Racalmuto, denunciato il Comune: migliaia di bollette sui rifiuti del 2013 sono illegali!

Attraverso un articolato esposto-denuncia, inviato qualche mese fa a numerosi organi giudiziari e di controllo, sono state evidenziate una sequela di palesi illegittimità riguardo alla notifica di migliaia di cartelle esattoriali per la riscossione della tassa dei rifiuti, in modo particolare relative all’anno 2013, notificate a tutti quanti i cittadini residenti del comune di Racalmuto.

Per paura di eventuali pesanti ritorsioni chi ha inviato tale dettagliata denuncia ha preferito non firmarla. Se leggete attentamente quanto segue, scoprirete che alcuni amministratori e burocrati racalmutesi stanno tentando di rastrellare qualche milione di euro, presumibilmente in maniera illegittima, saccheggiando le già magrissime risorse economiche delle famiglie e delle aziende racalmutesi. Si tratta di un vero e proprio salasso, per dei servizi che negli anni per i quali si chiede la riscossione, sono stati gestiti in maniera pessima ed illegale. Riteniamo che qualcuno dovrà prima o poi risponderne, visto che si tratta di un dettagliato elenco di evidenti violazioni di leggi e regolamenti comunali.

Gli organi istituzionali e di controllo ai quali è stato inviato tale esposto sono i seguenti:

  • Commissione Nazionale per la tutela della Privacy – c/so Camera dei Deputati Piazza Montecitorio, 121, Roma
  • Commissione Nazionale Antimafia – Palazzo San Macuto, Roma
  • Ministro dell’Interno, Sen. Matteo Salvini, Piazza del Viminale,1 – 00184 Roma
  • Presidente ANAC, Dott. Raffaele Cantone, Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma
  • Corte dei Conti della Sicilia – Palermo
  • Procuratore della Repubblica, Via Mazzini, 179 – 92100 – Agrigento
  • Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento – Via Atenea, 238 – 92100 Agrigento
  • Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento
  • Riscossione Sicilia, Piazza Metello, 28 – 92100 Agrigento
  • Assessorato Regionale della Sicilia Acque e Rifiuti – Viale Campania, 36 -90144 Palermo
  • Commissione Regionale Ambiente – c/so Assemblea Regionale Siciliana – Palermo
  • Commissione Regionale Antimafia – c/so Assemblea Regionale Siciliana – Palermo
  • Garante del Contribuente – Piazza Marina Salita Indipendenza, 2 – 90133 Palermo

Oggetto: Sollecito di pagamento TARSU anno 2013

Premessa.

Cari cittadini di Racalmuto da circa 4 mesi vi hanno o vi stanno recapitando, attraverso i messi notificatori comunali, il sollecito di pagamento della TARSU relativa all’anno 2013. Nel sollecito di pagamento viene menzionato il Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con la delibera n. 98 del 05/12/1995. Tale regolamento comunale è stato abrogato in data 01/01/2004, dopo l’entrata in vigore dell’art. 15 del decreto n. 39 del 05/09/2003, pubblicato nella GURS, dal Commissario Regionale delegato per l’emergenza acque e rifiuti.

Quindi le svariate migliaia di atti di sollecito di pagamenti, riguardanti la tassa sui rifiuti, non sono per niente dovuti, sono da considerarsi tutti quanti degli atti nulli.

A tal proposito si espone inoltre quanto segue:

premesso che l’articolo 14 del D.L. del 06/12/2011 n. 201 c.d.“ Decreto Salva Italia”, convertito con alcune modificazioni con la legge 22/12/2011 n.214, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con decorrenza 01/0 1/2013, con la medesima tempistica, ha previsto la soppressione dei regimi tributari previgenti, afferenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La Commissione straordinaria prefettizia, insediatasi nel 2012 presso il comune Racalmuto, aveva ricevuto, dall’ufficio Ecologia, la proposta di deliberazione del Piano finanziario dei rifiuti per l’anno 2013 che ha approvato con deliberazione n.31 del 07/03/2013 avente per oggetto: ‘Approvazione del piano di intervento e capitolato d’onere per la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Autorizzazione a spesa’. Successivamente la stessa Commissione Straordinaria prefettizia ha ricevuto, dall’ufficio Tributi, la proposta di deliberazione delle tariffe Tares per l’anno 2013 che ha approvato, con i poteri del Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 del 13/03/2013, avente per oggetto ‘Approvazione Tariffe Tares per L’anno 2013’. Di seguito, sempre la commissione straordinaria Prefettizia, sempre con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato con deliberazione n. 15 del 15/05/2013 il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui rifiuti e dei servizi TARES. A partire dal 2013 la Commissione straordinaria prefettizia,

sganciandosi dall’ATO GESA AG 2, ha gestito direttamente il servizio dei rifiuti, per due anni consecutivi, attraverso delle ordinanze contingibili ed urgenti, ex art.191 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. Già a partire da fine Novembre 2013, il comune di racalmuto ha dato in appalto, senza espletare alcuna gara, il servizio dei rifiuti attraverso tali ordinanze contingibili, quali la n° 1 e la n° 2 del 2014, a firma della Commissione prefettizia,od ancora attraverso quelle del 2015, a firma dell’attuale sindaco. Avendo affidato tali servizi senza espletare gare di appalto, hanno fatto lievitare i relativi costi che sono passati dal 2013 al 2014 da 1.631.262,00 ad 1.956.034,30 euro, malgrado la legge di stabilità che aveva introdotto la Tares impedisse allora di superare certi parametri normativi.

La Commissione straordinaria dovendo far quadrare i conti, con deliberazione n. 36 del 28/11/2013, approvava inoltre un ulteriore provvedimento con i poteri del Consiglio Comunale, avente per oggetto: ‘rideterminazione tariffe TARSU per l’anno 2013’, mentre con deliberazione n. 37 del 28/11/2013 revocava la delibera n. 15 del 15/05/2013 ed approvava il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi Tares. In precedenza, essendo passati dal regime di tassa a quello di Tarsu, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 05/12/1995 era stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi del D.Lgs 507/93.

Breve cronistoria relativa ad una serie di sviste, omissioni ed illegittimità amministrative…

Nel 2002, con ordinanza del Commissario Regionale Delegato

per l’emergenza acque e rifiuti, si sono costituiti gli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali). Il Comune di Racalmuto dava esecuzione alla propria deliberazione di Consiglio Comunale, la n. 80 del 07/12/2002, avente per oggetto: ‘Costituzione della Società d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti ed approvazione dello Statuto’, modificata con deliberazione n. 81 del 20/12/2002 da un Commissario ad Acta. L’08/08/2003 viene firmata l’ordinanza n.39 del Commissario Regionale delegato per l’emergenza acque e rifiuti , pubblicata dalla GURS, parte I°, del 05/09/2003, avente per oggetto il regolamento per la determinazione della tariffa d’Ambito provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati che, all’art.15 recita queste testuali parole: Abolizione della tassa dei rifiuti: dal 01/01/2004 è abolita la tassa sui rifiuti solidi urbani interni’. A partire quindi dal primo gennaio del 2004, sia di fatto che di diritto, diventano illegittimi tutti quanti i regolamenti comunali che disciplinano la gestione e la determinazione delle tariffe dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti approvati in precedenza. Con tale ordinanza risulta pertanto abrogato, ope-legis, anche il Regolamento del Consiglio comunale di Racalmuto, quello approvato con la delibera del consiglio comunale n. 98 del 05/12/1995. Cessavano così gli effetti di legge contenuti al capo III del decreto legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modifiche, compresi i relativi presupposti impositivi, inerenti la tassa sui rifiuti, che venivano così aboliti per i periodi afferenti ed antecedenti all’introduzione della tariffa presente citata negli oltre 3 mila avvisi di accertamento illegittimi, recapitati a Racalmuto, riguardanti la ‘tassa’ sui rifiuti per l’anno 2013, quelli che erano prima regolati dal D.Lgs. 15/11/1993 n.507. e ss.mm.ii. Il 21 Gennaio 2005 veniva convocato il Consiglio Comunale di Racalmuto per deliberare il punto all’ordine del giorno relativo al ‘regolamento per la determinazione della tariffa d’Ambito provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati’. il presidente del Consiglio Comunale invitava il sindaco a relazionare sull’argomento, il sindaco riferiva che si trattava di un regolamento che andava approvato sic et simpliciter, quindi senza possibilità di emendamenti a favore della cittadinanza. Molti comuni, allora, avevano deciso di soprassedere sulla sua approvazione, per favorire l’invio da parte della Regione Sicilia dei Commissario ad Acta. Così anche a Racalmuto, come si legge nella delibera n. 8 del 21/01/2005 il Consiglio Comunale, su proposta del sindaco, procedeva al ritiro del punto in questione. Pertanto, nel 2005, a seguito del ritiro del punto relativo all’approvazione del tanto discusso regolamento, scelta che fu allora votata all’unanimità, di quel regolamento previsto dalle norme allora vigenti non se ne seppe più niente, non fu cioè più approvato. Nei mesi e negli anni a seguire non è stato infatti inviato dalla Regione nessun Commissario ad Acta e quindi gli ex Sindaci Luigi Restivo e Salvatore Petrotto,

non dovendo applicare nessun regolamento, hanno determinato, legittimamente, le tariffe dal 2005 al 2011 in base ai Piani Finanziari dell’ufficio Ecologia e alle annuali leggi di stabilità dei vari Governi Nazionali e Regionali.

