🟢 Green Pass obbligatorio
A partire da oggi 6 agosto sarà necessario avere il green pass per le seguenti attività :
🍝 Ristoranti e bar al chiuso (al tavolo, non al banco)
🎤 Spettacoli
🏟 Stadi
🏛 Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
💆🏻♀️ Centri benessere
🧖♀️ Centri Termali
🏊♂️ Piscine (al chiuso)
🏋🏻♂️ Palestre (al chiuso)
🏀 Sport di squadra (al chiuso)
🎠 Fiere e sagre
🎰 Sale Scommesse/ Sale gioco
🎡Parchi Divertimento
🗣Congressi
✍️ Concorsi
🃏 Centri Culturali/Sociali/Ricreativi (al chiuso)
👮♀️ Il controllo può essere fatto da pubblici ufficiali, titolari attività o loro delegati, addetti al servizio di controllo.
🟢 Estensione utilizzo Green pass a SCUOLA E TRASPORTI dal 1 settembre.
SCUOLA
🏫 Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica sarà svolta in presenza, derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass.
Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
TRASPORTI
A decorrere dal primo settembre prossimo, sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
✈️ aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
🛳 navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
🚆 treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
🚌 autobus su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti.
🟢 Il green pass può essere rilasciato :
– dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
– la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
-effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).