Lo scioglimento del Comune di Catenanuova è legittimo

Nel mese di giugno del 2018 si sono tenute le votazioni per l’elezione del Sindaco edel Consiglio Comunale di Catenanuova e, all’esito della competizione elettorale, sono stati eletti dodici consiglieri comunali, tutti tratti dall’unica lista partecipante.

Per effetto di una serie di dimissioni non contestuali, i componenti del Consiglio Comunale in carica sono rimasti appena sei rispetto ai dodici originariamente assegnati, non essendo possibile la loro sostituzione/surroga (atteso l’esaurimento dell’unica lista).

Con apposito Decreto, il Presidente della Regione Siciliana, su propostadell’Assessorato alle Autonomie Locali, preso atto dell’avvenuta decadenza del ConsiglioComunale di Catenanuova, ha provvedutoa nominare la dottoressa Salvina Cirnigliaroquale Commissario straordinario, “in sostituzionedell’Organo decaduto, fino alla naturale scadenza dell’Organo ordinario”.

Con apposito ricorso, i sei Consiglieri dichiarati decaduti hanno chiesto l’annullamento del Decreto del Presidente della RegioneSiciliana che ha nominato il Commissario Straordinario.

IlTAR Catania ha accolto il ricorso dei consiglieri decaduti e ha annullato i provvedimenti impugnati.

Il Comune di Catenanuova, con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, rilevando come il Giudice di Primo Grado non avesse correttamente applicato le disposizioni che regolano la materia e avesse richiamato principi e precedenti giurisprudenziali non conferenti.

Con il ricorso in appello, l’avv. GirolamoRubino ha anche rilevato come i sei consiglieri comunali – reinsediatosi per effetto della sentenza del TAR Catania –avessero immediatamente presentato (il 16.04.21) una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.

Pertanto, con l’appello è anche stata chiesta l’immediata sospensione della sentenza, al fine di evitare che il Consiglio Comunale (non validamente composto attesa la mancanza del quorum legale e strutturale) potesseadottare una mozione di sfiducia idonea a stravolgere l’attività amministrativa e la vita dell’ente locale.

Il Presidente del CGA, dottoressa Rosanna De Nictolis, aderendo alle censure formulate dall’avv. Girolamo Rubino, ha disposto, con decreto cautelare monocratico, l’immediata sospensione della sentenza del TAR Catania.

Successivamente anche la Presidenza della Regione Sicilia ha proposto appello avverso la suddetta sentenza del TAR Catania.

Inoltre, si è costituita in giudizio, con il patrocinio dell’Avv. Giuseppe Impiduglia, la dottoressa Salvina Cernigliaro – Commissario Straordinario nominato in sostituzione del Consiglio Comunale – chiedendo l’accoglimento degli appelli.

Di contro, i consiglieri comunali dichiarati decaduti si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio degli avv.ti. Pietro Maria Mela, Elenio Mancuso.

Il CGA, Presidente dott.ssa Rosanna De Nictolis, Relatore dott.ssa Sara Raffaella Molinaro – con sentenza succintamente motivata resa già in esito all’udienza camerale -ha accolto gli appelli, condividendo le tesi degli Avv.ti Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

In particolare, il CGA ha ritenuto che, le dimissioni – seppure non contestuali – di sei dei dodici consiglieri imponesse “al Presidente della Regione Siciliana di dichiarare

decaduto il consiglio comunale e di nominare il commissario”.

Per effetto della suddetta sentenza, il Commissario straordinario continuerà ad esercitare, sino al termine del mandato elettorale del Sindaco, le funzioni in sostituzione dei Consiglieri che, dunque, non potranno approvare la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Carmelo Giancarlo Scravaglieri.