PIANO COLAO – PROGETTO FORMAZIONE DIGITALE Riforma strutturale della formazione professionale post-covid19

PIANO COLAO – PROGETTO FORMAZIONE DIGITALE
Riforma strutturale della formazione professionale post-covid19

di Dott. Giuseppe Gorga, socio AIDR

Con il diffondersi della pandemia nel nostro paese, scoppiata a maggio
di quest’anno, l’Italia ha dovuto affrontare una delle crisi sanitarie
più dure della sua storia.
Diversi settori hanno rilevato ingenti danni economici e anche la
formazione professionale è stato duramente colpita.
In risposta a tale emergenza la formazione ha dovuto rivoluzionare il
proprio modo di fare didattica, e riguardo a ciò, fondamentale è stato
l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e piattaforme telematiche.
Il Piano Colao, progetto di rilancio per l’economia Italiana
post-covid, si e impegnato per rilanciare i vari settori colpiti e
nello specifico sul tema della formazione, ha riservato ben 5 schede
introduttive per futuri progetti di riforma.
La scheda 78, ad esempio, tratta la necessita di creare una spinta
rilevante nel tema formazione, per il settore del digitale.
Questo progetto, di fatto, da il via, ad un grande piano di riforma
strutturale, che modernizza il tema formazione digitale in Italia.
Nello specifico, la scheda disciplina come lanciare un programma
didattico sperimentale e colmare quindi il gap di competenze e skill
critiche (capacità digitali, STEM, problem-solving, finanziarie di
base) che ha fatto balzare il nostro paese al 26º posto fra i 28 Stati
membri dell’UE.
Il progetto Colao tenta di rispondere alla crisi della formazione
sottolineando come esistano gia diverse aziende italiane pronte ad
offrire un lavoro a 469 mila lavoratori STEM nei prossimi 5 anni. Il
dilemma è che in base a questa grande richiesta di lavoro, solo il 33%
della professionalità tecnica richiesta dalle aziende risulta “non
rintracciabile”.
Il progetto si struttura nello specifico in ben 4 fasi articolate nel:

a. Disegno di percorsi didattici sperimentali su competenze e skill
critiche differenziati per complessità e pensati per un utilizzo
combinato di lezioni in aula e su
piattaforma digitale;

b. Sperimentazione dei percorsi formativi disegnati su una selezione
di classi con gli insegnati che hanno aderito al pilota e partecipato
alla realizzazione dei corsi;

c. Lancio a scala tenendo conto dei diversi bisogni dei destinatari
e del contesto, unitamente all’analisi dei fabbisogni formativi degli
insegnanti (ad esempio attraverso
questionari ad hoc) e dei livelli di competenza degli studenti
(analisi multilivello dei dati Invalsi);

d. Monitoraggio e miglioramento continuo dell’offerta didattica
sulla base di feedback e risultati nei test standardizzati
internazionali;

Ma lo strumento online di formazione per le scuole non può rilevarsi
un pericolo per la privacy degli studenti? A questa domanda ha riposto
il presidente del Garante per la protezione dei dati personali,
Antonello Soro, all’Ansa, l’11 giugno 2020.
Nello specifico la problematica sorta, riguardava la pubblicazione dei
voti degli studenti in modalità online sulla loro ammissione o non
ammissione nell’albo privato dell’istituto, tramite piattaforme
telematiche accessibili a tutti. E quindi una invasiva violazione
della loro privacy.
In relazione alla questione, l’Autorità garante chiarisce che a
”differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini –
che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati
personali dei ragazzi – la pubblicazione online dei voti costituisce
una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non
coerente con la più recente normativa sulla privacy”. Per questo
sostanzialmente il Garante è d’accordo, con la linea del Miur di
indicare l’ammissione degli studenti soltanto sul registro elettronico.

Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per
un tempo indefinito e possono essere, da chiunque, anche estraneo
all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati,
incrociati con altri dati presenti sul web, determinando in questo
modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli
studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni
anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli
di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.

La necessaria pubblicità agli esiti scolastici – conclude il Garante –
può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli
studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on
line, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra
evidenziati”.
Questo ci da una idea chiara di come la formazione online utilizzata
per la formazione deve avere i suoi limiti o rischia di creare più
danni di quelli che può agevolare. In conclusione possiamo dire che
solo seguendo tali disposizioni si potrà realmente attuare una
contromisura utile in tema di formazione professionale e aumentare
nuovi posti di lavoro nel settore formazione.