Discarica di Siculiana-Montallegro. Dal 1996 ad oggi una caterva di illegittimità, riassunte nelle cento pagine di un provvedimento giudiziario in cui risulta quale principale indagato Giuseppe Catanzaro, ex delfino di Antonello Montante

N° 5327/2018 R.G.N.R.
N° 2263/2019 R.GIP

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
(artt. 321 c.p.p.)
Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Francesco Provenzano
visti gli atti del procedimento in epigrafe nei confronti di:
CATANZARO LORENZO nato il 18.11.1961 a Siculiana e ivi residente in via Vittorio Emanuele n. 266;
CATANZARO FABIO nato il 15.07.1973 a Siculiana e ivi residente in via Vittorio Emanuele n. 266;
CATANZARO GIUSEPPE nato il 24.11.1966 a Agrigento e residente in Siculiana in via Vittorio Emanuele n. 266;
INDAGATI
Per i seguenti reati:
artt. 110, 256 co. 3 d.lgs. 152/06
perché, in concorso tra loro, nella qualità di soci del GRUPPO CATANZARO S.r.l., con amministratore unico FABIO CATANZARO, Gruppo che possiede interamente la CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Favara, di cui LORENZO CATANZARO è altresì amministratore unico, società titolare della discarica privata sita in c.da Matarano, destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, gestivano la stessa, in mancanza di idonee autorizzazioni amministrative o, comunque, in presenza di autorizzazioni amministrative illegittime, perché:
fornite a soggetto non personalmente aggiudicatario del Bando, in quanto solo mandante di RTI, per lappalto dei lavori per la realizzazione della discarica di prima categoria di RSU a servizio dei comuni di Siculiana, Montallegro e Cattolica Eraclea;
fornite in favore di società non proprietaria dei terreni su cui la discarica insiste, né ad alcun titolo nella disponibilità giuridica degli stessi in quanto: solamente il 26.01.2007 acquista i 3/6 dellarea allora occupata dallimpianto; il 18.06.2010 acquista la rimanente parte dellesistente; in pari data acquista la quasi totalità dei fondi su cui insiste larea della vasca c.d. V4 e, tuttoggi rimane non proprietaria né ad alcun titolo nella disponibilità giuridica delle seguenti aree:
part. 83 fg.X del Comune di Siculiana;
part. 88 fg. IX del Demanio statale e in enfiteusi di Consiglio Salvatore;
partt. 89 e 91 fg. IX di VETO Francesca e Provvidenza;
part. 90 e 92 fg. IX di Guadagnino Francesco;
ottenute beneficiando dellOrdinanza Commissariale 18 dicembre 2002 che adottava il Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia, pur trattandosi di attività privata e, dunque, non destinataria dellordinanza che era rivolta ad impianti a titolarità e gestione pubblica;
ottenute presupponendo una qualifica di committente in realtà allora non sussistente in capo alla società, mera appaltatrice dei lavori per la realizzazione e gestione;
ottenute da società risultata inottemperante alle prescrizioni formulate negli atti autorizzativi D.D.G. 1383/2006 relativo al progetto di ampliamento della vasca n. 3, primo lotto funzionale, D.D.G. 268/2008 relativamente allaumento della capacità produttiva dellimpianto con lampliamento volumetrico della Vasca V3 relativo al progetto di ampliamento della discarica da realizzarsi con la nuova vasca V4; D.D.G. 1362/2009 relativo al progetto di ampliamento della discarica da realizzarsi con la nuova vasca V4;
le autorizzazioni successive, pur essendo volte alla modifica sostanziale delle previgenti autorizzazioni, da attuarsi, dunque, con la procedura di cui allart.5 d.lgs. 59/05, venivano svolte ai sensi dellart.10, stesso decreto, ovvero quali nuove domande, come fossero relative a un nuovo impianto, risultando carenti sotto certi profili per cui richiamavano i decreti già emessi e non armonizzati con gli stessi tra laltro, non definitivamente ottemperati;
In Siculiana dal 1997 ancora attuale ad oggi.

artt. 110 c.p. e 137 co. 11, in relazione allart. 103 d.lgs. 152/06
perché, in concorso tra loro, nella qualità di soci del GRUPPO CATANZARO S.r.l., con amministratore unico FABIO CATANZARO, Gruppo che possiede interamente la CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Favara, di cui LORENZO CATANZARO è altresì amministratore unico, società titolare della discarica privata sita in c.da Matarano, e in quanto tali titolari di autorizzazione integrata ambientale D.D.R. che autorizza alla realizzazione di un impianto per la gestione delle acque di prima pioggia con relativo scarico idrico, eseguivano di fatto uno scarico non autorizzato sul suolo, non essendovi nellintera area occupata dalla discarica corpi idrici recettori utilizzati per gli scarichi.
In Siculiana dallagosto 2006 attuale ad oggi.
