La società Seus Siciliana emergenza condannata dal Tribunale di Agrigento

Assunto, nel 2010, alle dipendenze della SEUS – Siciliana Emergenza – Urgenza Sanitaria S.C.p.A. con le mansioni di autista soccorritore, il dipendente M.V. della medesima società adìva il Tribunale di Agrigento, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Mario La Loggia, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all’attribuzione del livello retributivo superiore e alla corresponsione delle relative differenze retributive maturate negli ultimi cinque anni per l’incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ricevuto in data 2.11.2011.

In particolare, secondo i difensori Rubino e La Loggia, al dipendente M.V. spettava il diritto all’inquadramento nel livello retributivo superiore per avere svolto, per oltre tre mesi, mansioni superiori rispetto a quelle per le quali lo stesso era stato assunto, nonché il diritto al pagamento delle differenze retributive.

Si costituiva in giudizio la SEUS – Siciliana Emergenza – Urgenza Sanitaria S.C.p.A, chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo l’inapplicabilità, nella fattispecie, della normativa richiamata dalla parte ricorrente in considerazione della sua natura di società a totale partecipazione pubblica, con conseguente inefficacia, ai fini dell’inquadramento del lavoratore, dell’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla propria qualifica di appartenenza.

Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del Lavoro, in adesione alle tesi difensive sostenute dagli avv.ti G. Rubino e M. La Loggia, ha invece ritenuto pienamente applicabile anche alla vicenda interessata la normativa civilistica in materia di mansioni superiori.

Pertanto, accertata la piena riconducibilità delle mansioni svolte in concreto dal ricorrente al livello contrattuale superiore, ha accolto il ricorso del dipendente M.V. che, pertanto, verrà inquadrato nel livello superiore richiesto, ossia quello di “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione” e la società dovrà provvedere al pagamento delle differenze retributive dovute in forza del superiore inquadramento, quantificate in 29.786,40 euro, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 3.500,00 euro, oltre accessori come per legge.