C’è un Giudice a … Ragusa: la lezione costituzionale ad una Procura “della Repubblica” che ignora l’essenza e i fondamenti della Repubblica. Assolto Cesare Campailla. Aveva definito ‘incompetenti’ Filippo Dispenza e gli altri commissari straordinari del Comune di Vittoria: “non riescono neanche ad amministrare un condominio”


A tutti coloro che credano fermamente nelle libertà e nei diritti scolpiti nelle Costituzioni liberali, democratiche e di forte impronta sociale all’insegna del principio di uguaglianza come la nostra, è andata bene. In questo caso il diritto minacciato era quello di manifestazione del pensiero, e quindi di critica: una minaccia grave, effettiva, incombente che ‘In Sicilia Report’ ha più volte segnalato.

A Ragusa c’è una Procura della Repubblica che mette alla sbarra il diritto di critica che pure è fondamento e garanzia dell’assetto democratico della Repubblica.

E non si tratta di un caso isolato, magari dovuto a qualche – comunque inescusabile – infortunio, ma di una condotta reiterata, contro l’evidenza di saldi principi costituzionali, e inquietante nella riproposizione di un clichè inquisitorio e dall’effetto eversivo, contro la libera circolazione di notizie e opinioni critiche, in molti casi avente un elemento in comune: la figura del querelante, nel caso specifico il poliziotto-prefetto Filippo Dispenza, cliente di Antonio Calogero Montante (imputato, con condanna del Tribunale e della Corte d’Appello di Caltaanissetta, per associazione per delinquere, altri processi in corso e indagato per concorso in associazione mafiosa) e inviato, a fine carriera, ad amministrare il Comune di Vittoria: mandato espletato non da civil servant come si sarebbe convenuto al titolo di prefetto cucitogli addosso da Angelino Alfano (<<il ministro genuflesso a Montante>> come è scritto nella sentenza di un tribunale) ma da ‘sceriffo’; sì, sceriffo con in pugno, sempre carica, la pistola della querela e dell’intimidazione d’autorità.

E’ incredibile (e ancora oggi non riusciamo a saperlo con esattezza) il numero di querele presentate, con i soldi del Comune, per perseguitare i cittadini del Comune. Ancora più incredibile è che quelle querele, o una parte non secondaria di esse, per impulso di una Procura della Repubblica che ignora l’essenza della Repubblica e i suoi fondamenti costituzionali, siano diventate processi (imposti attraverso la citazione diretta a giudizio senza il vaglio di un giudice, come l’art. 550 del codice di procedura penale consente per i reati la cui pena massima non sia superiore a 4 anni di reclusione) occupando il Tribunale da cui ci si aspetterebbero sentenze sul conto di presunti autori di reati veri, non frutto della fantasia compulsiva dell’ex poliziotto (qui).

Almeno in un caso – ecco la buona notizia – il Tribunale ha detto ciò che avrebbe dovuto essere chiaro fin da quando lo ‘sceriffo’ Dispenza ha cominciato ad inondare delle sue pretese la Procura di Ragusa (come da noi ampiamente segnalato: qui in proposito un altro nostro precedente articolo): processare ogni critica, e così ogni informazione anche se vera e di pubblico interesse, che egli, quasi fosse un podestà del secolo scorso, non gradisca.

In questo caso è andata bene, perfino meglio che al mugnaio Arnold il quale combattè con tenacia fino allo sfinimento il sopruso ai suoi danni nel mulino del parco di Sanssousi e seppe sfidare i prepotenti, fiducioso che a Berlino, nella Prussia di Federico il Grande, non potesse mancare un vero giudice disposto a dargli giustizia.

E’ stato infatti lo stesso Tribunale di Ragusa, senza bisogno neanche dei 40 Km da Potsdam a Berlino, secondo il racconto di Bertolt Brecht (storia vera, pur nell’intrecciato rimando di fonti storiografiche e citazioni letterarie) a liquidare la prima delle pretese dello sceriffo ex amministratore comunale di Vittoria contro i cittadini ridotti a sudditi e perciò da accusare, criminalizzare e perseguitare se disobbedienti o non conformi al suo ‘ordine’ mentale, tanto da … non stare zitti.

Questa è la prima sentenza, almeno di pubblica conoscenza, a chiudere uno dei tanti processi voluti da Dispenza. L’ha pronunciata il 22 marzo scorso il Tribunale di Ragusa (in composizione monocratica, giudice Laura Ghidotti) assolvendo l’unico imputato, Cesare Campailla, assessore del Comune di Vittoria dal 27 ottobre 2021 ma all’epoca dei fatti semplice cittadino nel Comune amministrato, dal 2 agosto 2018 e fino appunto al 27 ottobre 2021, dalla commissione straordinaria capeggiata da Dispenza.

