La strage di leggi sui rifiuti violate in 7 anni ad Agrigento. E la Procura che fa? Assicuta il ministro Salvini!

Come gli abusi ad Agrigento, e più in generale in Sicilia, in materia di gestione di rifiuti, sono diventati legge, costringendoci a pagare le bollette i cui importi sono il triplo della media nazionale, garantendo solo dei catastrofici e devastanti disservizi.

A seguire potete leggere cosa ho denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento 7 anni fa.

Si tratta della stessa Procura della città dei Templi che immediatamente ha trovato il modo ed il tempo di mettere sotto inchiesta, in un battibaleno, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per un presunto sequestro di 177 migranti.

Agli inizi del 2011 a Racalmuto, da sindaco di Racalmuto, paese dello scrittore Leonardo Sciascia, così come avveniva ed avviene ancora in buona parte della Sicilia, da più di 3 anni facevamo i conti con la solita e strumentale emergenza rifiuti, con le solite cataste di maleodorante immondizia, con i liquami fognari sparsi ovunque, con un’intera cittadinanza giustamente in preda a delle irrefrenabili crisi di nervi. 

Vergognandomi di ciò che stava accadendo nel mio paese, assieme ad alcuni dipendenti comunali mi misi a girare i vari quartieri, per raccogliere i cumuli di immondizia che giacevano da settimane in mezzo alle strade. L’allora assessore regionale con delega ai rifiuti, l’ex prefetto di Agrigento Giosuè Marino, diramò una strana circolare indirizzata ai sindaci, con cui di fatto vietava di raccogliere i rifiuti che sommergevano l’intera Sicilia!

Quell’irreprensibile assessore regionale, in quella circolare, addirittura minacciava la decadenza dei primi cittadini. Nessuno doveva minimamente azzardarsi di far rimuovere le pericolose cataste di maleodorante immondizia, che eravamo costretti a sopportare ormai da anni. Della serie guai a chi tocca i rifiuti !

Assurdo ma vero!

La motivazione che lui addusse per giustificare tale suo sospetto provvedimento era davvero capziosa.

Bisognava rimanere tutti quanti in attesa che entrasse in vigore una specie di salvifica legge regionale di riforma del ciclo dei rifiuti, la n. 9 del 2010.  In attesa che quella norma entrasse a regime, bisognava garantire la continuità dei servizi, riaffidandoli senza gara, sempre alle stesse ditte che curavano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani che dovevano essere sotterrati, sempre nelle stesse discariche.

E’ inutile qui sottolineare che quella legge non è mai entrata in vigore, anzi è stata superata da altre leggi successive; ed anch’esse ad oggi non sono mai entrare a regime !

Le uniche cose che entrarono a regime in Sicilia furono altri 6 anni di proroghe di appalti, del valore di qualche miliardo di euro e le deroghe relative a nove mega discariche, altamente inquinanti, ed assolutamente prive dei requisiti di legge per essere autorizzate.

Non sembra vero ma è cosi!

A quella circolare, sempre nel 2011,  replicò Antonio Catricalà, presidente  dell’Autorità Nazionale Antitrust, con una segnalazione che rimase lettera morta, in cui veniva chiaramente evidenziato che, quell’assessore regionale, non poteva e non doveva invitare tutti gli amministratori pubblici siciliani, a violare di fatto il codice degli appalti.

Eppure quella circolare che è la n. 2 del 2010, a firma dell’allora assessore regionale Giosuè Marino, in Sicilia è diventata legge! Veniva infatti citata come se fosse il vangelo, per giustificare tutti gli atti di affidamento in proroga dei servizi di igiene ambientale.

Volete che vi faccia un esempio a caso relativo agli oltre sei anni di proroghe del tutto illegittime del valore di svariate centinaia di milioni di euro?

Prendiamo in esame il decreto di proroga dei servizi di igiene ambientale N°02 del 10/01/2013 ,  relativo a  20 comuni della provincia di Agrigento, per un bacino d’utenza di 200 mila abitanti, della società di gestione pubblica GE.S.A dell’ATO AG 2 : valore dell’appalto oltre 20 milioni di euro.

La dicitura riportata in questo, come in tutti gli altri provvedimenti di proroga dal 2009 al 2015, era esattamente la seguente:

DECRETO N° 02 del 10/01/2013 –  RGDDN. del 10/01/2013

OGGETTO: proroga contratto Rep.n.8/2007 e ss.mm.ii – Servizio di igiene ambientale nei comuni dell’ATO AG2.

La sottoscritta Dr.ssa Teresa Restivo, Liquidatore e Rappresentante Legale della Società

PREMESSO

“che con L.R. n° 9/2010 alle società d’ambito in liquidazione è stato attribuito l’obbligo di continuare a svolgere senza soluzione di continuità il servizio di gestione integrata dei rifiuti,

Tale gestione non può eccedere la durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Che la Circolare n° 2/2010 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prevede che: “Il liquidatore nonché gli eventuali commissari di nomina regionale, fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla richiamata legge, sono tenuti a garantire la continuità nell’espletamento del servizio di gestione integrata.

                                                                                                                   CONSIDERATO

che con contratto del 24.12.2007, repertorio n. 8 e ss.mm.ii, è stato appaltato al R.T.I. Iseda S.r.l. il servizio di igiene ambientale nel territorio dei Comuni dell’ATO AG 2 per la durata di due anni. 