Artt. 110, 81, 479, 61 n. 2 c.p.
Perché in concorso tra loro, nella qualità di soci del GRUPPO CATANZARO S.r.l., con amministratore unico FABIO CATANZARO, Gruppo che possiede interamente la CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Favara, di cui LORENZO CATANZARO è altresì amministratore unico, società titolare della discarica privata sita in c.da Matarano, ed in concorso con altri soggetti da identificare, affermando nella relazione allegata alla domanda di AIA per lampliamento della volumetria della Vasca V3, nella relazione allegata alla domanda AIA relativa alla realizzazione della Vasca V4, nonché nelle relazioni successive, nella parte relativa alla destinazione degli scarichi idrici, il loro sversamento in acque superficiali, con conseguente applicazione dei limiti di legge previsti dalla Tabella 3, anziché dalla Tabella 4 dellAllegato 5 della Parte II al d.lgs 152/06, inducevano in errore lEnte emittente le relative autorizzazioni, circa la veridicità della circostanza, che esse successivamente riportavano nei relativi provvedimenti, determinandone la falsità e condizionando altresì la natura e gli esiti dei successivi controlli.
In Favara e Palermo dallanno 2009 ad oggi.
artt. 110 c.p., 29 quaterdecies comma 3 d.lgs. 152/06
perché, in concorso tra loro, nella qualità di amministratori della società Catanzaro Costruzioni s.r.l. che gestisce la discarica privata sita in c.da Matarano, pur essendo titolari delle autorizzazioni integrate ambientali (D.D.R. 4 dicembre 2006, n. 1383; D.R.S. 23 dicembre 2009, n. 1362;D.D.G. 22 dicembre 2014, n. 1233;DDG 13 ottobre 2015, n. 1651;D.D.G. 10 novembre 2015, n. 1946), non ottemperavano le prescrizioni in esse individuate, con conseguente superamento dei limiti di contaminazione rilevati durante diversi controlli, con particolare riferimento ai parametri dellAzoto Ammoniacale, dei solidi sospesi per lanno 2018.
In Siculiana dallanno 2007 ad oggi.
artt. 81, 110 c.p. e 452 terdecies c.p.
perché,in concorso tra loro, nella qualità di soci del GRUPPO CATANZARO S.r.l., con amministratore unico FABIO CATANZARO, Gruppo che possiede interamente la CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Favara, di cui LORENZO CATANZARO è altresì amministratore unico, società titolare della discarica privata sita in c.da Matarano, con più azioni o omissioni in esecuzione di un unico disegno criminoso, a fronte di plurimi episodi di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla Tabella 2 allegato 5, parte V, titolo V del d.lgs. 152/06, essendovi obbligati per legge, non attivavano le procedure previste dallart. 242 e ss.,per il caso di potenziale contaminazione del sito volte al recupero dello stato dei luoghi,con ciò cagionando linquinamento della matrice sottosuolo e acque sotterranee.
In Siculiana dal 2009 (anno di prima verificazione dei superamenti) semestralmente sino ad oggi.
artt. 110, 633, 639 bis c.p.
perché,in concorso tra loro, nella qualità di soci del GRUPPO CATANZARO S.r.l., con amministratore unico FABIO CATANZARO, Gruppo che possiede interamente la CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Favara, di cui LORENZO CATANZARO è altresì amministratore unico, società titolare della discarica privata sita in c.da Matarano, dalla stessa gestita, invadevano arbitrariamente, al fine di occuparli, terreni pubblici o destinati ad uso pubblico, in particolare:
part. 83 fg. X N.C.U. del Comune di Siculiana e appartenente a detto Comune;
part. 88 fg. IX del Comune di Siculiana e appartenente al Demanio statale;
nonché 575 mt. della regia trazzera n. 172 Montallegro – Bivio Pietra Rossa, e 855 mt. della regia trazzera individuata con il nome di Montallegro – Raffadali, appartenenti al Demanio dello Stato;
In Siculiana e Montallegro dal 2007 in permanenza ad oggi.
Artt. 110, 137 co. V d.lgs. 152/06
Perché, in concorso tra loro, nella qualità di soci del GRUPPO CATANZARO S.r.l., con amministratore unico FABIO CATANZARO, Gruppo che possiede interamente la CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Favara, di cui LORENZO CATANZARO è altresì amministratore unico, società titolare della discarica privata sita in c.da Matarano, effettuando uno scarico di acque reflue industriali, consentiva il superamento dei valori limite fissati nelle tabelle 3 e 4 dellAllegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06, con riferimento alle sostanze presenti nella tabella 5 del medesimo allegato.
In Siculiana e Montallegro dal 2007 i permanenza ad oggi.
art, 452 bis c.p.
