Cassazione conferma: Francesco Giunta non candidabile a sindaco di Termini Imerese

L’avv. Francesco Giunta era incandidabile alla carica di sindaco del Comune di Termini Imerese. Anche la Cassazione conferma la sua incandidabilità e lo condanna a pagare 10.000 euro a titolo di spese legali.
Nel maggio 2017, la Commissione Elettorale Circondariale ammetteva il candidato Francesco Giunta alla competizione per l’elezione del sindaco di Termini Imerese, nonostante quest’ultimo avesse riportato – a seguito di patteggiamento – una condanna a mesi sedici di reclusione per i reati di truffa e falso
La Commissione Elettorale Circondariale, invero, aderiva alla tesi prospetta – con apposito parere – dall’avv. Gaetano Armao, ex Vice presidente della Regione Sicilia e Assessore all’Economia.
In particolare, con tale parere, l’avv. Gaetano Armao aveva sostenuto che, ai sensi della legge Severino, l’incandidabilità opererebbe solo per coloro che abbiano riportato una condanna superiore a sei mesi per e ai quali fosse stata contestata l’aggravante di cui all’ art. 61 n. 9 del codice penale (ossia “avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio…”); tale aggravante non sarebbe, di contro, stata applicata – in sede di condanna – all’avv. Giunta.
Per effetto dell’ammissione del candidato Giunta alla competizione elettorale lo stesso partecipava al primo turno elettorale e, in esito al turno di ballottaggio, Giunta veniva proclamato alla carica di Sindaco.
Pertanto, con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Termini Imerese, il sig. Vincenzo Fasone, -candidato alla carica di Sindaco – il prof Curreri Salvatore, l’On.le Francesco Piro e il sig. Michele Ciofalo, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, – chiedevano che venisse dichiarata l’incandidabilità dell’avv. Francesco Giunta.
In particolare, con il ricorso, gli avv.ti Rubino e Impiduglia hanno sostenuto che l’avv. Giunta – per effetto della condanna a sedici mesi allo stesso inflitta per reati di truffa e falso – fosse incandidabile alla carica di Sindaco e andasse, pertanto, dichiarato decaduto in applicazione della legge Severino.
Nelle more del giudizio (e segnatamente nel marzo 2019), l’avv. Giunta – dopo aver ricevuto, nell’ambito di un procedimento penale, un avviso di garanzia – rassegnava le proprie dimissioni dalla Carica di Sindaco di Termini Imerese.
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 10 luglio 2020, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere – essendo ormai intervenute le dimissione dell’avv. Giunta -, ed allo stesso tempo ha rilevato che,“ se non fossero sopravvenute le dimissioni e non fosse, di conseguenza, venuta meno la materia del contendere, avrebbe dovuto ritenersi sussistente l’ipotesi di incandidabilità di Giunta Francesco alla carica di Sindaco”.
Avverso la suddetta sentenza, l’Avv. Giunta – con il patrocinio dell’avv. Gaetano Armao – ha proposto ricorso in Cassazione.
Il dott. Fasone, il prof Curreri, l’On.le Piro e il sig. Ciofalo si sono costituiti in Cassazione – con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall’Avv. Giunta
La Cassazione – aderendo alle tesi degli avv.ti Rubino e Impiduglia – ha rigettato il ricorso proposto, sottolineando, tra l’altro, come fosse irrilevante (ai fini della sussistenza della causa di ineleggibilità dell’avv. Giunta) la “circostanza che nel giudizio penale non sia stata accertata la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 cod. pen., la cui contestazione sarebbe risultata peraltro incompatibile con quella dei reati di cui agli artt. 480 e 493 cod. pen., già aventi come elemento costitutivo la commissione ad opera di un pubblico ufficiale o di un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e quindi implicanti un abuso dei poteri o una violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione ed al pubblico servizio”.
La Cassazione ha, inoltre, condannato l’Avv. Giunta al pagamento delle spese legali del giudizio di legittimità liquidate in complessivi euro 10.000 oltre accessori.