Il rilascio di nuovi accreditamenti presuppone, tuttavia, una previa verifica del fabbisogno assistenziale presente sul territorio.
Pertanto, con apposita istanza, l’odontoiatra ha chiesto all’Assessorato Salute di procedere alla ricognizione e determinazione del fabbisogno; in tale istanza veniva segnalato come nel Comune e nel Distretto ove lo stesso opera vi fosse una carenza di strutture odontoiatriche.
L’Assessorato della Salute riteneva, tuttavia, di non essere obbligato a procedere a tale nuova rilevazione del fabbisogno e, conseguentemente, di non potere accreditare la suddetta struttura.
Pertanto, l’odontoiatra, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha chiesto al Giudice Amministrativo di accertare l’obbligo dell’Assessorato della Salute di pronunciarsi sulla suddetta istanza volta, come detto, ad ottenere l’adozione degli atti – ossia la ricognizione e determinazione del fabbisogno assistenziale – propedeutici ai nuovi accreditamenti
In particolare, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno sostenuto che l’Assessorato salute non avesse adempiuto all’obbligo di concludere il procedimento e che tale obbligo sussista anche con riferimento agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, aderendo alle tesi degli avv.ti Rubino e Impiduglia, ha ritenuto illegittimo il silenzio serbato dall’Assessorato della Salute sull’istanza dell’odontoiatra, chiarendo come la P.A. non possa continuare a mantenere – in ambito sanitario – un sistema chiuso, dovendo, invece, consentire l’ingresso graduale nel settore anche ai soggetti non ancora contrattualizzati, compatibilmente con la ricognizione dei fabbisogni assistenziali, e con i limiti di spesa.
Per effetto della suddetta sentenza, l’Assessorato Salute dovrà procedere alla ricognizione del fabbisogno assistenziale, propedeutica all’accreditamento della suddetta struttura odontoiatrica, e dovrà anche rimborsare le spese legali liquidate in misura pari ad euro 2.000.