Perché, in concorso tra loro, nella qualità di soci del GRUPPO CATANZARO S.r.l., con amministratore unico FABIOCATANZARO, Gruppo che possiede interamente la CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Favara, di cui LORENZO CATANZARO è altresì amministratore unico, società titolare della discarica privata sita in c. da Matarano, nellesercizio dellattività della stessa, con una pluralità di condotte consistite:
nellaver consentito e tollerato per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento biologico delle acque dei servizi e di prima pioggia di pertinenza delle vasche in esercizio e delle vasche in post operativa, plurimi superamenti dei limiti previsti dalle Tabelle 3 e 4 dellallegato 5 della parte III del d.lgs. 152/06 con riferimento alle sostanze Azoto Ammoniacale e Solidi Sospesi e, dunque, il loro conseguente sversamento sul suolo;
nellaver consentito e tollerato per gli scarichi provenienti dallimpianto di trattamento del percolato a servizio della Vasca V4, plurimi superamenti dei limiti previsti dalle Tabelle 3 e 4 dellallegato 5 della parte III del d.lgs. 152/06, altresì con riferimento alle sostanze di cui alla Tabella 5, con specifico riferimento a Arsenico, Cromo, Nichel, Piombo, Rame, Selenio e Zincoe, dunque, il loro conseguente sversamento sul suolo;
nellavere consentito e volutamente non trattato, non procedendo alla attivazione della procedura di cui allart. 242 d.lgs. 152/06, in presenza di indici di potenziale contaminazione la contaminazione delle acque sotterranee che, dallanno 2009 allultima misurazione del maggio 2019 registravano la presenza di analiti in valori superiori alla Concentrazione soglia di contaminazione con riferimento specificamente ai seguenti elementi: Nitriti, Ferro, Nichel, Manganese, Boro, Solfati, 1,2-Dicloropropano, Triclorometano, 2,4,6-Triclorofenolo;
nel consentire lattuale fuoriuscita laterale di biogas dalle Vasche in gestione post-operativa;
cagionavano una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile (oltre che misurato) delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo e acque sotterranee, aria.
In Siculiana dal 2009 in permanenza ad oggi.
Artt 48, 479, 61 n. 2 c.p.
Perché, al fine di realizzare i reati di cui ai capi che precedono, ovvero di proseguire, in mancanza dei presupposti e dei requisiti di legge e dei presupposti richiesti dalle autorizzazioni amministrative necessarie, lesercizio della discarica di c.da Matarano, rappresentando agli Enti competenti al controllo, A.R.P.A. e Regione, circostanze inerenti landamento della discarica soggetta al loro controllo, ideologicamente o materialmente false, con particolare riferimento alle relazioni semestrali, trasmesse in taluni casi in assenza dei relativi rapporti di prova (2006-2009), in taluni casi incomplete, relativamente ai risultati (negativi) dei rapporti di prova di tutti i pozzi spia analizzati (1° e 2° semestre 2018), inducevano in errore lEnte emittente le relative autorizzazioni, circa la veridicità delle circostanze rappresentate, che esso successivamente riportava nei relativi provvedimenti, determinandone la falsità e condizionando altresì la natura e gli esiti dei successivi controlli.
In Favara e Palermo dal 2009 ad oggi.
Illecito amministrativo di cui allart. 25 undecies comma 1, lett. a) d.lgs. 231/2001dipendente dal reato di cui allart. 452 bis c.p., contestato al capo 8) commesso nellinteressa e a vantaggio della CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., società titolare della discarica privata sita in c.da Matarano, con amministratore unico LORENZO CATANZARO e socio unico GRUPPO CATANZARO S.r.l., amministrato da FABIO CATANZARO, e interamente posseduto da FABIO CATANZARO, LORENZO CATANZARO e GIUSEPPE CATANZARO.
Illecito amministrativo di cui allart. 25 undecies comma 2, lett. a) d.lgs. 231/2001dipendente dal reato di cui allart. 137 co. 5 e 11 d.lgs. 152/06, contestati ai capi 7) e 2) commesso nellinteresse e a vantaggio della CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., società titolare della discarica privata sita in c.daMatarano, con amministratore unico LORENZO CATANZARO e socio unico GRUPPO CATANZARO S.r.l., amministrato da FABIO CATANZARO, e interamente posseduto da FABIO CATANZARO, LORENZO CATANZARO e GIUSEPPE CATANZARO.
Illecito amministrativo di cui allart. 25 undecies comma 2, lett. b) n. 2) d.lgs. 231/2001 dipendente dal reato di cui allart. 256 comma 3 d.lgs. 152/06, contestato al capo 1),commesso nellinteresse e a vantaggio della CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., società titolare della discarica privata sita in c.da Matarano, con amministratore unico LORENZO CATANZARO e socio unico GRUPPO CATANZARO S.r.l., amministrato da FABIO CATANZARO, e interamente posseduto da FABIO CATANZARO, LORENZO CATANZARO e GIUSEPPE CATANZARO.
