Stop alle nomine dei dirigenti generali dalla terza fascia, la Corte d’appello mette nei guai la Regione

La Corte di Appello di Palermo rigetta l’appello proposto dalla Presidenza della Regione siciliana e conferma che gli incarichi di direzione generale devono essere conferiti ai dirigenti delle prime due fasce dirigenziali gettando di fatto la Regione nel caos in vista dei rinnovi degli incarichi e considerat che i dirigenti in queste fasce sono ormai poche decine

L’Ingegnere Alberto Pulizzi, originario di Cianciana, con ricorso proposto innanzi al Tribunale del Lavoro di Palermo contestava il conferimento da parte della Presidenza della Regione Siciliana dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita’, in favore dapprima ad interim al dott. Fulvio Bellomo ed in seguito all’ing. Vincenzo Palizzolo, dirigenti entrambi appartenenti alla terza fascia del ruolo della dirigenza regionale.

Il ricorrente, difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, contestava l’incarico in questione rappresentando di essere uno dei pochissimi dirigenti di seconda fascia in organico presso l’amministrazione regionale, e rilevando come i suddetti atti di conferimento dell’incarico non fossero stati preceduti dal prescritto avviso informativo nei confronti dei soggetti (come il ricorrente) interni all’amministrazione legittimati ed interessati a ricoprire il suddetto incarico, e non recasse in se alcuna motivazione specifica in ordine alle ragioni per cui l’amministrazione avesse inteso assegnare l’incarico in questione ai citati dirigenti di terza fascia, ignorando le professionalità di qualifica superiore (quali ad esempio il ricorrente, dirigente di seconda fascia) presenti proprio all’interno dell’amministrazione regionale.

Ed ancora, gli Avvocati Rubino e Marino rilevavano l’illegittimità degli incarichi considerato che a mezzo degli stessi veniva conferita una posizione apicale di dirigenza generale a soggetti con qualifica di dirigenti di terza fascia, quando, di contro, secondo la normativa e la consolidata giurisprudenza in materia, l’incarico in questione poteva essere conferito solo in favore dei dirigenti di prima e seconda fascia.

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