Caso candidabilità sindaco e vice sindaco Camastra, Tar condanna ancora una volta la Prefettura di Agrigento

om’è ormai noto alle cronache, a seguito dell’inchiesta Vultur – che aveva visto imputati diversi presunti esponenti della cosca mafiosa operante nel territorio di Camastra (AG) – il Ministero dell’Interno aveva proposto l’adozione di un decreto di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, e con separato provvedimento, aveva chiesto, dinanzi al Tribunale civile di Agrigento, l’irrogazione della sanzione della incandidabilità nei confronti del Sindaco, rag. Angelo Cascià, e del Vice Sindaco, rag. Vincenzo Urso, allora in carica presso il Comune colpito dal decreto di scioglimento.

I sig.ri Cascià ed Urso, costituitisi in giudizio con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza e Mario La Loggia, avevano respinto tutte le contestazioni formulate dalla Prefettura di Agrigento, e sostenuto la piena regolarità della gestione amministrativa posta in essere dall’Amministrazione guidata dai sig.ri Cascià ed Urso.

Il Tribunale di Agrigento, accertata la totale infondatezza degli addebiti mossi dal Ministero, in piena adesione alle tesi difensive degli Avv.ti Rubino, Valenza e La Loggia, aveva respinto la proposta del Ministero, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.

La superiore statuizione veniva poi confermata dalla Corte d’Appello di Palermo che rigettava il reclamo proposto dal Ministero dell’Interno, volto alla riforma del precedente decreto reso dal Tribunale di Agrigento, e condannava la medesima Amministrazione alla refusione di oltre cinquemila euro di spese processuali, in favore dei signori Cascià ed Urso.

La Prefettura di Agrigento, tuttavia, non provvedeva a liquidare le suddette somme così costringendo i sig.ri Cascià ed Urso a ricorrere nuovamente in giudizio, sempre assistiti dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, al fine di ottenere l’esecuzione del suddetto decreto nella parte in cui, appunto, la Corte di Appello di Palermo, confermando il precedente reso dal Tribunale di Agrigento, aveva condannato il Ministero al pagamento, in favore del rag. Angelo Cascià e del rag. Vincenzo Urso, delle spese di lite.

Nelle more del giudizio di ottemperanza, la Prefettura di Agrigento provvedeva alla refusione delle spese processuali dovute in esecuzione del predetto giudicato reso dalla Corte di Appello di Palermo.

Pertanto, i legali Rubino e Valenza dichiaravano in giudizio l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, nella richiesta di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza ed alla refusione del contributo unificato, avendo l’amministrazione adempiuto successivamente alla proposizione del ricorso.

Il T.A.R. Sicilia – Palermo, preso atto dell’intervenuto pagamento, da parte della Prefettura di Agrigento, delle spese di lite liquidate con il decreto della Corte di Appello di Palermo, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando l’amministrazione resistente al refusione, in favore del rag. Angelo Cascià e del rag. Vincenzo Urso, delle spese del giudizio di ottemperanza e del contributo unificato, in applicazione dell’invocato principio della cd. soccombenza virtuale, come richiesto dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza con l’istanza formula nell’interesse dei propri assistiti.