ILLEGITTIME ANCHE LE SANZIONI PAESAGGISTICHE APPLICATE AGLI IMMOBILI REALIZZATI PRIMA DELL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PANORAMICO

Il Tar Palermo, in accoglimento delle difese degli Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento della sanzione paesaggistica comminata al proprietario di un immobile sito nel Comune di Agrigento e realizzato nel 1966.
Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione degli atti gravati, il Tribunale amministrativo ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale in materia, sfociata con la sentenza n. 75/2022 della Corte Costituzionale che – in linea con le tesi difensive degli Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto – ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, della Legge Regionale Siciliana n. 17 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in ordine al tema delle sanzioni amministrative applicate dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana a numerosi proprietari di immobili realizzati senza il necessario titolo abilitativo.
Ed infatti, ancora una volta è stato ribadito il principio secondo cui il vincolo paesaggistico è stato introdotto la legge 431/85 (c.d. Legge Galasso).
Nel caso di specie, essendo stato il manufatto realizzato in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge 431/85, il vincolo non esisteva e dunque l’opera realizzata non poteva violarlo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, definitivamente pronunciando sul ricorso lo ha dunque accolto e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati.