Il rapporto di parentela non legittima la presunzione legale dell’intestazione fittizia: il caso Savalle

Importante chiarimento in materia di relazioni aziendali e il reato di intestazione fittizia ,sequestri e misure di prevenzione

una approfondita memoria scritta dalla difesa svolta dall’Avv. Franco Messina, è stata accertata la totale estraneità dei terzi alle attività del proposto, familiare non convivente, e l’assenza di qualsiasi ingerenza da parte di quest’ultimo nelle attività della Studio Savalle srl.

Marzo 15, 2019

Il mero rapporto di parentela non può, come unico indizio, fondare l’applicazione di una misura preventiva, non legittimando la presunzione legale di intestazione fittizia. Allo stesso modo, in assenza di altri elementi probanti, non costituisce presupposto per l’applicazione della misura preventiva la prestazione di natura squisitamente professionale (in particolare, la tenuta di scritture contabili) a favore di soggetti terzi coinvolti in attività presunte illecite, identificate “con realtà aziendali colpite da provvedimenti di prevenzione e sequestro”.

È quanto emerso nel procedimento penale di prevenzione n. 11/2017 R.M.P. della Sezione Penale e Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani a carico di Savalle Giovanni e terzi interessati, quali in particolare, i genitori del proposto, soci proprietari della Studio Savalle srl, e Carmelo Savalle, fratello del proposto e dipendente della stessa struttura commercialistica e di revisione contabile.

Il procedimento risultava esclusivamente costruito sull’elemento puramente indiziario che il proposto avesse condizionato tutte le realtà aziendali o professionali dei soggetti terzi, sol perché riconducibili al rapporto familiare dello stesso. Il decreto di sequestro emesso il 1° agosto 2018, sulla scorta delle supposizioni esposte, aggrediva così tutti i beni del proposto Savalle Giovanni, nonché quelli di una serie di terzi interessati dell’ambito parentale dello stesso, tra cui, appunto, quelli dei summenzionati familiari.

Il quadro indiziario, tuttavia, si svelava assolutamente insufficiente e certamente inidoneo a costituire presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, di tal che, in ossequio alle verifiche finanziarie, contabili e patrimoniali a tal proposito svolte, accogliendo le argomentazioni della difesa, il 28 dicembre 2018, il Tribunale disponeva la revoca del sequestro e la restituzione dell’intero capitale sociale e del complesso dei beni societari e dei conti correnti aziendali della Studio Savalle srl, confermando l’assenza di un sostanziale significativo elemento di collegamento tra le attività del proposto e quelle dei terzi interessati coinvolti.

L’ingerenza posta a fondamento della misura preventiva, infatti, non può essere semplicemente supposta sulla scorta di elementi di per sé neutri, quali appunto il vincolo parentale e l’incarico professionale, giustificazioni inoltre“scarnamente enunciate in decreto”. In particolare, sulla base delle prove articolate in una approfondita memoria scritta dalla difesa svolta dall’Avv. Franco Messina, è stata accertata la totale estraneità dei terzi alle attività del proposto, familiare non convivente, e l’assenza di qualsiasi ingerenza da parte di quest’ultimo nelle attività della Studio Savalle srl.

Segnatamente, la società sottoposta a sequestro, di cui sono appunto titolari i genitori del proposto:

  • dall’agosto 2011 fornisce esclusivamente prestazioni di servizi contabili, fiscali e del lavoro, elaborando i dati e i documenti forniti e recapitati allo studio dai propri clienti, per il rispetto degli adempimenti previsti dalle vigenti normative di riferimento tributario, fiscale e previdenziale di cui è onerata la stessa clientela;
  • ha un’origine professionale antica, pienamente lecita e certamente di molti anni antecedente alla separata e molto più recente attività del proposto che nulla ha a che vedere con l’opera professionale dei suoi parenti non conviventi che “godono di adeguate capacità economiche”;
  • rappresenta la naturale prosecuzione dell’attività professionale del Rag. Giuseppe Savalle che esercita la professione di commercialista da parecchi decenni e che la Studio Savalle srl, pur occupandosi di contabilità aziendali, non ha esercitato alcuna ingerenza nella gestione di società oggetto di interesse investigativo;
  • nel detenere professionalmente le scritture contabili di un soggetto che emette fatture per operazioni inesistenti e che dovrà registrarne l’emissione e contabilizzarla, non potrà avere alcuna competenza o alcun onere, ne possibilità di verificare se le fatture siano illecite o per operazioni inesistenti;
  • diversamente da quanto esposto nel decreto di sequestro, solo per pochissime della serie di imprese in esso elencate, svolge attività di deposito delle scritture contabili;
  • fondando la propria attività sul rapporto fiduciario “rischia di venire distrutta irrimediabilmente dalla misura di prevenzione in atto disposta”.