Accolte le difese dell’avvocato Rubino. Elisa una condanna al Comune di Roccamena

L’Ing. S.P., con il patrocinio dell’Avv. Giovanni Immordino, nel luglio del 2010 conveniva, tra gli altri, il Comune di Roccamena, innanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione distaccata di Corleone, chiedendo la condanna, del Comune e degli altri convenuti, signori F.F., V.V., I.A. e G.G., in solido tra loro o ciascuno secondo la quota di propria competenza, al pagamento dei compensi per l’attività professionale espletata, ammontanti complessivamente ad una somma superiore a € 160.000,00, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria.

In linea gradata, l’attore chiedeva, altresì, che gli fosse riconosciuto il diritto a ottenere lo stesso importo dal Comune di Roccamena ai sensi dell’art. 2041 c.c., surrogandosi ex art. 2900 c.c. agli altri convenuti, ovvero, in ulteriore subordine, che gli fosse riconosciuto il diritto di agire direttamente nei confronti dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale ritualmente depositata si costituiva nel giudizio di prime cure, con il patrocinio dell’Avv. Rubino, il Comune di Roccamena, il quale, dopo aver contestato le ragioni dedotte dall’attore a fondamento della propria pretesa di pagamento ed aver altresì evidenziato di aver subito rilevanti danni dagli elaborati progettuali redatti dall’attore chiedeva al Tribunale di:

-ritenere e dichiarare l’inesistenza, la nullità e/o l’inefficacia del rapporto d’opera professionale per la mancata sottoscrizione da parte dell’Ing. S.P. e dell’amministrazione comunale di Roccamena del relativo disciplinare d’incarico, e per l’effetto di rigettare in toto le domande tutte spiegate dall’Ing. S.P. nei confronti del Comune di Roccamena;

– in via riconvenzionale, la restituzione delle somme che aveva già versate all’Ing. S.P. a titolo di compensi, oltre il risarcimento dei danni sofferti a causa dell’erronea progettazione.

-dichiarare l’inammissibilità e l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande avanzate nei confronti del Comune di Roccamena ex art 2041 c.c..

Si costituivano in giudizio altresì gli altri convenuti, tecnici comunali, opponendosi alle domande dell’attore e chiedendo, in via riconvenzionale, di essere manlevati ai sensi e per gli effetti dell’art 2041 c.c.. dal Comune di Roccamena in caso di soccombenza. Resisteva il Comune di Roccamena.

Il Giudice di prime cure, ritenendo, in accoglimento delle eccezioni formulate dall’Avv. Rubino, infondata l’azione contrattuale proposta dall’Ing. S.P. per la mancanza del contratto d’opera professionale redatto in forma scritta, (il quale, come eccepito dall’Avv. Rubino, allorchè venga stipulato con una P.A. per dottrina e giurisprudenza costanti è richiesto in forma scritta ad substantiam) la rigettava, ed accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dall’Avv. Rubino nell’interesse del Comune di Roccamena condannando per l’effetto l’Ing. S.P. a restituire al Comune di Roccamena tutto quanto percepito a titolo “contrattuale” per le prestazioni de quibus stante la nullità del contratto; tuttavia il medesimo Decidente ritenendo fondata l’azione diretta promossa dall’attore ex art 191 del D.Lgs n. 267/00 condannava i tecnici comunali ad eccezione di G.G. al pagamento di quanto preteso dall’attore, Ing. S.P., oltre interessi al tasso legale dalla data della pronuncia fino al soddisfo ed accoglieva,del tutto erroneamente, altresì l’azione ex art 2041 c.c. proposta dai medesimi tecnici comunali nei confronti del Comune di Roccamena, condannando quest’ultimo a tenere indenni i tecnici comunali delle somme che gli stessi fossero costretti a pagare all’attore all’esito del giudizio.

La sentenza di primo grado veniva impugnata dall’Ing. S.P.,con il patrocinio dell’Avv. Giovanni Immordino,che, in riforma della stessa, chiedeva alla Corte di Appello di Palermo di accogliere le domande dallo stesso formulate in primo grado.

Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, si costituiva in giudizio il Comune di Roccamena, sempre con il patrocinio dell’Avv. Rubino, chiedendo alla Corte di Appello di Palermo, di ritenere e dichiarare inammissibile, anche ex art. 348 bis c.p.c., e comunque infondato in fatto ed in diritto l’appello formulato dall’Ing. S.P., e, in accoglimento dell’appello incidentale formulato dallo stesso Comune, di riformare la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibili e/o infondate le domande ex art. 2041 c.c. proposte nei confronti del Comune di Roccamena dall’Ing.S.P. e dai funzionari convenuti.

La Corte di Appello di Palermo, condividendo le difese ed eccezioni sollevate dall’Avv. Rubino in primo e secondo grado, ha ritenuto infondato l’appello formulato dall’Ing. S.P., rigettandolo in toto, e ha riformato in parte la sentenza di primo grado impugnata in via incidentale dal Comune di Roccamena, rigettando la domanda di indebito arricchimento proposta dai tecnici comunali nei confronti del Comune, condannando l’Ing. S.P. al pagamento delle spese del giudizio, liquidate a favore del Comune di Roccamena in € 5.200,00, oltre spese vive e accessori di legge.