La Regione annulla sospensione accreditamento a favore di un Ente di formazione

Con nota dello scorso luglio, l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento regionale della formazione professionale -, comunicava alla società I., avente sede a Palermo, l’avvio del procedimento di revoca nonché la contestuale immediata sospensione del DDG con il quale l’Ente era stato definitivamente accreditato, ai sensi del D. P. Reg. n. 25 del 1 ottobre 2015, per lo svolgimento, nella Regione Siciliana, dell’attività riconosciuta di orientamento e/o formazione per la tipologia, gli ambiti e le macrotipologie richieste dallo stesso.

Il Dipartimento della Formazione Professionale giustificava l’immediata sospensione dell’accreditamento in danno della Società I. e l’emittendo provvedimento di revoca dell’accreditamento medesimo richiamando degli accertamenti svolti a carico dell’Ente a seguito dei quali erano state contestate allo stesso una serie di sanzioni amministrative ed omissioni/evasioni.

Pertanto, la società interveniva nel procedimento in questione, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, chiedendo l’annullamento della sospensione immediata dell’accreditamento disposta in proprio danno nonché l’archiviazione del procedimento di revoca dell’accreditamento.

In particolare, gli avv.ti Rubino e Marino hanno dedotto come non sussistessero nel caso in esame “le gravi ragioni” al ricorrere delle quali, a mente del comma 2 dell’art. 15 del d.p.reg 25/2015, è possibile procedere alla immediata sospensione dell’accreditamento, trattandosi infatti di alcuni addebiti superati, di altri in concreto non sussistenti e, comunque, di vicende non addebitabili all’Ente e legate a circostanze emergenziali e contingenziali avulse rispetto alla condotta dell’Ente.

Di talché, concludevano gli Avv. Rubino e Marino, tanto la già disposta immediata sospensione dell’accreditamento, quanto l’eventuale provvedimento di revoca definitiva dello stesso, contrastavano oltre che con il dato normativo di cui all’art. 15 del d.p.reg 25/2015 anche con i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa costantemente invocati dalla giurisprudenza in materia di provvedimenti sanzionatori.

Ebbene, l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale – Dipartimento regionale della formazione professionale, accogliendo le deduzioni difensive degli Avv.ti Rubino e Marino, ha da ultimo provveduto ad annullare la sospensione immediata dell’accreditamento precedentemente disposta in danno dell’Ente I., nonché ad archiviare il procedimento di revoca dell’accreditamento.

Per effetto di quest’ultimo provvedimento, l’Ente, con sede in Palermo, potrà dunque immediatamente riprendere le proprie attività sospese in conseguenza del precedente provvedimento oggi annullato in autotutela dallo stesso Dipartimento regionale della formazione professionale.