Ingegnere del Comune non dovrà restituire compenso aggiuntivo allo stesso ente

Il Tribunale di Agrigento ha riconosciuto legittimo il compenso aggiuntivo corrisposto dal Comune di Agrigento all’ingegnere capo dei lavori di completamento e separazione della rete fognaria. L’ingegnere D.F. S., dipendente del Comune di Agrigento con la qualifica di funzionario dell’U.T.C., era stato nominato ingegnere capo dei lavori di completamento e separazione della rete fognaria dello stesso Comune; a seguito di tale nomina, era stata disposta, in suo favore, la liquidazione del relativo onorario del quale, tuttavia, successivamente, l’Amministrazione comunale richiedeva la restituzione.
Ed allora, con ricorso patrocinato dagli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, D.F. ha adito il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, al fine di ottenere l’annullamento e/o la disapplicazione della determinazione dirigenziale a mezzo della quale era stata richiesta la restituzione della predetta somma, pari a 22.642.790 lire (oggi pari a 11.694,00 euro), corrisposta a titolo di onorario per la nomina di ingegnere capo dei lavori di completamento e separazione della rete fognaria del Comune di Agrigento; nonché, la declaratoria del proprio diritto a trattenere la suindicata somma di cui era stata chiesta la restituzione.
In particolare, gli avvocati Rubino e La Loggia, richiamando l’ampia giurisprudenza consolidatasi in materia, hanno ribadito come, nel caso di specie, non operasse il principio di onnicomprensività del trattamento economico, sancito dall’art. 31 del D.P.R. n. 347/1983, sulla scorta del quale era stata adottata la determinazione dirigenziale impugnata con la richiesta di restituzione delle somme.
Secondo tale disposizione, è fatto divieto alla pubblica amministrazione di remunerare un proprio dipendente con compensi ulteriori per lo svolgimento di compiti rientranti nelle mansioni dell’ufficio.
Tuttavia, nel caso di specie, la nomina ad ingegnere capo disposta dal Sindaco e lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle relative mansioni esulavano dalle ordinarie mansioni di ufficio attribuite al ricorrente in base alla categoria di inquadramento, rappresentando piuttosto l’adempimento di un ulteriore (e superiore) incarico conferito espressamente dall’Amministrazione comunale resistente.
Per tali ragioni, i legali Rubino e La Loggia ribadivano il diritto del proprio assistito a trattenere il compenso aggiuntivo per le funzioni di ingegnere capo dei lavori espletate, non potendo trovare applicazione al caso di specie il principio di onnicomprensività della retribuzione.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, condividendo le tesi difensive articolate dagli avvocati Girolamo Rubino e Mario La Loggia, ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente a trattenere il compenso aggiuntivo corrisposto a seguito della suddetta nomina ad ingegnere capo, in ragione del fatto che lo stesso era stato, per l’appunto, chiamato a svolgere compiti, mansioni e funzioni istituzionali diverse da quelle ordinariamente assegnategli, con conseguente inapplicabilità del principio di onnicomprensività della retribuzione
Per effetto della superiore pronuncia, pertanto, D.F. S., funzionario dell’U.T.C. del Comune di Agrigento, non dovrà restituire all’Amministrazione comunale la somma, pari a 22.642.790 lire (oggi pari a 11.694,00 euro), per l’espletamento dell’incarico dallo stesso svolto quale ingegnere capo dei lavori di completamento e separazione della rete fognaria del Comune di Agrigento.