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Con richiesta depositata in cancelleria il 19 febbraio 2020 il Pubblico Ministero sollecitava il sequestro preventivo dell’intera area occupata dalla discarica di rifiuti non pericolosi, sita nella c/da Matarano di Siculiana, gestita, da oltre un ventennio, esattamente dal 1 maggio 1996, dalla CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Favara, ed in ordine alla quale il P.M. ipotizza ai fini del fumus le diverse fattispecie di reato contestate in rubrica.
Ravvisa poi la sussistenza del periculum in mora, nel fatto che il mantenimento dell’area e della gestione della discarica nella disponibilità della suddetta società, comporti un ineluttabile aggravamento, in mancanza di interventi precisi e mirati, delle condizioni ambientali del territorio, e con esso della salubrità delle persone ivi installate, oltre che ledere gli interessi economici sottesi all’esercizio di una attività, necessaria e di grande servizio sociale, quale quella del riciclo dei rifiuti.
I FATTI
1. In richiesta sono ricostruiti i fatti fin dallinizio della gestione del sistema di raccolta e riciclo dei rifiuti nella Provincia di Agrigento, e nella discarica di C/da Matarano di Siculiana in particolare.
Il tutto ha origine oltre un ventennio fa, epoca in cui il servizio di gestione della discarica di c/da Matarano di Siculiana venne assunto dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l.
L’indagine della Procura prende spunto da una pluralità di esposti relativamente a presunte irregolarità nella gestione e nell’esercizio della suddetta discarica, tutti inerenti ad un assunto mancato corretto funzionamento della stessa, o vertenti sullarbitraria apertura e chiusura della discarica da parte dei proprietari privati, o ancora sulla assenza al servizio della discarica di un adeguato impianto di biostabilizzazione, obbligatorio ai sensi del D.lgs.36/2003, fatti che, comunque, sia per l’interesse generale sviluppatosi sull’argomento, che interessa molti Comuni della Provincia, sia per l’attenzione che comunque i media hanno posto sulla legittimità o meno della stessa gestione, hanno assunto un particolare rilievo, tale da essere essi oggetto di esame anche da parte di Commissioni parlamentari, sia Nazionali che Regionali.
La Procura della Repubblica di Agrigento con l’indagine oggetto della presente richiesta ha iniziato, quindi, un lavoro sistematico, teso ad una precisa e rigorosa ricostruzione dei fatti, delle condotte, dei provvedimenti assunti dalle varie autorità amministrative, a far data dall’inizio, dai tempi in cui la discarica nasce.
In questo si è avvalsa del lavoro eccellente della apposita aliquota della PG tecnicamente competente costituita dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Palermo e di una consulenza tecnica affidata ad esperto e qualificato collegio peritale che, con dovizia di analisi e alta professionalità, ha analiticamente fotografato l’intero iter pluriennale di siffatte vicende, acquisito tutti gli atti e le autorizzazioni che ne stanno alla base, rilevato lo status quo delle condizioni della discarica e le relative, come si vedrà gravi, conseguenze ricadenti, appunto, sul territorio, che giustificano lodierna richiesta di sequestro preventivo.
L8 gennaio 2019, il Procuratore della Repubblica dott. Patronaggio e il p.m. Dott.ssa Alessandra Russo, conferivano Incarico per Consulenza Tecnica allIng. Filippo Russo, allIng. Luigi Boeri ed allIng. Daniele Martelloni, formulando loro i seguenti Quesiti:
Esaminati gli atti del procedimento, presa visione dello stato dei luoghi, preso atto dei risultati degli accertamenti ed analisi che si avranno modo di acquisire nel corso delle indagini, nonché di quelle ulteriori che si compiranno in sede di ispezione, o degli eventuali campionamenti ed analisi successivi, ritenuti comunque di necessità, che saranno concordati con lo scrivente Ufficio, procedano i consulenti:
A descrivere lo stato dellarea costituente la discarica di Siculiana in contrada Matarano in gestione alla società Catanzaro Costruzioni S.r.l. in tutta la sua ampiezza, costituita da n. 4 vasche nonché nelle zone circostanti che siano in qualche modo rilevanti in relazione allanalisi dellimpianto;
A verificarne lampiezza e la titolarità o meno della stessa in capo alla società Catanzaro o ad altri soggetti ad essa riconducibili o a terzi;
Ad accertare lo stato degli impianti e la loro conformità ad autorizzazioni e concessioni amministrative che ne consentono loperatività;
Ad accertare la conformità degli impianti e delle relative autorizzazioni e concessioni, alla normativa tecnica in materia e agli atti autorizzativi in essere e in caso negativo quali siano gli effetti che si siano determinati o che possano determinarsi sullambiente in genere ed in particolare sui terreni e i fondi circostanti in relazione a possibili pregiudizi e contaminazioni dannose.
