Pagamento spese lite, il Cga condanna l’assessorato regionale agli Enti Locali

La dott.ssa G.V., giornalista quarantatreeenne, nell’ottobre del 2019, partecipava alla procedura concorsuale per il reclutamento di sei Istruttori direttivi dell’Ufficio stampa della Regione Siciliana, svolgendo la prima prova scritta consistente in un test a risposta multipla.

Nel dicembre dello stesso anno, venivano pubblicati gli esiti della prova concorsuale che attestavano l’esclusione della dott.ssa G.V., in quanto la stessa aveva ottenuto un punteggio che, per l’errore relativo a sole due domande, non consentiva il superamento della prima prova del concorso.

Tuttavia, dalla documentazione concorsuale emergeva che alcune domande fossero state formulate e corrette erroneamente e che taluni argomenti oggetto di prova fuoriuscissero dal programma di materie indicato dal bando di concorso.

A questo punto la dott.ssa G.V., assistita dagli Avvocati Girolamo Rubino, Calogero Marino e Giuseppe Gatto, proponeva ricorso davanti al TAR Palermo, sostenendo l’illegittima formulazione e/o correzione di svariati quesiti somministrati nell’ambito della prima prova del concorso in questione.

Con ordinanza del febbraio 2020, il TAR Palermo riteneva di non ammettere la dott.ssa G.V. alla seconda prova concorsuale.

Pertanto, la dott.ssa G.V., con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino, proponeva ricorso in appello davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado e, conseguentemente, l’ammissione alla seconda prova del concorso per Istruttore direttivo dell’Ufficio stampa regionale.

In particolare, l’Avv. Rubino sosteneva l’erronea formulazione e/o correzione di 4 quesiti e l’estraneità alle materie indicate dal bando di 7 domande, evidenziando come la modifica del punteggio anche di due sole domande, per la dott.ssa G.V., sarebbe risultata decisiva ai fini del superamento della prima prova.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, condividendo le tesi dell’Avv. Rubino, accoglieva, con Ordinanza n. 442 del 22.05.2020, l’appello cautelare presentato dalla dott.ssa G.V., disponendo l’ammissione con riserva della G.V. alla seconda prova concorsuale e condannando l’Assessorato a pagare le spese di lite in favore della dott.ssa G.V.

Ebbene, in esecuzione del suddetto provvedimento, l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica ammetteva la Dott.ssa G.V. alla seconda prova del concorso in questione, non liquidandole, però, le spese del giudizio.

Ed allora, la dott.ssa G.V., sempre assistita dall’Avv. Girolamo Rubino, si vedeva costretta a ricorrere nuovamente in giudizio, al fine di ottenere l’esecuzione dell’ordinanza nella parte in cui, appunto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa aveva condannato l’Assessorato regionale al pagamento in suo favore delle spese processuali.

Successivamente alla presentazione del ricorso, l’Assessorato provvedeva ad erogare le somme individuate nell’Ordinanza n. 442/2020, ad eccezione delle ulteriori somme dovute a titolo di rimborso spese generali, Cassa Previdenza Avvocati e IVA.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, condividendo le tesi dell’Avv. Rubino, con Ordinanza del 15.04.2021, ha condannato l’Assessorato al pagamento degli oneri accessori di legge, affermando che la condanna alle spese che non si esprime sugli oneri accessori deve intendersi riferita all’importo base cui vanno sommati gli oneri accessori, a meno che l’organo giudicante chiarisca che l’importo determinato sia da intendersi comprensivo di ogni ulteriore voce di spesa.

Inoltre, con il medesimo provvedimento ed in considerazione del fatto che il pagamento parziale delle spese legali è avvenuto dopo la presentazione di un nuovo ricorso, il Giudice amministrativo d’appello ha condannato nuovamente l’Assessorato al pagamento delle spese legali di tale ultimo contenzioso.