Il TAR Palermo accoglie il ricorso di un’impresa agrigentina: illegittimo il diniego di iscrizione alla white list

La Società K.P. s.r.l. aveva richiesto alla Prefettura di Agrigento l’iscrizione alla c.d. white list per poter conseguire affidamenti pubblici.

La Prefettura interpellata, tuttavia, denegava l’iscrizione e di conseguenza adottava una nota interdittiva antimafia, nei confronti dell’impresa, assumendo la sussistenza in capo alla stessa del pericolo di infiltrazioni mafiose.

In particolare, la Prefettura di Agrigento aveva ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazioni mafiose nell’impresa sulla base di molteplici elementi, tra i quali, frequentazioni ed assunzione di soggetti controindicati da parte del direttore dei lavori ed un presunto rapporto di locazione di un immobile di proprietà di un soggetto già destinatario di informativa interdittiva e coinvolto in diversi procedimenti giudiziari.

A questo punto, l’Impresa, anche per scongiurare la risoluzione delle commesse già in essere, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’ e Massimiliano Valenza ha promosso ricorso innanzi al TAR Palermo, deducendo l’illegittimità della nota prefettizia.

In particolare gli avvocati Rubino, Airo’ e Valenza hanno dedotto l’illegittimità della nota prefettizia per essere stata adottata senza alcun preventivo contraddittorio con l’Impresa e per l’infondatezza di tutti gli assunti posti a suo fondamento, giacché il rapporto di locazione (immediatamente cessato) con il presunto soggetto controinteressato, in realtà, non poteva assumersi come elemento idoneo a denotare un possibile condizionamento dell’impresa da parte della consorteria mafiosa.

La domanda cautelare, respinta dal TAR Palermo, veniva accolta dal CGA a seguito di appello cautelare degli stessi Avv.ti Rubino, Airo’ e Valenza.

Il TAR Palermo, anche a seguito della domanda cautelare accolta in esito al giudizio svoltosi innanzi al CGA, recependo le difese dell’impresa ha annullato il provvedimento prefettizio osservando che: <>.

In particolare, il TAR Palermo ha escluso che il solo rapporto locatizio tra l’impresa ed il soggetto controindicato potesse dimostrare una presunta permeabilità della Società con la consorteria mafiosa ed allo stesso tempo l’irrilevanza degli ulteriori episodi di frequentazioni ed assunzioni controindicate a distanza di notevole lasso di tempo e senza considerare che lo stesso direttore dei lavori aveva immediatamente licenziato il soggetto controindicato.

Per effetto del pronunciamento ottenuto dagli avvocati Rubino, Airo’ e Valenza, la nota Prefettizia è stata annullata e la Prefettura dovrà riesaminare la domanda di iscrizione alla White Liste dell’Impresa tenendo conto di quanto affermato dal TAR Palermo.

Nel frattempo, in assenza di alcun provvedimento interdittivo, l’impresa potrà continuare le proprie attività anche con la P.A.