuni.

A questa linea interpretativa si è costantemente attenuto il Comune di Misterbianco in tutti gli altri casi precedenti e successivi a quello dell’intitolazione de qua. Casi che riguardano Mandela, Barcellona, Giarrizzo, Camilleri e vari personaggi di rilevanza locale quali Condorelli, Cannizzaro, Chiarenza, Finocchiaro e altri.

3. Analogo discorso va fatto per l’autorizzazione alla deroga alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1188.

Spetta al Comune oggi valutare se si tratti di persone che abbiano benemeritato dalla nazione.

L’espressione è stata interpretata in un senso quanto mai ampio, come peraltro si evince dalla circolare ministeriale n. 4 del 10 febbraio 1996 citata dal Prefetto di Catania nella parte in cui il decentramento agli organi periferici è giustificato dall’esigenza di meglio valutare le intitolazioni a personaggi con rilevanza principalmente locale. Il che altro non può significare che può essere persona che ha benemeritato dalla nazione anche un personaggio di rilievo locale.

La Prefettura di Catania per un caso sottoposto dal Comune di Mascali ha ritenuto di dovere concedere la deroga per una casalinga proprio in quanto tale, cioè in quanto donna esemplare come casalinga.

4. Nessun parere andava chiesto alla Deputazione di storia patria o ad altra istituzione similare, perché nel presente caso non è stata sostituita una denominazione storica, ma è stata eliminata un’anomalia dell’onomastica cittadina costituita dalla medesima denominazione di due vie. Una delle due denominazioni è stata mantenuta.

 

Quanto al personaggio in questione, ignoravo che egli fosse affine di un appartenente ad un clan mafioso. Se lo avessi saputo, avrei anche saputo che l’affine è stato un pentito e, poiché i pentiti, com’è noto, sono ritenuti infami dalle cosche dalle quali si dissociano, intitolando la strada all’affine del pentito, avrei certamente fatto con piena consapevolezza cosa non gradita alla mafia. Per contro oggi, codesta Commissione straordinaria, senza averne consapevolezza, ha fatto certamente cosa gradita ai clan mafiosi, oltraggiando la memoria di un galantuomo, infaticabile lavoratore.

Ciò premesso, chiedo a codesta Commissione di volere attentamente valutare gli argomenti svolti nella presente nota.

Distinti saluti.

Nino Di Guardo

Misterbianco, 26 novembre 2019.