Sarà il Tar a decidere sull’occupazione di un terreno espropriato a Realmonte

I sig.ri B.G., B.A., F.C., F.C., V.C., B.G. e S.R., proprietari di un terreno sito nel territorio del Comune di Realmonte, Contrada Canalotto, località Baia di Capo Rossello, avevano citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Agrigento, il Comune di Realmonte, al fine di ottenere la condanna del Comune al risarcimento dei danni dagli stessi subiti per il mancato godimento della porzione del proprio terreno ritenuta illegittimamente sottratta agli stessi, per complessivi 500.000,00 euro.

Si costituiva in giudizio il Comune di Realmonte, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, chiedendo il rigetto di tutte le pretese creditorie degli attori; In via riconvenzionale, l’accertamento dell’ormai avvenuto acquisto della proprietà dell’area oggetto di giudizio, per usucapione, in favore del Comune di Realmonte; nonché, sempre in via riconvenzionale, ma in subordine, il riconoscimento sulla medesima area, di una servitù di pubblico transito e/o di pubblico parcheggio in favore del territorio del Comune di Realmonte; infine, In via del tutto subordinata, la riduzione della richiesta di risarcimento danni avanzati dagli attori.

In conclusione, la difesa dell’Amministrazione comunale convenuta in giudizio, insisteva comunque per il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, trattandosi dell’occupazione di un terreno per la realizzazione di opere pubbliche in asserita assenza di una regolare procedura espropriativa e, come tale, ricompresa nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, Giudice dott.ssa Silvia Capitano, uniformandosi all’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale – secondo cui, a parte talune eccezionali ipotesi, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva anche le controversie nelle quali si faccia questione, anche a fini risarcitori, di un’attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguente ad una dichiarazione di pubblica utilità, non sfociata poi in un tempestivo e formale trasferimento di proprietà – ha condiviso l’eccezione formulata dall’Avv. Girolamo Rubino, difensore del Comune di Realmonte, e, per l’effetto, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del T.A.R. Palermo per tutte le domande degli attori, assegnando agli stessi tre mesi di tempo per riassumere il giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione.