Il giudice del Lavoro respinge il ricorso di un dipendente dell’Università di Palermo. I dettagli

Con ricorso ritualmente depositato, il sig. A.S. dipendente dell’Università degli Studi di Palermo, assunto a far data dal 1.3.2002 con inquadramento nella posizione EP1 dell’Area Tecnica del CCNL del Comparto Università ed assegnato all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, conveniva in giudizio la medesima Azienda Ospedaliera e l’Università di Palermo, per sentir dichiarare il proprio diritto ad ottenere l’equiparazione del proprio trattamento economico stipendiale a quello del personale dirigente del Comparto Sanità in forza dell’art. 31 del DPR 761/79, con condanna delle amministrazioni resistenti alla corresponsione delle relative differenze retributive maturate in conseguenza della mancata equiparazione economica alla dirigenza.

Si costituiva in giudizio, oltre all’Università degli Studi di Palermo, anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, contestando nel merito la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

In particolare, secondo quanto sostenuto dalla difesa dell’azienda ospedaliera, la normativa richiamata dal ricorrente in materia di equiparazione del trattamento economico complessivo del personale universitario in servizio presso i policlinici e le unità sanitarie locali a quello del personale sanitario, aveva mantenuto la propria efficacia fino alla ridefinizione del nuovo meccanismo di equiparazione introdotto con l’entrata in vigore del nuovo CCNL 2002-2005.

Pertanto, considerata l’avvenuta assunzione del sig. A.S., da parte dall’università resistente, a decorrere dal marzo 2002, ossia successivamente all’entrata in vigore del ccnl, ai fini dell‘inquadramento dello stesso non poteva che trovare applicazione il nuovo meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario introdotto dalla nuova contrattazione collettiva (ccnl 2002-2005) in forza della quale il dipendente va collocato nella rispettiva fascia di inquadramento “con riferimento al trattamento economico in godimento” e senza tener conto della professionalità della categoria di provenienza o comunque acquisita in forza delle mansioni in concreto svolte, come invece preteso dal ricorrente.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo, richiamata anche la recente giurisprudenza pronunciatasi sulla tematica in questione, in adesione alle tesi espresse dall’avv. Girolamo Rubino, legale dell’azienda ospedaliera policlinico “Giaccone”, ha respinto il ricorso del dipendente A.S., ritenendo infondate le pretese avanzate dallo stesso in giudizio.

Per effetto di tale pronuncia, dunque, né l’Università degli Studi di Palermo né l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo dovranno corrispondere alcuna differenza retributiva al proprio dipendente giacché nessuna equiparazione economica stipendiale spetta allo stesso in applicazione della normativa e della contrattazione collettiva vigenti.