                                             DECRETA

Di prorogare, agli stessi prezzi, patti e condizioni, il servizio di igiene ambientale nei comuni dell’ATO AG2 di cui al contratto Rep.n.8/2007 e ss.mm.ii indicato in premessa sino al 30.09.2013.

Se si presta attenzione a due passaggi fondamentali di questo parziale stralcio di uno delle decine di atti relativi agli affidamenti diretti nel settore dei rifiuti, sfornati tutti col copia ed incolla, ci si rende perfettamente conto di come la tecnica di ‘lu trasi e nesci’, utilizzata dell’alta burocrazia siciliana, ha consentito degli abusi abnormi con le relative disastrose conseguenze economiche ed ambientali.

Intanto nella circolare del Marino viene precisato che bisogna operare (riportiamo testualmente): “con le modalità previste dalla richiamata legge” .

Se andiamo a verificare cosa c’è scritto nella ‘ richiamata legge’  del 2010 ci accorgiamo che essa prevede tassativamente che “tale gestione non può eccedere la durata di un anno, decorrente dalla data di (sua) entrata in vigore”. Quindi nel 2013, già da due anni, bisognava procedere con una nuova gara d’appalto.

Già esaminando questo atto di proroga ci accorgiamo che, con quel contratto d’appalto risalente al 24/12/2007,  si dovevano garantire quei servizi di igiene ambientale per la durata di due anni. Ma nel 2013 il nostro solerte commissario liquidatore della società di gestione pubblica dell’ATO AG 2 di Agrigento assicurava, sempre alle solite ditte, il quarto anno di proroga. Il contrasto con la legge che viene peraltro citata in questo, così come in tutti gli altri provvedimenti di affidamento diretto, senza effettuare alcuna gara d’appalto, è del tutto palese.

Ma anche il codice degli appalti, che alla scadenza di un contratto per la fornitura di un servizio pubblico prevede soltanto una proroga tecnica di sei mesi, è stata mandato anch’esso ‘regolarmente’ a farsi benedire! Quel regime di ‘prorogatio’, senza alcuna legittima giustificazione, si è protratto impunemente per lo meno sino al 2015. 

Tutto questo avveniva mentre anche nel 2014 il nuovo presidente dell’Antitrust, l’avv. palermitano Giovanni Pitruzzella ha ribadito, in un’ulteriore segnalazione inviata anch’essa al governo regionale ed a quello nazionale, che bisognava procedere con le gare d’appalto e non con gli affidamenti diretti.

Sta di fatto che per lo meno sino al 2015 in Sicilia di gare d’appalto per smaltire i rifiuti se ne sono viste poche e niente. Il 90% dei servizi veniva sistematicamente riaffidato sempre alle stesse ditte. Inoltre, per favorire i signori delle discariche, non è stata prevista la raccolta differenziata che è rimasta sempre inchiodata, sino al 2017,  sotto il 15% quando, secondo quanto previsto dalle normative ambientali, già nel 2012 avrebbe dovuto essere del 65%.

Si tratta di un miliardo di euro all’anno che i Siciliani pagano di tasse sui rifiuti, che sono tra le più care d’Italia che sono andati a finire nelle tasche dei soliti noti. Mi riferisco alle tasche dei titolari di alcune ben individuate discariche, peraltro autorizzate in maniera illegittima e prive dell’impiantistica prevista sempre dalle tanto vituperate norme ambientali, così come è stato accertato a giugno di quest’anno dal Ministero dell’Ambiente.  Ma mi riferisco anche alle tasche dei titolari di qualche decina di ditte che, con gara o senza gara, hanno imposto il loro monopolio illegale per la raccolta ed il trasporto delle oltre 2 milioni di tonnellate di immondizia smaltita ogni anno in Sicilia, in maniera illecita, nelle 9 mega discariche siciliane.

Quelle che seguono sono le leggi che regolano le procedure legali per assicurare le proroghe che potevano essere concesse per un massimo di 6 mesi ed invece, nel nostro caso,  le hanno assicurato per 6 anni!

Si tratta, nel caso dell’ATO rifiuti di Agrigento, di qualcosa come 150 milioni di euro, affidati illegalmente!

La Procura di Agrigento dal 2011, quando da sindaco ho denunciato queste cose, ad oggi, non si è mossa!

Ecco le leggi violate:

si tratta di proroghe concesse in violazione al D.Lgs n. 163/2006, le cui disposizioni stabiliscono che la cd. proroga “tecnica” può essere concessa purché limitata al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; art. 106, co. 11, D.Lgs n. 50/2016, che stabilisce che la proroga cd. “tecnica”, per essere legittima, non può durare più di sei mesi, limite di creazione giurisprudenziale fondato sulla norma di cui all’art. 23, co. 2, L. 62/2005 che prevede che i contratti di appalti o già scaduti o in scadenza nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa possano essere “prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi”. Peraltro, l’art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016, con l’inciso “se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga”, sembra escludere la possibilità di una proroga cd. “tecnica” del contratto qualora la lex specialis di gara non preveda espressamente tale possibilità.

(foto tratte da Satira Agrigentina)

Salvatore Petrotto