Sentenza tar sanzione sanzione paesaggistica

Nuova sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che ha accolto, ritenendolo fondato, un ricorso proposto dall’Avv. Gaetano Caponnetto, avverso la oramai nota sanzione amministrativa applicata dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana a numerosi proprietari di immobili realizzati senza il necessario titolo abilitativo ad Agrigento.

La prima sezione del TAR Palermo, chiarisce ulteriormente la questione che vede interessati molti agrigentini destinatari di un provvedimento sanzionatorio di natura pecuniaria per danno paesaggistico, il cui pagamento è stato richiesto a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia su gran parte di immobili realizzati senza titolo abilitativo alla fine degli anni ‘70, inizi anni ‘80.

Accogliendo le tesi difensive dell’Avvocato Gaetano Caponnetto, che ha eccepito l’illegittimità del provvedimento impugnato – fra l’altro – per intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione applicata, il TAR Palermo ha statuito il principio secondo il quale “il termine in questione deve ritenersi coincidente con l’atto che fa cessare nel tempo la illiceità del comportamento edilizio osservato e cioè quello della intervenuta concessione edilizia in sanatoria” la quale appunto rimuove ogni ragione di incompatibilità dell’opera con gli assetti urbanistici e territoriali e fa venir meno dunque la permanente illiceità che l’accompagnava dall’atto della sua realizzazione.

Si tratta di un nuovo ulteriore principio, oltre a quelli già dedotti, che comporta l’illegittimità dei provvedimenti sanzionatori emessi dall’Assessorato Beni Culturali della Regione Siciliana per la violazione paesaggistica.