Le istruzioni tecniche per la selezione dei progetti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

di Claudio Nassisi, Dottore Commercialista e Phd in economia e socio Aidr

Con la propria circolare datata 14 ottobre 2021 il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha reso pubbliche le “Istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti PNRR” al fine di supportare le
Amministrazioni nella definizione dei bandi e degli altri strumenti di
selezione dei nuovi progetti.
È bene precisare che i PNRR sono uno strumento di carattere
eccezionale ed hanno come fine principale la trasformazione e il
rilancio dell’economia. A differenza di altre misure, sono pertanto
incentrati sul raggiungimento di traguardi/milestone (le fasi più
rilevanti di natura amministrativa e procedurale) e sugli
obiettivi/target (i risultati attesi degli interventi quantificati su
risultati misurabili). I contributi terranno pertanto conto
dell’effettivo conseguimento di questi due risultati che dovranno
essere concordati sin dall’inizio e conseguiti entro le scadenze
programmate.
Ad oggi le Amministrazioni centrali hanno concordato circa 1.000 tra
traguardi e obiettivi da conseguire entro giugno 2026.
La gestione di questo articolato strumento si basa fondamentalmente su
2 livelli di gestione: il presidio/coordinamento e l’attuazione delle
misure (in questa ultima verranno favorite le interlocuzioni con la CE
anche per quanto riguarda il controllo e la rendicontazione).
Il presidio e il coordinamento sono affidati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri (la cabina di regia) nonché al Tavolo
Permanente Partenariato economico, sociale e territoriale al Referente
Unico PNRR per la CE, alla Ragioneria Generale dello Stato (IGRUE) del
MEF e all’Unità di missione.
La fase attuativa sarà rimessa invece al Referente Unico
dell’Amministrazione e, in base alla tipologia di misura ed al settore
di intervento, secondo un principio di autonomia organizzativa, dalle
Amministrazioni centrali, dagli enti locali, dalle società
pubbliche/private oppure dagli altri Enti pubblici.
Le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, in base alla
natura del progetto e a quanto eventualmente specificato all’interno
del Piano stesso, possono procedere all’attuazione dei progetti
attraverso le seguenti modalità:
• “A titolarità” – ossia la modalità di attuazione diretta, in tal
caso la stessa Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR
attraverso le proprie strutture amministrative preposte (Dipartimenti,
Servizi, Uffici, etc..) opera direttamente in veste di soggetto
attuatore;
“A regia” – in questo caso i progetti rientrano nella titolarità di
altri organismi pubblici o privati e vengono selezionati dalle
Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR secondo modalità
e strumenti amministrativi ritenuti più idonei dall’Amministrazione.
Le istruzioni tecniche sono articolate in tre distinte parti:
1. “Elementi per la predisposizione di un avviso pubblico in ambito
PNRR” relativa agli avvisi di selezione dei progetti e agli avvisi
pubblici;
2. “Elementi per la predisposizione di una “legge di finanziamento” in
ambito PNRR”;
3. “Elementi comuni all’avvio dei progetti” che costituisce una
sezione comune contente gli elementi propedeutici all’avvio dei
progetti validi per le procedure “a regia”.

Sintesi della Parte 1: elementi per la predisposizione di un avviso
pubblico in ambito PNRR.
La sezione si apre con la formattazione tipo di un avviso pubblico e
la descrizione di come ogni sua sezione dovrà essere correttamente
compilata. A conclusione della parte 1 è possibile rinvenire
l’Appendice che contiene, a sua volta, i principi, gli obblighi e le
priorità trasversali al PNRR da considerare per la redazione dei bandi
pubblici:
1. principio del “Do not significant harm” (DNSH): ciascun progetto
non deve danneggiare l’ambiente. A questo proposito si deve tenere
conto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.2020/852 del 18
giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli
investimenti sostenibili e, in particolare, all’art. 9 nel quale
vengono stabiliti gli obiettivi ambientali;
2. principio del tagging clima e digitale: ove la misura
(riforma/investimento) lo preveda, richiamare il contributo che la
stessa fornisce agli obiettivi climatici e digitali. Pertanto, nel
piano finanziario presentato dal soggetto attuatore, dovranno
risultare i campi d’intervento che, associati al relativo importo
finanziario previsto, siano in grado di alimentare percentualmente il
tag d’interesse fino alla soglia stabilita dal PNRR Italia;
3. obblighi in materia di informazione e comunicazione: fare
riferimento ai principi PNRR a cui gli avvisi e i progetti devono
ispirarsi;
4. assenza del doppio finanziamento: non dovrà verificarsi mai una
duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del
dispositivo e di altri programmi dell’Unione o, comunque, statali;
5. conseguimento di target e milestone: occorre considerare la
coerenza dei risultati attesi con la tempistica di realizzazione dei
traguardi e degli obiettivi. Tale aspetto attiene alla fase di
progettazione relativa alla definizione dei risultati attesi.
6. ammissibilità dei costi per il personale: le PPAA titolari di
interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del Piano le spese
per assunzioni di personale a tempo determinato specificamente
destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità
di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti
voci di costo del quadro economico del progetto (così come stabilito
nel d.l. del 9 giugno 2021, n. 80 e recante “Misure urgenti per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”,
convertito in legge n.113 del 6 agosto 2021.
Vengono poi stabilite le priorità trasversali che coinvolgono le
categorie meritevoli di maggiore tutela nella progettazione (dovrà
essere garantita una percentuale minima di assunzione di donne e di
giovani per la realizzazione delle iniziative) nonché la riduzione dei
divari di cittadinanza e territoriali che persistono nel Paese da
sempre.

Sintesi della Parte 2: Elementi per la predisposizione di una legge di
finanziamento in ambito PNRR.
Per i progetti selezionati mediante avviso pubblico, si considerano le
leggi di finanziamento che prevedono l’allocazione di risorse
finanziarie destinate dagli enti locali alle finalità di sviluppo del
territorio.
Le fasi attraverso le quali si svilupperà l’intera procedura sono:
1. l’atto di finanziamento;
2. la definizione dei criteri di ammissibilità;
3. la selezione dei soggetti attuatori;
4. l’erogazione delle risorse ai soggetti attuatori.

Sintesi della parte 3: elementi comuni propedeutici all’avvio dei progetti.
Questa ultima sezione del documento riguarda le fasi conclusive che,
dall’approvazione della graduatoria e dall’individuazione dei progetti
selezionati, portano all’accordo di concessione del finanziamento.
A connotare il taglio pratico e l’intenzione di costituire una guida
d’uso quanto più utile per i soggetti che saranno coinvolti, è la
presenza dei modelli (già perfettamente strutturati) dell’accordo di
concessione del finanziamento tra l’amministrazione e il soggetto
attuatore nonché della ceck list per la verifica degli elementi minimi
da considerare per la selezione dei progetti.

In conclusione si può sostenere che questo documento costituirà di
sicuro un autorevole punto di riferimento per coloro i quali saranno
interessati sia dal lato delle amministrazioni pubbliche che dei
soggetti privati per coordinarsi nella corretta esecuzione di ciascuna
fase.
Tenuto conto della complessità dello scenario sono prevedibili
aggiornamenti e integrazioni alla versione attuale.

Link ai siti:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0336.html)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32020R0852
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/07/21A04886/sg