Tra gli anni 2012 e 2013 invece, dopo lo scioglimento del consiglio comunale, per delle pretestuose ed inesistenti infiltrazioni mafiose, la Commissione Straordinaria insediata dall’allora ministro dell’Interno, Anna Maria Cancellieri, ed il cui mandato è stato prolungato dal suo successore, il ministro agrigentino Angelino Alfano,

ha applicato delle tariffe sui rifiuti violando l’ordinanza n°15 del Commissario Regionale delegato per l’emergenza acque e rifiuti del 05/09/2003. In data 21/05/2013, inoltre, con la deliberazione n. 60, i Commissari ministeriali hanno approvato un PEG (piano esecutivo di gestione) per l’anno finanziario 2013, modificato con deliberazione n. 81 del 19/09/2013, in cui si autorizzava il responsabile del settore tributi a compiere tutti gli atti di gestione relativi al settore dei rifiuti. Il funzionario incaricato, con propria determinazione dirigenziale, la n. 264 del 11/07/2013 affidava, per l’anno 2013, ad una società privata, la Gefil, di Campobello di Licata, i servizi per la riscossione dei tributi comunali, attraverso un’illegittima procedura informatica per la gestione e l’accertamento della Tares.

A seguire, con determinazione dirigenziale n. 476 del 30/12/2013, veniva firmato, sempre dallo stesso funzionario, un atto di liquidazione, a favore della Gefil. Nella su citata determina dirigenziale di affidamento, la n. 264 del 11/07/2013, veniva menzionato il regolamento comunale per l’affidamento dei lavori e le forniture di beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 42 del 02/07/2008.

Nella determinazione dirigenziale di liquidazione n. 476 del 30/12/2013, mancavano alcuni fondamentali allegati che, per legge, necessariamente, dovevano costituire parte integrante e sostanziale di quell’anomalo atto di liquidazione. Ci riferiamo alla certificazione del dirigente o del responsabile del procedimento attestante che il servizio era stato reso a regola d’arte, ed al contratto di affidamento del servizio, da parte del Comune di Racalmuto alla Gefil, che non è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Stando alle leggi ed i regolamenti citati in questo ddocumento, si evincono le tre sottoelencate violazioni di legge:

  • violazione dell’art.15 dell’Ordinanza del Commissario Regionale Delegato per l’emergenza acque e rifiuti del 08/08/2003, pubblicata nella GURS n. 39, Parte I°, del 05/09/2003.
  • violazione dell’art. 14 del D.L del 06/12/2011 n.201, altrimenti denominato “Decreto Salva Italia” convertito con la legge n. 214 del 22/12/2011.
  • violazione dell’ancora vigente Regolamento Comunale per i lavori e le forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 02/07/2008.

Pertanto tutti gli accertamenti con adesione fatti firmare dal Comune di Racalmuto ai contribuenti, per gli anni 2008/2009/2010/2011/2012/2013 sono da considerarsi nulli.

Inoltre, dopo che nel 1999 vengono abrogati i Comitati Regionali di Controllo negli Enti Locali, il controllo degli atti amministrativi, anche in Sicilia, diventava di esclusiva competenza oltre che della Corte dei Conti, anche dei consigli comunali, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale N° 30 del 2000, nonché dei membri dei collegi dei revisori dei conti. Nel nostro caso, riguardo agli accertamenti relativi alla riscossione dei tributi locali, risalenti al periodo che va dal 2008 al marzo 2012, la competenza era pertanto del Consiglio comunale in carica in quegli anni. Dall’aprile 2012 a maggio 2014, dopo lo scioglimento del consiglio comunale da parte del Governo Nazionale, la competenza era passata alla Commissione Straordinaria Prefettizia ed ai burocrati da loro nominati. Mentre da Giugno 2014 ad oggi, i responsabili di questa presunta mala gestione amministrativa e tributaria sono il Consiglio Comunale in carica, oltre ad i vari titolari di posizione organizzativa.

L’ipotesi di reato che si potrebbe ravvisare a carico di tutti quanti è quella di abuso in atti d’ufficio ai sensi ed in violazione dell’art. 323 del Codice Penale. Per i motivi sopra evidenziati si chiede alle autorità giudiziarie in indirizzo che, tramite la Guardia di Finanza, si proceda al sequestro preventivo dei solleciti di pagamento Tares/Tarsu, relativi all’anno 2013 ed i ruoli coattivi dal 2008 al 2012, nonché le oltre 3 mila cartelle esattoriali palesemente viziate da evidenti profili di illegittimità.

Si chiede altresì il sequestro preventivo della Piattaforma della gestione informatica del Comune di Racalmuto della ditta Gefil che non aveva inoltre titolo alcuno a raccogliere i dati personali e sensibili di migliaia di cittadini di Racalmuto, in ottemperanza a quanto previsto dalle restrittive norme vigenti statali e dell’Unione Europea in materia di privacy. Si tratta inoltre, come detto, di un’azienda che ha presumibilmente violato l’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, oltre che il regolamento Comunale per i lavori e le forniture di servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 02/07/2008.

Salvatore Petrotto