Campilla era imputato di diffamazione, con le aggravanti punite dal terzo e quarto comma dell’art. 595 del codice penale: ‘per mezzo della stampa’ e nei confronti di ‘un corpo diplomatico, amministrativo o giudiziario’.

L’accusa formulata dal pubblico ministero Fabio D’Anna contro Campailla era duplice: avere in alcuni post su facebook il 25 giugno 2019 e tra il 19 ottobre e il 3 novembre dello stesso anno <<denigrato e leso il decoro e l’onore della commissione straordinaria mediante pubblicazione di svariati scritti sul profilo facebook a lui intestato ove afferma l’incapacità della stessa nella gestione amministrativa screditando in modo offensivo le qualità professionali e morali dei membri della commissione>>; <<avere in un comizio in Piazza del Popolo a Vittoria, pronunciato gravi affermazioni nei confronti della commissione straordinaria, tra cui “dobbiamo chiedere al nuovo ministro degli Interni la rimozione di questi commissari, perchè sono incapaci di amministrare la città di Vittoria … questi non riescono neanche ad amministrare un condominio … facciamo in modo di rimuovere questi commissari perché sono persone incompetenti” affermandone inefficienza ed incompetenza nonché supponendo la commissione di irregolarità e favoritismi in taluni procedimenti amministrativi aventi ad oggetto la gestione dei rifiuti, l’organizzazione di eventi, ecc.., ledendo in tal modo l’onore e il decoro della stessa>>.

Il pubblico ministero e la difesa delle parti offese a conclusione del processo hanno chiesto la condanna di Campailla sostenendo la tesi che, non essendo stati eletti, ma nominati dalla pubblica amministrazione, i tre commissari non fossero ‘criticabili’.

In vari articoli precedenti (qui) abbiamo segnalato l’assurdità e la pericolosità di questa tesi, in contrasto stridente con il nostro ordinamento e compatibile semmai con regimi dittatoriali.

E’ di lampante percezione come tutto ciò che sia di pubblico interesse non possa non essere oggetto di informazione, opinione, critica e che proprio la libera circolazione di notizie e pensieri da chiunque espressi sia l’essenza costitutiva del carattere democratico della Repubblica.

Chi esercita pubbliche funzioni e/o compie atti di rilevanza, anche solo potenzialmente, pubblica, per ciò solo è pienamente immerso nella realtà pubblica la quale non può essere sottratta ad obblighi di trasparenza, e quindi a tutto ciò che, attraverso l’informazione e la critica, la rendono oggetto di conoscenza e di verifica.

Tutto ciò è elementare. Eppure c’è voluto un processo (e questo è solo il primo di una serie) per sancirlo.

E così è toccato ad un magistrato onorario, la giudice Laura Ghidotti che ha composto il Tribunale in questo processo, impartire allo ‘sceriffo’ Dispenza, sedicente servitore dello Stato, e ad altri attori processuali, lezioni costituzionali perentorie.

<<La politica – si legge nella sentenza – deve intendersi anche come l’attività di chi partecipa direttamente alla vita pubblica, come membro del governo, del parlamento, di un partito, di un sindacato, di un movimento, ecc. Da una parte è stato accertato che l’imputato era il coordinatore di un movimento politico denominato ‘Sorgi Vittoria’ con tanto di profilo social pubblico e organizzazione di comizi politici (tra l’altro richiamati nel capo d’imputazione) e dall’altra è del pari accertato che le persone offese, nella loro qualità di membri della commissione straordinaria nominata, avevano il compito di amministrare l’Ente fino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, da tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge (e l’imputato è stato eletto proprio al primo turno elettorale e ricopre tuttora la carica di assessore con le deleghe già specificate). La normativa vigente prevede che durante il periodo di scioglimento, il commissario (nel caso di specie la commissione) esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto che lo ha nominato; normalmente unisce in sé tutti i poteri degli organi del comune: sindaco, giunta e consiglio. In virtù di tali poteri può compiere qualunque atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione e questa è politica. A nulla rilevando che i commissari non siano stati eletti dai cittadini>>.

E’ soprattutto qui la lezione che la sentenza dispensa a funzionari dello Stato i quali non sanno neanche cosa sia lo Stato. Per scoprirlo basterebbe loro leggere l’art. 114 della Costituzione: <<La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione…>>.

Difficile capire cosa impedisca, a chi si definisca servitore dello Stato, comprendere una norma così elementare e chiara, ben nota anche ai bambini durante le lezioni di Educazione civica.

