Data breach: se lo conosci lo eviti? Non sempre

di Federica De Stefani, avvocato e responsabile Aidr Regione Lombardia

Sentiamo (sempre più) spesso parlare di data breach e la richiesta che
ne deriva, quasi naturalmente, riguarda la possibilità di evitarlo o,
quanto meno, di contenerlo.
La risposta, purtroppo, è negativa, non è possibile evitare un data
breach poiché il “rischio zero” non esiste.
È certo possibile limitare le occasioni per cadere nella “trappola”
dell’incidente informatico ed è altrettanto possibile limitare le
conseguenze che ne derivano, ma questo è un discorso diverso.
Per comprendere il fenomeno del data breach, molto spesso identificato
esclusivamente con un attacco hacker, è necessario comprendere di cosa
si tratti.

Che cos’è il data breach
Con il termine “data breach” si indica una violazione di sicurezza che
comporta – accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Come si vede un data breach può comportare la perdita di dati che non
derivano da un attacco hacker, ma può derivare anche dalla perdita
della diponibilità degli stessi, così come avviene nell’ipotesi in cui
ci sia, per esempio, un furto di un device.

Quando si verifica il data breach.
Le tipologie di data breach sono piuttosto varie e quindi, a mero
titolo esemplificativo, possiamo indicare come rientranti nella
casistica l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non
autorizzati, il furto o la perdita di dispositivi informatici
contenenti dati personali, l’impossibilità di accedere ai dati per
cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware, ecc, la
deliberata alterazione di dati personali, la perdita o la distruzione
di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o
altre calamità, la divulgazione non autorizzata dei dati personali.

Dove si può verificare un data breach
Un data breach, inteso, come detto, come violazione che incide sulla
disponibilità, integrità e riservatezza dei dati, può riguardare
qualsiasi ambito, sia fisico sia digitale.
Si pensi, per esempio, alla distruzione di un archivio cartaceo, o al
furto di documenti o, ancora, alla manomissione e all’alterazione
degli stessi.

I soggetti interessati da un data breach
Un data breach rappresenta un evento che, a seconda delle
caratteristiche specifiche del singolo caso, può coinvolegere soggetti
diversi.
Il titolare del trattamento è colui che, a norma dell’art. 33 GDPR, si
deve attivare senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72
ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, per notificare la
violazione al Garante per la protezione dei dati personali, salva
l’ipotesi in cui sia improbabile che la violazione dei dati personali
comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Al contrario, qualora la violazione presenti rischi elevati per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare, sempre senza
ritardo, deve anche provvedere a informare gli interessati. Nel caso
in cui sia stato nominato un Responsabile del trattamento quando
questi venga a conoscenza di una violazione, è tenuto a informare
tempestivamente il titolare in modo che possa attivarsi.

Le cause di un data breach
Come detto il data breach è violazione di sicurezza che comporta –
accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la perdita, la
modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati trattati
e questo significa, nella pratica, che le misure di sicurezza adottate
non hanno funzionato. Non bisogna tuttavia cadere nell’errore di
associare automaticamente il data breach all’adeguatezza delle misure
adottate per farne derivare sic et simplicter una responsabilità
(oggettiva) del titolare del trattamento. La questione è ben più
complessa, posto che il GDPR non prevede una responsabilità di questo
genere in capo al titolare, ma prevede la possibilità per lo stesso di
dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per proteggere i
dati trattati.

Il fattore umano e l’importanza della formazione
Se da un lato l’evento data breach non può essere totalmente
eliminato, in quanto, come anticipato, il rischio zero non esiste,
dall’altro è necessario interrogarsi sulle strategie e sulle misure da
adottare per limitare al massimo il rischio.
Al di là delle misure tecniche e organizzative “adeguate”, così nella
terminologia del Regolamento europeo, una parte importante della
prevenzione è rappresentata dalla formazione del personale.
Ad oggi il fattore umano rappresenta ancora un tallone d’Achille
piuttosto diffuso in moltissime realtà, anche strutturate e di grandi
dimensioni.
La mancanza di adeguata e specifica formazione, l’assenza di policy
adeguate sull’utilizzo degli strumenti informatici e sulle procedure,
sono ancora oggi cause piuttosto diffuse di data breach.
Il nodo della questione è rappresentato non solo dalla tipologia di
protezione adottata, ma anche dalle modalità di applicazione delle
stesse, dall’aggiornamento e dalla formazione specifica data ai
soggetti che trattano i dati.
Non si deve infatti dimenticare che la compliance deve svolgersi a più
livelli, deve essere trasversale e non può riguardare solo il lato
tecnico e la cybersecurity, ma anche l’aspetto organizzativo e
procedurale per quanto attiene al c.d. fattore umano.