Il “Caso Vaccarino”. Si torna al punto di partenza

Una vicenda giudiziaria molto complessa, che vede Vaccarino accusato di aver consegnato a Vincenzo Santangelo, titolare di un’agenzia funebre in passato condannato per mafia, i contenuti dell’intercettazione di una conversazione tra due indagati, i quali discutendo del funerale del collaboratore di giustizia Lorenzo Cimarosa, criticavano il Santangelo che, a loro dire, non si sarebbe fatto pagare il servizio di onoranze funebri.Dopo l’annullamento da parte della Cassazione che aveva rinviato al Riesame l’ordinanza di scarcerazione di Antonio Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano, arrestato ad aprile con l’accusa di favoreggiamento aggravato alla mafia, a seguito di un’indagine che ha visti coinvolti anche un colonnello della Dia di Caltanissetta e un appuntato in servizio a Castelvetrano, in merito a informazioni su indagini che riguardavano il boss latitante Matteo Messina Denaro, il Tribunale del Riesame ha disposto nuovamente l’arresto di Vaccarino.

Il 15 aprile dello scorso anno, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, emetteva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei riguardi di Vaccarino e dei due carabinieri coinvolti, accusando l’ex sindaco di aver fatto pressioni sul colonnello affinchè gli desse le informazioni riservate poi trasferite al Santangelo, aiutando così i due indagati ad eludere le attività investigative.

Il Tribunale del Riesame di Palermo, al quale si era rivolto Vaccarino, annullava il provvedimento di custodia cautelare non rilevando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, evidenziando come non emergesse quale fosse stato il contributo istigatore del Vaccarino sul colonnello per ottenere le informazioni riservate – che è bene precisare non contenevano altro se non le critiche rivolte al Santangelo da parte dei due intercettati – escludendo l’ipotesi del favoreggiamento ritenendo non provata la volontà di Vaccarino di favorire il Santangelo o altri, ritenendo che l’ex sindaco volesse carpire dal Santangelo soltanto chi fossero i due che parlavano del funerale del pentito Cimarosa, rispetto la cui collaborazione va precisato che avvenne su insistenza del figlio, supportato in questa sua determinazione dallo stesso Vaccarino.

Verosimilmente, aggiunge il Tribunale del Riesame, lo scopo di Vaccarino era quello di ingraziarsi Santangelo per ottenere da lui informazioni sul contesto mafioso di Castelvetrano, da girare al colonnello della Dia.

Ricorreva alla Cassazione la Procura, lamentando l’errata interpretazione, da parte del Riesame, dell’articolo di legge in materia di favoreggiamento, nonché il fatto che Vaccarino aveva trasferito una notizia rilevante a un soggetto condannato per associazione mafiosa, con la conseguenza quasi certa che la stessa sarebbe stata trasferita ad altri associati mafiosi.

L’11 ottobre 2019, la Cassazione annullava il provvedimento inviandolo nuovamente al Tribunale di Palermo. Inversione a U del Riesame, che ripristina l’ordinanza di custodia cautelare in carcere e dispone nuovamente l’arresto di Vaccarino.

La Cassazione, nelle motivazioni con le quali rinviava al Riesame, rimarcava come il Riesame avesse escluso il dolo ipotizzando la volontà di Vaccarino di sapere chi fossero i due interlocutori e ingraziarsi il Santangelo al fine di assumere notizie da trasferire al colonnello, dando così  rilievo al fine perseguito anziché valutare la sussistenza del reato di favoreggiamento che si sarebbe in ogni caso consumato nel momento in cui Vaccarino fosse comunque stato consapevole che consegnando a Santangelo – a prescindere dalle motivazioni – uno stralcio di intercettazione in corso, avrebbe, con ogni probabilità, aiutato a eludere le investigazioni su un reato commesso o finalizzate cattura del latitante.

Ma è la stessa Cassazione, a evidenziare un aspetto assai curioso e che certamente sarebbe stato meritevole di maggior approfondimento, laddove riporta in sentenza: “Ciò che difetta, in definitiva, nell’ordinanza impugnata è una indagine circa lo stato soggettivo di Vaccarino al momento del fatto, al fine di verificare se egli fosse, stando alle parole delle Sezioni Unite, ‘confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa’; tanto, sul presupposto che un reato fosse stato commesso e che di ciò fosse consapevole Vaccarino, ovvero sul presupposto che le intercettazioni fossero dirette alla cattura di un latitante e che di ciò fosse – anche in questo caso – consapevole Vaccarino.”

Riepilogando, conditio sine qua non per la configurazione del reato, la consapevolezza del Vaccarino. Consapevolezza che  – stando alla sentenza della Cassazione – parrebbe non sia stata stata accertata a seguito dell’indagine.

Particolare di non poco conto se consideriamo che in materia di diritto la presunzione di non colpevolezza è il principio per il quale un imputato è innocente fino a prova contraria e che l’onere di provarne la reità incombe sulla pubblica accusa. Ciò non toglie, che pur in assenza di prove di colpevolezza, la vigente normativa consente l’emissione di provvedimenti provvisori che limitano la libertà personale (custodia cautelare) volti ad evitare che si possano inquinare le prove, rendersi irreperibili o reiterare il presunto reato commesso.

Provvedimenti questi, che pure a livello europeo hanno suscitato forti critiche, anche in considerazione del fatto che ogni anno si registrano circa mille casi di nuovi casi di ingiusta detenzione, gravando sulle casse dello Stato, costretto a pagare i risarcimenti, e sullo stesso sistema carcerario che sembra ormai sul punto di esplodere. Senza contare le sofferenze e il danno subito, non soltanto economico, da 1000 innocenti l’anno che finiscono in carcere senza aver commesso alcuna colpa.

Sempre in materia di “curiosità”, quantomeno per noi profani, un reato a dolo generico, come il favoreggiamento che prevede l’agevolazione anche indiretta, come si concilia con il fatto che – come risulta nell’ordinanza di custodia cautelare del mese di aprile – “giunta quindi la notizia segreta a Vincenzo Santangelo, non venivano intercettate nei giorni successivi, ulteriori conversazioni rilevanti” – lasciando intendere che i due interlocutori fossero stati dallo stesso avvisati – senza alcuna conseguenza per il presunto “favoreggiatore diretto”?

Delle due l’una (a prescindere dalla consapevolezza o meno del Vaccarino):

  • Santangelo prese atto delle critiche a lui mosse dai due soggetti intercettati, senza fare null’altro;
  • Santangelo avvisò i due aiutandoli a sottrarsi alle indagini.

E dunque? Oltre all’indagine sullo stato soggettivo del Vaccarino, a noi profani pare manchi un particolare di non poco conto.

Ma noi non siamo giuristi, possiamo solo far valere la logica e il buonsenso, due aspetti che avrebbero indotto il comune cittadino ad approfondire quantomeno quello che la stessa Cassazione aveva messo in sentenza: “Ciò che difetta, in definitiva, nell’ordinanza impugnata è una indagine circa lo stato soggettivo di Vaccarino al momento del fatto”.

Gian J. Morici