No al riconoscimento del figlio naturale ad un padre violento

Il diritto al riconoscimento del figlio naturale deve essere negato al padre violento. Lo ha chiesto – in adesione al ricorso presentato dall’avvocato Arnaldo Faro – il procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

L’avvocato Faro, nell’interesse di una minore, ha chiesto alla Suprema Corte l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva consentito il riconoscimento filiale al padre biologico che si era reso responsabile di atti violenti contro i familiari. Dopo la nascita della bambina, al padre M. A. H., di origine egiziana, era stato negato – dalla madre della piccina: F. V. di Raffadali – il riconoscimento della figlia. Una decisione importante, presa però a causa delle condotte violente dell’uomo che l’aveva indotta all’aborto. Dopo la nascita della piccina, l’uomo aveva anche programmato – ha ricostruito l’avvocato Arnaldo Faro – di impartirle un’educazione religiosa integralista, secondo rigidi canoni comportamentali, in contrasto con il contesto socio culturale della minore, manifestando anche l’intento di volerla condurre nel suo paese d’origine per affidarla alla propria madre.

Il procuratore generale ha censurato la sentenza della Corte di Venezia che non ha applicato il principio della prioritaria tutela del preminente e superiore interesse del fanciullo. La Procura generale ha anche richiamato il principio secondo cui se è diritto soggettivo dell’altro genitore quello di riconoscere il proprio figlio naturale, tutelato dall’articolo 30 della Costituzione, tuttavia tale diritto può essere sacrificato in presenza del rischio di compromissione dello sviluppo psico fisico del minore, con un bilanciamento tra l’esigenza di affermare la verità biologica, con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari e ciò impone uno scrupoloso accertamento di quale sia in concreto l’interesse del minore.

L’avvocato Faro investendo della tutela della minore la Corte di Cassazione ha evidenziato che i giudici di merito nel valutare l’interesse concreto della minore si erano posti in contrasto con la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza domestica. Convenzione che ha definito la violenza domestica quella che si concretizzi in tutti gli atti di violenza fisica sessuale, psicologica o economica che si verifichino all’interno della famiglia o del nucleo familiare.