La casa intelligente: è tempo di abbattere le barriere

La casa intelligente: è tempo di abbattere le barriere
di Federica De Pasquale – Responsabile Osservatorio sul condominio digitale

Nonostante anche in Italia vi sia un notevole incremento del settore
Smart Home, simile a quello dei principali Paesi occidentali, in
termini assoluti siamo ancora agli ultimi posti in Europa. Con questa
espressione, che preferisco nella versione italiana di “Casa
Intelligente”, si vogliono identificare tutti quei processi, figli
della domotica che consentono di gestire in maniera automatica o da
remoto dispositivi ed impianti che si trovano all’interno
dell’abitazione e che consentono non solo un risparmio di energia, ma
che aiutano a semplificare la vita domestica garantendo anche una
maggiore sicurezza alle persone che vi abitano.

La Legge di Bilancio 2021(art.1 comma 66 lettera d), con i successivi
chiarimenti del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia delle Entrate,
prevedono che tutti i condomini, anche se di età non superiore ai 65
anni, possono usufruire del “superbonus” 110%, sulla base dei
millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili secondo gli
articoli 1123 e seguenti del codice civile, per i lavori necessari
all’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno degli
edifici e della propria abitazione.

Un’occasione pressoché unica che viene offerta al nostro Paese, ma
alla quale si sta prestando poca attenzione. Eppure rappresenta
un’opportunità che non possiamo lasciarci scappare, non solo per
innovare il patrimonio immobiliare italiano nell’ottica di quella che
viene definita la “casa intelligente”, ma soprattutto per compiere
quel passo etico necessario a rendere migliore la qualità della vita
di tanti nostri concittadini ai quali è impedito di muoversi
liberamente. La norma, infatti, supera il principio della presenza del
portatore di handicap e guarda più avanti, a tutte quelle persone con
ridotta mobilità.

Ecco perché ci corre l’obbligo di promuovere l’abbattimento delle
barriere architettoniche, sensibilizzando anche i condomini a
deliberare in tal senso in merito a quelle esistenti nelle parti
comuni dell’edificio, ma anche a prendere in considerazione di
limitarne la presenza all’interno della propria unità immobiliare
usufruendo di questo particolare biennio che prevede un’agevolazione
fiscale così importante.

Ma procediamo con ordine, tanto si è detto sul “superbonus” del 110%,
introdotto con il cosiddetto “decreto Rilancio” del 19 maggio 2020 e
che, ad un anno dalla sua conversione in legge, continua a subire non
poche modifiche tramite la Legge di Bilancio, nuovi decreti legge, con
i continui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e non meno con le
interrogazioni parlamentari rivolte ai vari ministri coinvolti.

Volendo focalizzare l’attenzione sull’abbattimento delle barriere
architettoniche occorre sapere che per usufruire del “superbonus” 110%
è necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto “trainante”
che consenta all’edificio il superamento di due classi energetiche. I
principali interventi, come ormai sappiamo bene, sono: il cappotto
termico o altro intervento idoneo, la sostituzione degli impianti di
riscaldamento, il consolidamento antisismico, se l’edificio si trova
in zona sismica 1, 2 o 3.

Una volta definita l’esecuzione di almeno uno degli interventi di cui
sopra è possibile effettuare anche altre tipologie di interventi
cosiddetti “trainati”, tra questi rientrano l’installazione di
impianti fotovoltaici, le colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici, dei sistemi di accumulo, prevedere le schermature solari,
la sostituzione degli infissi e altri ancora.

Mentre per quanto riguarda l’abbattimento delle barriere
architettoniche è possibile considerare lavori “trainati” da eseguire
tra l’inizio e la fine dei lavori per la realizzazione del “trainante”
i seguenti: ascensori e montacarichi (purché rispettino i parametri
del D.M. 236/89, limite che crea non pochi problemi per l’istallazione
degli ascensori), elevatori esterni all’abitazione, sostituzione di
gradini con rampe, riposizionamento delle cassette postali e del
citofono, realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione,
la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità
interna ed esterna delle persone portatrici di handicap o a ridotta
mobilità sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari.

Dal punto di vista della detrazione fiscale la gestione
dell’eliminazione delle barriere architettoniche, come lavoro trainato
all’interno del “superbonus” 110% sia tramite il “sismabonus” che
“ecobonus”, porta ad una spesa ammissibile massima di 96.000€ per
unità immobiliare e alla creazione di un credito di imposta pari al
110% della spesa ossia 105.600€.
Questo perché il “superbonus” aumenta la detrazione originariamente
prevista per questo tipo di interventi portandola dal 50% al 110%.

Inoltre, come precisa l’Agenzia delle Entrate, in alternativa alla
detrazione, è possibile scegliere per la cessione ad altri soggetti
del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per
un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di
importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal
fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati
(cosiddetto sconto in fattura).

Mi auguro che nella prossima Legge di Bilancio i lavori relativi
all’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno del
superbonus del 110% vengano considerati lavori “trainanti”, sarebbe un
importante passo che il nostro Governo dovrebbe compiere, anche questo
rappresenterebbe un principio di welfare intelligente!