“Rinegoziazione, orrore ed errore giuridico” QN IL GIORNO 19 giugno 2020, di Achille Colombo Clerici

I periodi di emergenza, nella storia dell’umanità, sono sempre stato forieri di sconquassi istituzionali e ordinamentali. Raramente si è arrivati a sovvertire i principi millenari cardine del diritto regolatore dei rapporti interumani. Anche perché essi sono il frutto, non di elucubrazioni mentali del momento, fatte da persone più o meno capaci di cogliere la profondità di quel che viene affermato, in altri termini, di valutare appieno le conseguenze di un prescritto normativo, alla luce di una verifica storica. Quei principi, viceversa, sono essi stessi il portato di un equilibrio, storicamente verificato, nei rapporti tra i consociati all’interno di un ordinamento.

Lo stesso Code Napoléon di diritto civile, divenuto poi il modello seguito da moltissime legislazioni del mondo occidentale, recava una forte impronta del plurimillenario diritto romano ( Corpus juris civilis).

Nell’attuale situazione di transizione al new normal ci sono lobbies che, per mantenere posizioni acquisite riducendo i costi, cercano di far passare ( utilizzando il disegno di legge per la revisione e l’integrazione del codice civile ) proposte di modificazione del principio cardine della disciplina contrattuale fissata dal codice stesso, secondo il quale l’eccessiva onerosità per una delle parti, dà luogo alla facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Si vorrebbe introdurre, in sostituzione, il principio della rinegoziazione obbligatoria, secondo buona fede.

Un obbrobrio, con nefaste conseguenze sul piano della certezza del diritto in una miriade di fattispecie contrattuali ( es. compravendita, somministrazione, appalto etc.) a danno della parte che subisce l’imposizione di legge.

Nel caso della locazione immobiliare, si parla anche di ripartizione per legge del rischio/onerosità tra locatore e conduttore o in via presuntiva o con incentivazione – attraverso la riduzione Imu Tari – della rinegoziazione.

La questione è che la varietà delle situazioni presenti non permette generalizzazioni. Non ci sono solo le boutiques del lusso negli immobili griffati, con canoni negoziati negli ultimi anni tra un locatore che magari ha dovuto pagare fior di buonuscite ai precedenti conduttori riuscendo poi a contrattare ex novo canoni aggiornati ed elevati. Ci sono anche – e sono la gran parte – le locazioni commerciali in cui i locatori sono stati costretti ad un canone basso, bloccato da decenni dal combinato meccanismo dell’indennità di avviamento commerciale e della cessione del contratto di locazione, ad un nuovo conduttore, insieme a quella del ramo di azienda.

Il criterio che deve presiedere alla regolazione della materia, dunque, non può che essere quello della libera valutazione da parte degli interessati. Ovviamente al pubblico spetta il compito di intervenire con provvidenze atte a favorire l’incontro delle libere posizioni di interesse delle parti contrattuali, senza forzarne la volontà.