Tale richiesta, quindi, tende a focalizzare, essenzialmente, gli ambiti di liceità della gestione della Catanzaro Costruzioni s.r.l. alla luce delle norme che presiedevano e presiedono a tale attività, la sussistenza di concrete e gravi ipotesi di inquinamento e la corretta o meno gestione del ciclo dei rifiuti, appunto per la diretta ricaduta che tali fatti hanno a tutt’oggi sul territorio di competenza.
L’attività di indagine si è composta ovviamente di accertamenti e rilevamenti sul posto della P.G., appunto il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Palermo, di rilevamenti topografici, di mappatura e descrizione dello stato dell’area della discarica, anche a mezzo delluso di droni, di accertamenti sulla ampiezza e sulla titolarità da parte della società CATANZARO s.r.l. delle aree asservite, di campionamenti ed analisi, di monitoraggio delle emissioni di biogas, di campionamento ed analisi chimica e isotopica delle emissioni gassose individuate, della ricognizione circa la conformità degli impianti e delle relative autorizzazioni e concessioni alla normativa tecnica in materia ed agli eventuali effetti che sul territorio e sull’ambiente circostante si possono determinare in relazione alle possibili contaminazioni dannose.
Tale materiale viene sottoposto alla valutazione di questo Gip per lo scrutinio della richiesta cautelare avanzata.
Pertanto, al fine di una corretta valutazione del materiale probatorio raccolto, si procederà con una lettura sinottica della richiesta del P.M. con gli esiti della consulenza in atti e della copiosa documentazione ad essa allegata, il tutto in relazione alle contestazioni sollevate in rubrica.
Preliminare appare, pertanto, come operato dal P.M., descrivere la consistenza della discarica di c/da Matarano di Siculiana e la genesi della sua gestione da parte della CATANZARO COSTRUZIONE s.r.l.

2 GENERALITA DELLIMPIANTO DI DISCARICA DI C/DA MATARANO DI SICULIANA
Dall’accertamento peritale in atti emerge che:
“Larea in cui sorge la discarica per rifiuti non pericolosi, della quale la Catanzaro Costruzioni S.r.l. è gestore, si trova in una zona isolata, in termini di esposizione, rispetto ai centri abitati più prossimi che sono Siculiana e Montallegro (AG); dista dalla viabilità principale – S.S. 115 – circa Km 4,00 e nel suo intorno (circa Km 2,00) non si trovano nuclei abitativi, né fabbricati di alcun genere.
Larea dinteresse ha una superficie di 521.500 m2 che ricade in parte nel Comune di Montallegro (AG) e, prevalentemente, nel Comune di Siculiana.
La capacità complessiva di ricezione dellimpianto in oggetto è la somma di 1.874.000 m3 (V1+V2+VE+V3) già esauriti, cui ha fatto seguito lapprovazione della chiusura della vasca V3, giusta D.D.G. 18 dicembre 2014, n. 2208 del Dipartimento Regionale dellAcqua e dei Rifiuti che ne ha sancito lavvio della Gestione Post-Operativa, e di 2.937.379 m3 circa della nuova Vasca V4, lunica ad oggi in fase di Gestione Operativa.
I quantitativi, distinti per anno, dei rifiuti che dal Gestore sono stati ammessi complessivamente presso limpianto, sono di seguito riportati:

Lanno 0 coincide con il 1996, data di attivazione dellimpianto, mentre nel secondo semestre 2011 fino ad agosto di quell’anno, si sono avuti conferimenti solo nella vasca V3, a settembre sia nella vasca V3 che nella vasca V4 e a partire da ottobre 2011 ad oggi solo nella vasca V4, in quanto del tutto esaurita la capacità di abbancamento della vasca V3.
A partire da agosto 2016 i Rifiuti urbani Indifferenziati (CER 20.03.01) in ingresso sono stati sottoposti a trattamento meccanico biologico attraverso una prima fase di trito-vagliatura per la separazione secco-umido; il secco è stato conferito direttamente in discarica, previa caratterizzazione analitica periodica, mentre la frazione umida è stata sottoposta a cicli di biostabilizzazione nellimpianto provvisorio istallato in prossimità del piazzale antistante larea di scarico della vasca V4.
Tale procedura è stata adottata fino al 31 maggio 2018, ovvero fino alla scadenza dellOrdinanza n. 3/Rif dell8 marzo 2018; mentre i conferimenti di giugno hanno interessato i soli Sovvalli (CER 19.12.12) conferiti direttamente in discarica, previa caratterizzazione analitica periodica.

2.A LA GENESI DELLA DISCARICA – L’ITER AUTORIZZATIVO – LA LEGITTIMAZIONE ALL’ESERCIZIO DA PARTE DELLA CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.
Limpianto di discarica nasce come impianto espressamente previsto dal Piano dei Rifiuti, redatto nel 1989, ed approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 6 marzo 1989, n.35, a servizio dei Comuni di Siculiana, Montallegro e Cattolica Eraclea.