I Comuni sono la Repubblica, al pari delle altre articolazioni istituzionali e in posizione paritaria rispetto allo Stato. Amministrare in via straordinaria un Comune significa, per dettato normativo, esercitare le funzioni del consiglio comunale, del sindaco e della giunta. Significa semplicemente governare e curare la ‘Polis’: non può esservi atto più ‘politico’ di questo. E non può esservi atto di gestione del Comune immune da trasparenza, informazione, possibilità di critica.

Era così difficile capirlo, prima che funzionari dello Stato pagati dai cittadini sperperassero altri soldi dei cittadini per perseguitare i più attivi e impegnati di loro nell’esercizio del valore costituzionale di cittadinanza, e una Procura decidesse di impegnare per quattro anni se stessa e un Tribunale?

Ma ecco come prosegue la sentenza.

<<Sono stati acquisiti agli atti del dibattimento i post oggetto del capo di imputazione e a ben vedere solo un post può dirsi sopra le righe ( …”non riescono neanche ad amministrare un condominio …. sono persone incompetenti”). Gli altri hanno spesso forme interrogative e comunque non contengono mai epiteti volgari, offensivi, infamanti o dispregiativi e sono alternati a chiara satira con immagini. Diffamatori, invece, alcuni commenti ai post dell’imputato, per i quali, lo stesso Campailla non può essere chiamato a rispondere>>.

E ancora: <<Non è sfuggito a questo Tribunale che gli articoli pubblicati non sono certo articoli di mera cronaca secondo il concetto anglosassone di informazione. Nella stampa anglosassone, infatti, è netta la separazione tra articoli d’informazione e articoli d’opinione. Nel caso in esame – osserva il Giudice – i post pubblicati dall’imputato contenevano opinioni forti e schierate politicamente. L’attuale delega dell’imputato alle infrastrutture idriche e fognarie e all’approvvigionamento idrico altro non è per Campailla Cesare che la realizzazione dell’impegno che egli sollecitava alla commissione straordinaria. Impegno che si è reso conto, per sua stessa ammissione, non essere facile, probabilmente con ciò apprezzando anche il lavoro fatto dalla commissione straordinaria>>.

Il Tribunale, ritenendo <<che la critica operata dall’imputato sia stata formulata con modalità che costituiscono espressione della libertà di manifestazione del pensiero, che rientra nella scriminante dell’esercizio del diritto tutelato dall’art. 21 Cost. e dall’art. 51 del Codice penale>> affronta quindi il nodo decisivo di <<capire, dunque se, nel caso di specie, nonostante i toni siano aspri e vibranti, possa configurarsi la scriminante del diritto di critica politica>> e argomenta: il diritto di cronaca come diritto di informare e di essere informati è, come noto, espressamente tutelato dall’articolo 21 della Carta Costituzionale. La libertà di informazione, e per essa il diritto di cronaca quale espressione della libertà di pensiero, è poi tutelata anche in ambito sovranazionale dall’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo del 1948 e dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dalla Carta di Nizza, che, all’articolo 11, riconosce non solo la libertà di ricevere e di comunicare informazioni ma anche il pluralismo dei mezzi di informazione. In particolare, il diritto di critica non si manifesta solamente nella semplice esposizione dell’opinione del soggetto su determinate circostanze, ma si caratterizza per essere una interpretazione di fatti considerati di pubblico interesse, avendo di mira non l’informare, bensì l’interpretare l’informazione e, partendo dal fatto storico, il fornire giudizi e valutazioni di carattere personale. Dunque, il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente l’interesse generale al libero svolgimento della vita democratica>>.

<<Proprio perché l’esercizio del diritto di critica – si legge ancora nella sentenza – non si concretizza nella mera narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio e, più in generale, di un’opinione, perché assuma valenza scriminante è necessario che venga esercitato entro precisi limiti, individuati essenzialmente nel limite dell’interesse pubblico alla conoscenza di fatti e di opinioni, nel limite della continenza espressiva e in quello della verità dei fatti posti a fondamento della critica. Ne deriva che, una volta riconosciuto il ricorrere della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e del gratuito attacco personale, è necessario valutare la condotta dell’imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all’art. 51 c.p.

<<Le espressioni censurate sono state profferite nell’ambito di una democratica contestazione dell’operato della commissione da parte dell’odierno imputato. Pertanto, è in un contesto politico che risultano formulate le espressioni riportate nell’imputazione. E’ evidente dal tenore del commento come l’imputato – in qualità di ex consigliere e futuro candidato politico all’amministrazione comunale di Vittoria – abbia voluto, nel periodo di gestione commissariale del Comune, offrire all’attenzione della pubblica opinione il proprio punto di vista su temi di interesse pubblico quale l’acqua e l’ambiente, temi che i fatti successivi hanno dimostrato essere addirittura l’incarico specifico dell’imputato durante il suo mandato politico e nella fattispecie oggetto delle aspre critiche e sollecitazioni>>.

