Il Tar condanna l’assessorato regionale alla Sanità: risarcirà la vincitrice di un concorso

La Dott.ssa A. M. D., nel lontano 1993, partecipava ad un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di 9 posti di collaboratore biologo, bandito ed espletato dall’ormai disciolta U.S.L. n. 58 di Palermo.

In seguito alla valutazione dei titoli e all’espletamento delle prove concorsuali, la Dott.ssa A. M. D., veniva collocata al 21° posto della graduatoria di merito degli idonei.

Con una successiva deliberazione, la disciolta U.S.L. n. 58, provvedeva ad utilizzare ulteriormente la predetta graduatoria, disponendo l’assunzione di altri 13 collaboratori biologi, tra i quali rientrava anche la Dott.ssa A. M. D., da destinare all’Azienda Ospedaliera Policlinico.

Tuttavia con un successivo provvedimento, la stessa U.S.L., decideva di revocare in autotutela la nomina dei 13 collaboratori biologi che dovevano essere destinati al Policlinico.

Dopo un lungo contenzioso giudiziario, il T.A.R. di Palermo, annullava il provvedimento con il quale veniva disposta la revoca dell’assunzione dei biologi inseriti nella predetta graduatoria, e conseguentemente, obbligava, le sopra citate Amministrazioni sanitare, all’immissione in servizio della Dott.ssa A. M. D..

Sebbene la situazione si sia positivamente risolta, il comportamento illegittimo delle Amministrazione coinvolte nel succitato giudizio (durato ben 10 anni), ha arrecato, alla Dott.ssa A. M. D., un grave danno patrimoniale, privandola delle retribuzioni che, la stessa, avrebbe avuto diritto a percepire in assenza del provvedimento di revoca adottato dall’U.S.L. n. 58.

Pertanto, la Dott.ssa A. M. D., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, si vedeva costretta ad adire nuovamente il T.A.R. di Palermo al fine di chiedere la condanna, delle Amministrazioni sanitarie, al risarcimento dei danni conseguenti dall’adozione dell’illegittimo provvedimento di decadenza dell’assunzione.

In particolare, gli Avvocati Rubino e Impiduglia, sostenevano che, nel caso in esame, l’atteggiamento negligente tenuto dalle Amministrazioni sanitarie, comportasse inevitabilmente la sussistenza, in capo alle medesime, della responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043c.c., per i danni patrimoniali (consistenti nelle mancate retribuzioni) causati alla Dott.ssa A. M. D.

Vieppiù, i sopra citati difensori, affermavano anche la sussistenza di un danno non patrimoniale subito dalla Dott.ssa A.M.D., poiché il comportamento tenuto dalle Amministrazioni sanitarie coinvolte, ha ingiustamente privato la medesima Dott.ssa, della possibilità di realizzarsi professionalmente, nonché, di accrescere la propria capacità lavorativa, con evidenti ripercussioni anche in termini di immagine professionale.

Il T.A.R. di Palermo, accogliendo le tesi sostenute dagli Avvocati Rubino e Impiduglia, con la sentenza pubblicata in data 25.05.2022, ha statuito che, nel caso in oggetto, sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., venendo in considerazione sia il danno patrimoniale patito dalla ricorrente, sia il nesso causale tra l’atto illegittimo di decadenza, successivamente annullato, e il predetto danno patrimoniale.

Per quanto, invece, inerente alla quantificazione del risarcimento, il suddetto Tribunale Amministrativo, ha stabilito che l’entità delle retribuzioni non percepite costituisce soltanto uno dei parametri alla stregua dei quali calcolare il relativo importo, in quanto, nel caso in oggetto, appare opportuno applicare un criterio equitativo, che sappia cogliere la gravità della condotta della P.A. e, al contempo, valutare la circostanza per cui la parte ricorrente è riuscita a godere liberamente del proprio tempo, impiegando le proprie energie in altre attività lavorative, effettivamente svolte dalla Dott.ssa A. M. D..

In conseguenza di quanto statuito, il T.A.R. di Palermo, sempre con la sopra citata sentenza, ha condannato l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, al risarcimento, nei confronti della Dott.ssa A. M. D., del danno scaturito dall’illegittimo comportamento tenuto dalle Amministrazioni sanitarie, quantificato nel 50% delle retribuzioni che avrebbero dovuto essere corrisposte alla ricorrente dalla data del 27 gennaio 1999 fino al mese di novembre 2006, nonché, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.000, oltre oneri accessori.

Il sopra descritto giudizio, stante l’eccessivo lasso tempo intercorso tra l’instaurazione dello stesso e la sua definizione (ben 11 anni e 9 mesi), può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale ai sensi della Legge Pinto, volto ad ottenere un indennizzo patrimoniale nei casi di un’eccedente durata dei procedimenti giudiziari.