Il progetto e la realizzazione della discarica di prima categoria di RSU a servizio dei Comuni di Siculiana, Montallegro e Cattolica Eraclea furono, per la prima volta, autorizzati appunto con Decreto 6 maggio 1991, n.698 emesso dalla Regione Siciliana Assessorato del Territorio e Ambiente (Allegato 14 alla Perizia) avente ad oggetto N.O. impianto ed approvazione progetto discarica di 1a Categoria di R.S.U. del comprensorio n. 1 sub 3 del Comune di Siculiana.
Il progetto fu trasmesso dal Comune di Siculiana, individuato come capofila del sub-comprensorio a servizio dei comuni di Siculiana, Montallegro e Cattolica Eraclea, con note n. 7034 del 6 ottobre 1988 e n. 3273 del 15 maggio 1989 per lapprovazione, ai sensi dellart. 3 bis della Legge 441/87, e poi approvato con condizioni dal C.R.T.A. con parere n. 12 del 22 giugno 1990.
Il citato decreto riporta come soggetto proponente e titolare del provvedimento autorizzativo appunto il Comune di Siculiana che avrebbe dovuto successivamente provvedere alla redazione del Capitolato Speciale dAppalto per lindizione di gara ad evidenza pubblica, funzionale ad individuare i soggetti preposti alla materiale realizzazione del sito ed alla successiva gestione operativa della discarica per un periodo di almeno 5 anni.
Nel medesimo provvedimento veniva dato atto anche della tipologia di rifiuti conferibili in discarica, realizzata su terreni adatti o predisposti a evitare linquinamento delle acque superficiali e sotterranee, attrezzata per la sistemazione e la copertura dei rifiuti stessi, secondo tecniche idonee a evitare ogni forma di danno allambiente e di rischio per la salute umana.

2.B LA GARA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DISCARICA
la gara per la costruzione dellimpianto venne aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) formato da Forni ed Impianti Industriali S.p.A. (capogruppo mandataria) e Catanzaro Costruzioni S.r.l. (mandante), con Deliberazione di G.M. 19 febbraio 1992, n. 280, integrata dalla Deliberazione di G.M. 25 gennaio 1993, n. 22.
Con Contratto Rep. 15 del 21 settembre 1994 (Allegato 28 alla consulenza) il Comune di Siculiana demandava quindi al suddetto raggruppamento di imprese, lappalto dei lavori.
Il raggruppamento di imprese così individuato iniziò i lavori di realizzazione della discarica di RSU in data 28 luglio 1994, li terminò in data 1° settembre 1995.
Il contratto in questione, per come si legge dalla copia in atti (all.28) alla consulenza collegiale, era finalizzato alla sola costruzione dell’impianto, non prevedendo anche l’affidamento della gestione per un periodo di almeno cinque anni, come invece era indicato nel Decreto Assessoriale 6 maggio 1991, n. 698.
Laffidamento per la gestione, pertanto, venne fatto separatamente e successivamente. Esso avvenne dopo un periodo di gestione di fatto nei mesi di marzo aprile 1996, sempre dal RTI, e poi giuridicamente attivato con una “convenzione” che partiva dal 1 maggio 1996.

2.C LA LEGITTIMITA’ DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA DISCARICA ALLA CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.
La gestione operativa della discarica partì, appunto, dal 1° maggio 1996, previa la stipula di una Convenzione, registrata in Agrigento in data 20 maggio 1996, dal RTI con i Comuni di Siculiana, Montallegro e Cattolica Eraclea.
Successivamente, con Sentenza del Tribunale di Milano dell11 luglio 1996, la società Forni ed Impianti Industriali S.p.A. fu dichiarata fallita.
Tale circostanza comportò ovviamente lo scioglimento di ogni rapporto contrattuale tra il Comune di Siculiana e la società De Bartolomeis, mandataria del RTI, a far data dalla dichiarazione di fallimento.
La Giunta municipale di Siculiana, a fronte delle istanze trasmesse da parte della società mandante, Catanzaro Costruzioni s.r.l., e forte di un parere legale pro-veritate emesso dal Prof. Avv. Mario Libertini, che riteneva applicabile alla fattispecie le norme sull’appalto di servizi e non più quelli sull’appalto di lavori, che dovevano ritenersi conclusi, sicchè ben poteva operarsi una mera estensione alla società residuale del contratto in questione.
Il Comune di Siculiana, quindi, con la deliberazione n°2 del 30.1.1997, propose di proseguire il rapporto contrattuale di gestione della discarica con la Catanzaro Costruzioni s.r.l.
La deliberazione del Comune di Siculiana in atti, di subentro della CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. nella gestione della discarica avvenne ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 406/1991, cioè in applicazione delle norme dell’epoca che regolavano l’appalto di lavori.
Ma tale articolo regolava la surroga di una società mandataria della RTI ed imponeva, ai fini della stessa, l’assunzione della qualità di mandataria della subentrante, qualità che la CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. non ebbe mai ad assumere.
