Iacp Caltanissetta: “Nessuna indebita corresponsione di indennità di risultato”

Nel 2017, la Procura regionale presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, conveniva in giudizio l’ingegnere Matteo Petralito, dirigente dell’Amministrazione regionale siciliana, contestando allo stesso, nella qualità di Commissario Straordinario dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta durante anni 2012 e 2013, un presunto danno erariale derivante dal pagamento delle indennità di risultato ai Dirigenti dell’Istituto nel biennio 2012-2013, in quanto disposto in violazione della normativa di cui al D.lgs. 150/09 (c.d. Riforma Brunetta) in materia di “Piano della Performance che individua gli obiettivi e i relativi indicatori” ed in mancanza sia di una preventiva specificazione degli obiettivi da raggiungere, che dei criteri di valutazione applicabili.

Unitamente all’ingegnere Petralito, venivano citati in giudizio anche il Direttore Generale pro tempore dell’Istituto e i componenti del Nucleo di valutazione.

A fronte di tali contestazioni, il Commissario Straordinario dell’IACP di Caltanissetta, costituitosi in giudizio con il patrocinio degli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, sosteneva l’inapplicabilità immediata in Sicilia della c.d. riforma Brunetta in assenza di una normativa di dettaglio entrata in vigore – per l’IACP di Caltanissetta – solamente a partire dal 2015, con l’adozione del Regolamento sull’organizzazione degli uffici emanato a fine 2014.

Fino a tale data, pertanto,era rimasto in vigore il regolamento di contabilità approvato nel 2008 dal C.d.A., le cui disposizioni erano state scrupolosamente osservate dallo IACP per la individuazione degli obiettivi gestionali riguardanti gli anni 2011, 2012 e 2013.

Inoltre, la difesa dell’ingegnere Petralito rilevava l’incompetenza del Consiglio di Amministrazione in merito alla valutazione del personale e alla relativa procedura di adeguamento alla normativa vigente, in quanto organo con funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di coordinamento degli Uffici.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, ribaltando la sentenza di primo grado che aveva condannato l’ing. Petralito al pagamento della somma di oltre 23.000,00 euro, oltre al pagamento delle spese di lite, ha accolto l’appello presentato dal Commissario Straordinario dell’Istituto, rilevando come, con riferimento alla fattispecie, non fosse direttamente applicabile il D.Lgs. 150/2009, entrato in vigore solamente a partire dalla valutazione delle attività del 2015, con l’adozione, da parte dell’IACP di Caltanissetta, del regolamento del 18 novembre 2014.

I Giudici contabili, dunque, in piena adesione alle tesi difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Valenza nei due gradi di giudizio, hanno escluso ogni responsabilità amministrativo – contabile in capo all’Ingegnere Petralito.

In precedenza, i Giudici contabili avevano assolto il precedente Commissario Straordinario dell’Istituto, l’ingegnere Domenico Armenio, anch’egli convenuto in giudizio per avere attribuito delle indennità di risultato ai Dirigenti negli anni 2011, 2012 e 2013 senza la preventiva determinazione dei criteri di valutazione e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi.

Anche in quella occasione, il giudizio si concluse con l’assoluzione del Ing. Armenio, assistito in giudizio dall’Avv. Girolamo Rubino.