Incarichi OSS per l’emergenza COVID-19: il TAR Palermo ordina all’ASP di riesaminare gli atti dopo l’esclusione di un giovane agrigentino

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accoltol’istanza cautelare  ritenendola fondata  proposta dagli AvvocatiVincenzo Caponnetto e Michele Melfa, avverso le delibere le Aziende Sanitarie Provinciali di Palermo e Agrigento che avevano rettificato la graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di OSS per l’emergenza COVID-19 riposizionando un giovane agrigentino, V.G. le sue iniziali, in fondo alla stessa graduatoria ed escludendolo dalla disposta proroga, sino al 30.06.2021, dei contratti di lavoro in scadenza al 31.12.2020.

Accogliendo le tesi difensive degli Avvocati Caponnetto e Melfa il TARPalermo ha ribadito il principio nell’ambito delle procedure comparative e di massa, laddove il candidato abbia allegato i titoli richiesti entro il termine previsto dal bando, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge n. 241 del 1990 è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato non risultasse vincitore per un refuso facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione, così come avvenuto nel caso di specie ove non sono contestati il possesso, nel termine previsto nel bando, e la mancata allegazione, del titolo di studio, ma soltanto la sua materiale indicazione in una casella diversa dall’apposito spazio predisposto nel modulo della domanda telematica.

Era onere, invece, della P.A. in virtù dei principi di collaborazione, affidamento, buon andamento della P.A. e conservazione dell’efficacia dell’atto amministrativo tenere conto dell’effettivo possesso del titolo di studio da parte del ricorrente e non, invece, appellarsi ad una imprecisione meramente formale, scevra di alcuna reale ripercussione rispetto agli obiettivi della P.A. stessa, azzerando il punteggio del candidato, escludendolo di fatto dalla possibilità di ottenere l’incarico in concorso.

Il TAR Palermo ha pertanto ordinato all’ASP Palermo, e diconseguenza anche all’ASP di Agrigento, di riesaminare i provvedimenti impugnati alla luce dei profili di censurariformulando la graduatoria per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di OSS per l’emergenza COVID-19.

Agrigento, lì 24/03/2021