L’art.25 citato, infatti, testualmente dispone: “…in caso di fallimento dell’impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall’articolo 23 e che sia di gradimento dell’amministrazione medesima, ovvero di recedere dall’appalto.
In ragione di questo quadro giuridico, quindi, il subentro della CATANZARO s.r.l. nella RTI non appare legittimo.
Così come non appare legittimo l’uso di una semplice “convenzione” per attivare la gestione della discarica.
Il Decreto Assessoriale Territorio ed Ambiente 6 maggio 1991, n. 698 prevedeva la costruzione e la successiva gestione da parte della stessa società costruttrice per almeno un quinquennio, dopo la stipula di contratti ad evidenza pubblica.
Tale fu il contratto per la costruzione della discarica, che non previde, però, anche l’affidamento gestorio non inserito nel contratto di appalto lavori del 21 settembre 1994.
L’affidamento della gestione avrebbe dovuto pertanto seguire la medesima indicazione del decreto assessoriale 6 maggio 1991 e assegnare la medesima mediante altro contratto ad evidenza pubblica.
Tale non è, ovviamente, una mera convenzione del servizio con la CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l.,
La “convenzione” posta in essere è del tutto estranea alle disposizioni di legge sul punto e deve ritenersi, pertanto, illegittima.
L’inizio della gestione della discarica da parte della CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. deve, pertanto, ritenersi illegittimo.
la suddetta società, poi, in data 6 febbraio 1997 avanzò alla Regione Siciliana istanza di rilascio di autorizzazione alla gestione della discarica, che venne concessa con Decreto Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 3 dicembre 1997, n. 873 (Allegato 30).
Tale concessione prevedeva la durata di cinque anni, quindi fino al dicembre 2002.

3. LA LEGISLAZIONE SOPPRAVVENUTA A SEGUITO DELLA CRISI SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ED IL PRIMO AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA IN VIOLAZIONE DELLE ORDINANZE O.P.C.M. 2983/1999 E 3072/2000

Altro profilo di illiceità della gestione della discarica di c/da Matarano da parte della CATANZARO COSTRUZIOI s.r.l. si configura nelle vicende che intercorrono tra il decreto dell’Assessore Territorio ed Ambiente del 3 dicembre 1997 n°873 e la nuova legislazione sui rifiuti che nel frattempo si imponeva.
Invero, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1999 a seguito della grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani in Sicilia, veniva dichiarato lo stato di emergenza del settore e veniva emanata l’O.P.C.M. del 31 maggio 1999, che nominava il Presidente della Regione Siciliana quale Commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza.
Con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 31 marzo 2000, n. 3048 fu demandato al Commissario Delegato di predisporre il piano di gestione dei rifiuti, delineando, in tal modo, un nuovo scenario di programmazione, incentrato su una pianificazione a più̀ largo respiro che vedeva, ovviamente, nell’intervento pubblico, di Stato e Regioni, la soluzione permanente ed adeguata al problema rifiuti.
Le competenze per l’approvazione e l’autorizzazione di impianti di discarica infatti vennero assegnate ai Prefetti delle Province in forza dellart. 5 comma 2 della citata O.P.C.M. n. 2983/1999 e s.m.i. che, per quel che quì segnatamente rileva, prevedeva il rilascio di autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica.
– in tale quadro normativo, quindi, la Catanzaro costruzioni S.R.L., a tutti gli effetti una società privata, non era legittimata alla gestione di alcuna discarica, o comunque non abilitata a continuarne la gestione dopo la scadenza del dicembre 2002 ovvero il quinquennio successivo alla costruzione dell’impianto, ciò non le impedì di procedere, con nota del 3.4.2001 e del 29.3.2001, ad elaborare il piano di adeguamento previsto dal decreto commissariale 150 del 2000.
Il primo strappo all’impianto normativo avvenne quindi con l’emissione del Decreto 5 dicembre 2001, protocollo 5018/RSU GAB, (All.31) con cui il Vice Prefetto Vicario di Agrigento, Dott.GRECO, avvalendosi dei poteri di cui all’OPCM 31.5.1999 n°2983 art.5 primo comma, autorizzava la realizzazione del progetto esecutivo delle suddette opere, disapplicando, inammissibilmente, il secondo comma dello stesso articolo che imponeva, come detto, la gestione pubblica della discarica.
Come in un piano inclinato, ad una illegittimità ne segue subito un’altra, e così a ciò seguì l’affidamento diretto a trattativa privata delle opere di ampliamento previste nel progetto presentato dalla CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l.