Il Tribunale di Ragusa cita e richiama poi la Corte di Cassazione la quale con la sentenza n. 7340/2019 ha avuto modo di <<esaminare i requisiti che deve rivestire il diritto di critica per avere valenza di esimente soffermandosi, in particolare, sull’interesse sociale all’informazione, sulla continenza del linguaggio e verità del fatto narrato, oltre al parametro dell’attualità della notizia.

<<La Corte – rileva il Tribunale – ha precisato poi che, con riferimento specifico al tema del diritto di critica politica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. La Corte sottolinea come l’art. 21 della Costituzione “non tuteli unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti” essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che “urtano, scuotono o inquietano”>>.

Il Giudice conclude che <<nel caso di specie, la critica è stata formulata dall’imputato con modalità che costituiscono espressione della libertà di manifestazione del pensiero e la stessa critica, per quanto aspra, rientra nella scriminante dell’esercizio del diritto tutelato dall’art. 21 Cost. e art. 51 cod. pen.>>.

Quindi l’assoluzione <<perché il fatto non costituisce reato in presenza della causa di giustificazione prevista dall’art. 51 del Codice penale>>.

Tale causa risiede nell’avere l’imputato esercitato un diritto, il diritto di critica appunto.

E’ una sentenza tanto naturale quanto provvidenziale, anche perché la prima a mettere una parola di chiarezza su un fenomeno inquietante al quale abbiamo accennato e che in precedenza abbiamo più dettagliatamente segnalato.

Si consideri che proprio Campailla, sempre a Ragusa, è imputato in almeno altri due processi (se non ve ne sono altri, non di nostra conoscenza) aventi la stessa imputazione e scaturenti da analoga querela promossa, sempre a spese del Comune di Vittoria e quindi dei cittadini, da Dispenza e dalla sua commissione straordinaria.

Uno dei due peraltro origina da una querela che Dispenza ha presentato alla Procura distrettuale di Catania ritenendo, come egli stesso ha dichiarato nel dibattimento del giudizio ora sfociato nell’assoluzione di Campailla, che i reati da lui denunciati fossero di competenza della direzione distrettuale antimafia: ovvero reati di criminalità organizzata e di particolare allarme sociale. Addirittura lo stesso Dispenza, come i nostri lettori sanno (qui) ha precisato di avere ottenuto, in forza di tale denuncia, l’innalzamento al massimo livello delle misure di protezione personale.

Oggi sappiamo che tale denuncia, per la quale egli è ‘super-scortato’, ha per oggetto lo stesso reato di ‘critica’ per cui è stato già processato Campailla e che imputate sono sei persone tra le quali lo stesso Campailla: le altre sono il sindaco di Vittoria Francesco Aiello; il direttore generale della Srr (Società regolamentazione rifiuti) di Ragusa Fabio Ferreri; un avvocato, Salvatore Messina; e due giornalisti, Riccardo Orioles direttore responsabile de I Siciliani giovani e il sottoscritto, autore su tale testata di due articoli che raccontano i rapporti tra Dispenza e Montante nonché i favori chiesti dal poliziotto e a lui concessi dalla falsa icona antimafia (qui e qui). In seguito alle sue dichiarazioni rese all’Autorità giudiziaria nel corso del dibattimento relativo al processo oggetto di questo articolo, ho querelato Dispenza per calunnia (qui).

Ci sarebbe da ridere … se non ci fosse da piangere per il livello di prostituzione, commistione, opacità, traffico d’influenze corruttive, cui certi settori dello Stato si sono ridotti. Livello cui è funzionale il tentativo di spegnere voci d’informazione libera e d’opinione critica. Come, oggi, in Iran, Russia, Turkmenistan, Corea del Nord (solo per fare qualche esempio e rendere l’idea) o, ieri, in Italia, al tempo dei podestà introdotti da una delle cosiddette ‘leggi fascistissime’ e dei procuratori del Re sottoposti al potere esecutivo.

Che ciò accada nell’Italia di oggi è sorprendente, grave, preoccupante, incomprensibile, socialmente allarmante, pericoloso per la democrazia e la Repubblica edificata sulle fondamenta della Costituzione.

Intanto, almeno nel primo di questa serie di processi surreali, sappiamo che il mugnaio in cerca di giustizia che è in noi ha trovato un giudice nel suo luogo naturale, senza viaggiare per i sentieri impervi … dell’Impero.

Una buona notizia.