“Ristori”, il Tar a favore di una società cinematografica

Con la legge di stabilità regionale 2020-2022 l’Assemblea regionale siciliana, in considerazione del grave periodo di crisi nel settore del turismo e dello spettacolo e del blocco delle relative attività legato all’emergenza epidemiologica Covid 19, ha previsto un apposito fondo a tutela degli operatori del settore.

Con successivo D.D.G. n. 2824/S6 del 24 novembre 2020, l’Assessorato Regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo- Dipartimento turismo, sport e spettacolo, pubblicava pertanto l’Avviso per la presentazione di istanze per il ristoro “Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo” anno 2020 , in applicazione della succitata legge di stabilità.

La società MMR Cinema, che pur avendo sede legale in Roma, ha sede operativa anche nel territorio della Regione Sicilia, essendo titolare di una sala cinematografica ubicata in Ragusa, presentava istanza di ammissione al suddetto contributo .

Tuttavia, in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva, l’Assessorato Regionale Assessorato Regionale Del Turismo, Dello Sport e Dello Spettacolo- Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo-, decideva di escludere la società odierna ricorrente, la cui istanza veniva inserita nell’elenco delle istanze non ammesse al beneficio.

Il provvedimento di esclusione veniva giustificato in ragione della asserita carenza del requisito di un ammissibilità, asseritamente rappresentato della sede Legale in Sicilia.

Pertanto la società impugnava il suddetto provvedimento di esclusione innanzi al TAR Palermo, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Calogero Marino, chiedendo altresì la sospensione dei provvedimenti impugnati.

In particolare gli avv.ti Rubino, Alfieri e Marino hanno dedotto la violazione della legge di stabilità che ha introdotto il contributo, la cui finalità è quella di fornire un sostegno, nel difficile e prolungato momento di inattività forzata legato alla grave pandemia in corso, ai soggetti che svolgono concretamente la propria attività nel territorio regionale, apportando un contributo positivo alla Regione Siciliana in termini di crescita del Pil, di sviluppo occupazionale e dell’indotto legato all’industria cinematografica, nonchè di maggiori introiti erariali ; e ciò prescindere dal luogo in cui l’operatore ha individuato la propria sede legale, requisito meramente formale che non giova certo a selezionare correttamente la platea di potenziali beneficiari cui la normativa succitata intende rivolgersi con misure di sostegno.

Inoltre gli avv.ti Rubino, Marino e Alfieri deducevano la violazione dei principi comunitari della libertà di stabilimento, della libertà di concorrenza e del divieto di non discriminazione, nonché l’evidente irragionevolezza del provvedimento di esclusione anche alla luce del tenore degli avvisi adottati da altre Regioni a sostegno del settore in esame, ove invece è stata ritenuta sufficiente soltanto la presenza di una sede operativa nel territorio regionale quale requisito per la presentazione dell’istanza di ammissione al finanziamento.

Sono intervenute nel giudizio diverse società utilmente collocate in graduatoria, al fine di chiedere il rigetto del ricorso e dell’istanza di sospensiva, rilevando come, ove venisse accolta la domanda della ricorrente di sospensione delle misure di ristoro ormai in procinto di essere assegnate agli aventi diritto (essendosi concluso il procedimento istruttorio e di verifica), ciò determinerebbe la sospensione dell’erogazione del ristoro in favore della totalità degli aventi diritto risulti

Il Tar Sicilia Palermo, condividendo le deduzioni degli Avv.ti Rubino, Marino ed Alfieri, ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente, ritenendo il ricorso munito di sufficiente fumus boni iuris con particolare riferimento alle contestazioni mosse in ordine alla previsione del bando, di cui all’art. 5, come inteso dall’Amministrazione nei sensi di subordinare l’erogazione del contributo di che trattasi alla sussistenza del doppio requisito della sussistenza di una sede operativa e della sede legale sul territorio della Regione;

Il Tar Palermo ha per l’effetto disposto la sospensione , ai fini del riesame della istanza di ristoro della ricorrente, del D.D.G. n. 3332/S6 del 22 dicembre 2020 nella parte in cui il progetto presentato dalla ricorrente è stato inserito nell’elenco delle istanze non ammissibili, nonché l’ulteriore misura dell’accantonamento della somma residua (pari ad € 72.551,77) del fondo istituito per “Interventi in favore del Turismo e dello Spettacolo” Anno 2020, di cui all’Art. 16, c.2 e 3, L.R. 9/2020 (come modificato dall’art. 4, c.3, L.R. 18/2020).

Per effetto della superiore pronuncia l’Assessorato dovrà riesaminare l’istanza della società ricorrente alla luce delle chiare indicazioni fornite dal Tar Palermo in ordine alla non imprescindibilità ai fini dell’ottenimento del ristoro in esame del requisito della sede legale in Sicilia.