Magistrati onorari, l’emendamento del Governo non convince: “gravi criticità”

Per le Associazioni dei “non togati” aderenti alla Con sulta della Magistratura onoraria l’emendamento X2 all’art. 196 del Ddl Bilancio 2022/2024 presenta “gravi criticità”. E non soddisfa le esigenze poste dalla sentenza Cgue del 16.07.2020, né le indicazioni contenute nella lettera di apertura della procedura di infrazione del 15.07.2021, oltre ai principi di diritto nazionale contenuti nella Carta Costituzionale.

Per il movimento Sei Luglio – che si appresta a denunciare alla Commissione Europea “la perdurante violazione da parte dell’Italia del diritto europeo” – il Governo italiano messo in mora dall’Ue invece di riconoscere immediatamente ai magistrati onorari i diritti accertati dalla Corte di Giustizia e dalla Commissione, “sta per varare l‘ennesima riforma a costo zero“. E l’effetto potrebbe essere, sino alla conferma dell’incarico, di “veder ridurre non solo il loro carico di lavoro, ma anche la loro retribuzione”. L’unica certezza del testo governativo, proseguono, di cui il movimento contesta la “vaghezza”, “è il ricatto, formulato per legge, ai magistrati onorari, in quanto la domanda per essere confermati in servizio comporterebbe la rinuncia a ‘ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura’ conseguente al rapporto pregresso”. Non solo: “il trattamento economico previsto per i magistrati onorari in caso di conferma non è certo” visto che “il Governo si limita ad individuare dei meri ‘parametri’ senza specificare l’impegno temporale che sarà richiesto in futuro, salvo escludere la retribuzione del lavoro straordinario”.

Argomenti sviluppati anche dalla Consulta della Magistratura onoraria secondo cui è “incomprensibile” la scelta di ancorare al 15.08.2017 il dies ad quem per il calcolo degli anni di servizio. Riguardo invece la procedura valutativa, la Consulta afferma che “non riveste i dovuti caratteri di certezza ed immediatezza e dunque non riveste capacità riparatoria”. Sarebbe invece sufficiente la procedura di conferma, “già affrontata dalla quasi totalità dei magistrati in servizio, anche successivamente al 15.08.2017”, che riveste tutti i caratteri “necessari e sufficienti richiesti, avendo natura para-concorsuale (Cass. civ. II, n. 4410 del 2011)”. Del resto, prosegue la nota, i magistrati onorari in servizio “sono stati selezionati a monte sulla base di un concorso pubblico per titoli, con valutazione finale di idoneità, non scelti politicamente o eletti”.

Riguardo poi le modalità di valutazione, “è inopportuna la presenza nella Commissione esaminatrice di componenti dell’Avvocatura, in quanto soggetti “con cui il magistrato onorario ogni giorno, da anni, interloquisce”. “È evidente – aggiungono – che ciò comporterebbe una gravissima lesione del principio di autonomia e indipendenza della Magistratura”.

tempi prospettati poi “risultano irragionevoli”. L’assunzione a tempo indeterminato, affermano, è riparatoria solo se diretta e immediata, mentre la norma suddivide la Magistratura onoraria in tre scaglioni a seconda dell’anzianità, maturata al 15/08/2017, ai fini dello svolgimento dei colloqui da espletarsi in tre anni (2022, 2023, 2024). Nelle more dunque i magistrati in servizio “saranno ancora e per un lungo tempo privi di ogni tutela retributiva, previdenziale e assistenziale, oltre a maturare altra anzianità, ulteriormente e senza ristoro, dato il termine fissato nel lontano 15.08.2017”

compensi. La scelta di ancorare la retribuzione al personale amministrativo giudiziario di Area Il, “presenta criticità gravissime”. Sia la Corte di Giustizia sia la Commissione Europea, spiega la Consulta, hanno infatti affermato che il magistrato onorario è lavoratore e “magistrato europeo”. Il termine di paragone, in tema di riconoscimento di diritti giuslavoristici, dunque “è solo ed unicamente il magistrato ordinario che svolga analoghe funzioni”.

Le voci del complessivo trattamento. “Non si preveda alcun miglioramento economico negli anni a venire per i magistrati onorari (non realmente stabilizzati quindi?), alcun appagamento delle giuste aspettative proprie di qualsiasi lavoratore di accedere al trattamento economico superiore alla maturazione degli anni di servizio necessari, ma solo una gabbia in una posizione statica ed economicamente offensiva per la funzione ricoperta”. Mentre la scelta di mantenere la possibilità di svolgere l’attività in via non esclusiva presenta “margini di incertezza amplissimi”, a cominciare dalla scarsa intellegibilità sul sistema di pressione fiscale che “duplica i contributi” a carico.

Ingiustificata infine la richiesta di una rinuncia preventiva all’indennizzo (al momento cioè della mera domanda di accesso alla procedura valutativa, non alla conferma). “Così – conclude la Consulta – si confonde il risarcimento per danno emergente da abusiva reiterazione di contratti a termine alla stabilizzazione (che deve essere reale, peraltro), con una totale abiura a qualsivoglia ulteriore voce su cui la stabilizzazione non incide affatto. In ogni caso, l’importo indicato è del tutto arbitrario e palesemente inadeguato”.

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