Non è abusivismo l’immobile costruito prima del 85

Con la sentenza n. 75 del 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, della Legge Regionale Siciliana n. 17 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in ordine al tema delle oramai note sanzioni amministrative applicate dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana a numerosi proprietari di immobili realizzati senza il necessario titolo abilitativo ad Agrigento.

La sentenza definisce finalmente l’annosa questione che ha visto ricorrere numerosi agrigentini, proprietari di immobili costruiti prima dell’anno 1985, destinatari di un provvedimento sanzionatorio di natura pecuniaria per il “presunto” danno paesaggistico arrecato al bene paesaggio a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia.

Sono state dunque accolte le tesi difensive, secondo cui il vincolo paesaggistico che ricade su gran parte del territorio agrigentino è stato introdotto solo con la Legge 431/1985 c.d. Legge Galasso,per cui al momento della realizzazione dell’abuso edilizio il vincolo non esisteva e dunque l’opera realizzata non poteva violarlo.

Come statuito dagli Ermellini, che hanno deciso due analoghe questioni di incostituzionalità sollevate dal CGARS, previa riunione di procedimenti patrocinati dagli Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto e Salvatore e Doriana Palillo, la legge regionale n. 17 del 1994 non rende irrilevante la sopravvenienza del vincolo paesaggistico, perché richiede comunque, ai fini della concessione in sanatoria, il nulla-osta dell’organo di tutela del vincolo, autorizzazione che viene rilasciata sempre che «le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima».

Ciò posto, è valido il principio di diritto secondo cui nessuno può essere destinatario di sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Nessuna sanzione è dunque dovuta per quegli immobili oggetto di sanatoria edilizia realizzati prima del 1985, epoca di entrata in vigore della “Legge Galasso”.