Obbligo Green pass per docenti e Ata, secondo il Tar è legittimo

C’è anche l’ok del Tar del Lazio sul Green pass per docenti e Ata. Il tribunale ha rigettato la richiesta di blocco presentata in merito al provvedimento del governo varato lo scorso 6 agosto. Per i giudici non serve alcuna sospensione cautelare urgente ma non vi sarebbe nemmeno una preliminare ipotesi di “palese inammissibilità” del ricorso, del decreto legge con il quale stato previsto che tutto il personale scolastico e universitario dovrà possedere e sarà tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19.

Sospensione dopo 5 assenze ingiustificate

Stessa cosa per la disposizione secondo la quale il mancato rispetto di tale obbligo sarà considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso. Il giudice, premettendo che “forma oggetto d’impugnazione un atto normativo con valore e forza di legge adottato dal governo” e che dello stesso è prevista l’entrata in vigore a decorrere dal prossimo primo settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021″, ha considerato che “la natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, determina l’inammissibilità del ricorso, non consentendo l’ordinamento – in virtù del principio di separazione dei poteri – l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario”.

Non ci sono i presupposti per impugnare la Legge

Valutata, inoltre, “l’assenza d’impugnazione contestuale di atti applicativi che del gravato decreto legge costituiscano concreta esecuzione, che sola potrebbe determinare l’ammissibilità del ricorso – limitatamente a tali atti – e consentire eventualmente di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale in ordine al contestato decreto legge che ne costituisce la base normativa, essendo il sindacato sugli atti legislativi riservato alla Consulta sotto il profilo della conformità alla Costituzione e alle nome interposte”, il Tar ha considerato che “la palese inammissibilità del ricorso determina l’assenza dei presupposti di procedibilità dell’istanza volta alla concessione di misure cautelari monocratiche”.

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