Illegittima la procedura di conferimento degli incarichi direttivi: il Tar annulla gli atti della Corte dei Conti

Le nomine a ricoprire gli incarichi direttivi presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti avvengono con cadenza semestrale attraverso procedimenti avviati con atti di interpello.
Il Consigliere R.P. partecipava al procedimento avviato con atto di interpello del 24.11.2021.
Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, però, escludeva il consigliere R.P. dalla procedura asserendo che non fosse in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura.
In particolare, l’Amministrazione assumeva che il consigliere R.P. non avesse maturato una sufficiente anzianità di servizio, in quanto collocato per un lungo periodo in aspettativa al fine di ricoprire prestigiosi incarichi istituzionali al di fuori della Corte dei Conti.
Pertanto, il consigliere R.P. impugnava il provvedimento di esclusione con un ricorso proposto innanzi al TAR Lazio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Massimiliano Valenza.
In particolare, gli avv.ti Rubino, Impiduglia e Valenza con numerose ed articolate censure contestavano la legittimità del regolamento del Consiglio di Presidenza che disciplina i requisiti necessari al fine di ottenere la nomina in quanto non sorretto da una apposita disciplina di legge.
Ed ancora, si metteva in luce l’illegittimità del predetto regolamento nella parte in cui si limita a demandare al Consiglio la valutazione in ordine alla assimilabilità degli incarichi extraistituzionali svolti dagli aspiranti alla promozione,
Inoltre, il provvedimento di esclusione risultava carente di una istruttoria volta a verificare se gli incarichi svolti dal consigliere R.P. fossero da ritenersi assimilabili rispetto all’esperienza richiesta ai fini della nomina.
Il TAR Lazio, condividendo le censure formulate dagli avv.ti Rubino, Impiduglia e Valenza., con sentenza del 27.02.2023 ha accolto il ricorso proposto dal consigliere R.P. ed ha dichiarato illegittimo il regolamento (e con esso il provvedimento di esclusione) nella parte in cui prevede l’automatica valutabilità solo con riferimento ad alcuni particolari incarichi e rimette ad una deliberazione del Consiglio – ampiamente discrezionale se non arbitraria – la valutazione in ordine alla valutabilità delle altre esperienze fuori ruolo.
In particolare, il Giudice amministrativo ha statuito che l’elenco degli incarichi extraistituzionali valutabili sia stato individuato in maniera casuale e poco ragionevole.
Il Giudice Amministrativo ha, tra l’altro, stigmatizzato la scelta della Corte dei Conti di ritenere valutabile il servizio reso quale “componente del collegio dei revisori NATO, organo internazionale e non soggetto alla giurisdizione nazionale o comunitari” e, di ritenere, di contro non valutabile l’incarico – vantato dal ricorrente – “di Avvocato generale dell’Ufficio Legislativo della Presidenza della Regione Sicilia, i cui compiti sembravano sicuramente degni quanto meno di considerazione”.
Il TAL Lazio ha anche condannato la Corte dei Conti al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 2.500 oltre gli accessori di legge.
Per effetto di tale pronuncia il Consigliere R.P. – che nelle more aveva comunque conseguito la promozione nell’ambito di una successiva procedura – otterrà la retrodatazione della nomina già a partire dalla prima procedura (dalla quale era stato illegittimamente escluso).