Taglio delle ali” individuazione della soglia di anomalia: il TAR accoglie le difese del Comune di Joppolo Giancaxio

“Taglio delle ali” individuazione della soglia di anomalia: il TAR accoglie le difese del Comune di Joppolo Giancaxio

 

Il Comune di Joppolo Giancaxio nel mese di settembre 2019, all’esito di una gara tra 10 concorrenti, ha proceduto ad aggiudicare i “lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico comunale ubicato nella piazza Raffaello con utilizzo di tecniche e materiali ecocompatibili finalizzata alla riduzione del consumo energetico e alla eliminazione delle barriere architettoniche“.

Avverso tale provvedimento di aggiudicazione, una delle ditte escluse ha presentato ricorso al TAR Palermo, lamentando la violazione dell’art. 97, commi 2 e 2 bis, del Nuovo Codice degli Appalti, che disciplina il procedimento per la individuazione della soglia di anomalia nelle offerte. 

Secondo la tesi della ricorrente la Stazione appaltante avrebbe dovuto aggiudicare la gara in suo favore avendo offerto un ribasso percentuale maggiore rispetto a quello della controinteressata dichiarata vincitrice, non rilevando il fatto che l’offerta si è posta, per effetto dell’operazione aritmetica del taglio delle ali, nell’ala superiore.

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo in accoglimento delle difese spiegate dagli avvocati Vincenzo Caponnetto e Michele Melfa nell’interesse dell’Amministrazione Comunale di Joppolo Giancaxio, ha riconosciuto che il meccanismo del cosiddetto “taglio delle ali” risponde all’esigenza di porre rimedio al fenomeno delle offerte largamente e palesemente disancorate dai valori medi, presentate al solo scopo di condizionare pesantemente le medie, ciò implica che le offerte “tagliate” non vadano reinserite nelle successive operazioni di calcolo previste dal Nuovo Codice degli Appalti.

La ratio è quella di contemperare l’interesse del concorrente a conseguire l’aggiudicazione formulando un’offerta competitiva con quello della stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo senza rinunciare a standard adeguati e al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali. Pertanto, correttamente ha agito il Comune provvedendo ad escludere direttamente il concorrente ritenuto anomalo, senza che sorga la necessità di elaborare un giudizio tecnico sulla congruità dell’offerta e senza che possano essere presentate da parte dell’offerente eventuali spiegazioni sul prezzo: in tal caso, l’aggiudicatario è quello che ha presentato il prezzo più basso tra le offerte rimaste in gara, al netto del c.d. “taglio delle ali”, dopo l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale.