Esclusa per ritardi postali, azienda riammessa dal Tar al finanziamento

Il Tar da torto all’assessorato regionale all’Agricoltura e ritiene illegittima l’esclusione di un’azienda agricola agrigentina. La Ditta “Tenute Racinesi” srl aveva inoltrato tempestivamente la domanda di partecipazione per il sostegno a investimenti nelle aziende agricole; tuttavia per disguidi postali il plico veniva consegnato in ritardo. L’Amministrazione, inopinatamente, escludeva tale domanda in quanto pervenuta tardivamente.
La società, ritenendo erronea l’esclusione, con apposita memoria procedimentale, chiedeva la riammissione della società in graduatoria, dovendo essere il privato sollevato dal rischio di disfunzioni del servizio postale.
In accoglimento delle tesi contenute nella memoria procedimentale, l’Amministrazione riteneva ricevibile la domanda di sostegno presentata dalla “Tenute Racinesi”. Tuttavia, la medesima amministrazione dichiarò inammissibile la domanda, asserendo che la documentazione comprovante la cantierabilità sarebbe stata presentata oltre il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il legale rappresentante della società, pertanto, proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione della domanda della società ricorrente per mancata cantierabilità del progetto.
Si sono costituiti in giudizio, per chiedere il rigetto del ricorso, l’Assessorato regionale dell’agricoltura e una società utilmente inserita in graduatoria. Il TAR Sicilia ritenendo fondate le censure formulate dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha accolto il ricorso. Per effetto della sentenza, la Società “Tenute Racinesi” verrà definitivamente inserita nell’elenco delle istanza finanziabili e, tenuto conto del notevole punteggio alla stessa assegnato, conseguirà il richiesto contributo di euro 570.000 per la realizzazione del proprio progetto.