Fu Il Comune di Siculiana, previo parere legale e con autorizzazione sempre del vice prefetto vicario GRECO del 13.4.2002 prot.5018 RSU/GAB, ad affidare direttamente alla CATANZARO Costruzioni s.r.l. i lavori per l’ampliamento e adeguamento della discarica, primo lotto, (V1 e V2) come da delibera di giunta comunale 2 agosto 2002 n°52 (all.32). L’intera procedura posta in essere che autorizzava la CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. a presentare il progetto esecutivo delle opere di adeguamento ed addirittura l’affidamento dei lavori alla stessa società privata con ulteriore affidamento della gestione della discarica di c/da Matarano di Siculiana alla CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. deve ritenersi del tutto illegittima perchè operata in contrasto con atti aventi forza di legge quali l’art.5 comma 2 dell’OCPM 2983/1999 che disponeva: La gestione esclusivamente a titolarità pubblica delle discariche. oltre che con l’art.4 dell’OPCM 3072/2000 che esplicitava che le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n°22 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi sono rilasciate per tutta la durata dell’emergenza esclusivamente a impianti a titolarità e gestione pubblica. L’insediamento della CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. alla discarica di c/da Matarano avviene quindi in forza di atti illegittimi.
4. REALIZZAZIONE DELLA VASCA V3, I PROFILI DI ILLEGITTIMITA
Emerge dal compendio documentale allegato alla richiesta di sequestro del P.M. che a seguito dell’ordinanza commissariale 18 dicembre 2002 che adottava il nuovo piano dei rifiuti in Sicilia, nell’anno 2004 il Comune di Siculiana, soggetto proprietario della discarica in questione, ed in quanto tale investito dell’adozione delle iniziative per l’esecuzione del Piano Regionale dei rifiuti suddetto, in ragione dellesaurimento della capienza delle vasche V1 e V2 allora in coltivazione, presentò il progetto preliminare per la realizzazione di una nuova vasca di coltivazione denominata V3, per un volume di circa 480.000 m3, progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi e trasmesso allUfficio Territoriale del Governo, per il nulla osta alla redazione del progetto definitivo/esecutivo.
Prima dellapprovazione del progetto preliminare, tuttavia, la Prefettura di Agrigento, con nota 28 febbraio 2004 (All. 36) evidenziava la necessità di acquisire la certificazione di compatibilità ambientale dellintervento, condizione che si poneva come essenziale ai sensi dellart. 2, comma 2 dellOPCM 23 gennaio 2004, n. 3334 nel frattempo entrato in vigore.
Il Comune di Siculiana non si prodigò, almeno tempestivamente, al riguardo.
Nello stesso periodo la CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l., allo stato mero gestore insediatosi con atti illegittimi, comunicò agli Enti competenti testualmente la possibilità che limpianto di discarica si trovi costretto ad interrompere la normale attività a seguito dellesaurimento della capacità ricettiva. palesando, pertanto, una urgenza di provvedimenti.
Tale rappresentata urgenza, nel persistere dell’inerzia del Comune di Siculiana, fece si che il Prefetto di Agrigento – sempre nella persona del Vice Prefetto Vicario GRECO – con provvedimento 13 agosto 2004 (All. 38), ordinanza contingibile e urgente, autorizzasse la realizzazione di uno stralcio della vasca V3 (1° Lotto circa 80.000 m3),(All.38), ai sensi dell’art.14 dell’OPCM 3190/2002, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico e scongiurare, in tal modo, situazioni di pericolo per la salute pubblica e lambiente, e nella predetta ordinanza individuava il soggetto privato, CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L., come finanziatore delle attività in eventuale sostituzione del Comune di Siculiana.
Nulla avrebbe dovuto permettere tale ulteriore prosieguo di atti illegittimi. Il quadro normativo era chiaro, la gestione privilegiata era pubblica, il gestore privato CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. era illegittimamente presente nella discarica di C/da Matarano, il Comune di Siculiana aveva presentato il progetto preliminare per la realizzazione della nuova vasca di coltivazione denominata V3, nessun provvedimento avrebbe dovuto ulteriormente mantenere la CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. nel possesso e meno che mai nell’ampliamento della discarica, invece, con il decreto 13 agosto 2004 emanato dal Vice Prefetto Vicario GRECO, che poi, come vedremo, venne rinnegato dal Prefetto titolare PEZZUTO, iniziava la trasformazione della discarica di c/da Matarano in esercizio a gestione sempre più marcatamente privata, in violazione della articolata e sopra citata normativa in materia, che imponeva la pubblicità sia della proprietà che della gestione dell’impianto avvalendosi degli strumenti giuridici e delle strutture tecniche ed operative previsti nella presente ordinanza nonché delle risorse finanziarie poste a loro disposizione dal commissario delegato”.
Il 18 agosto 2004 venne redatto e sottoscritto dal Direttore Lavori e dallappaltatore il Verbale di consegna dei lavori, mentre, laffidamento formale degli stessi di realizzazione e gestione del primo lotto di ampliamento della vasca V3 al gestore CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L., avvenne con Deliberazione 22 agosto 2004, n. 62 che prevedeva pertanto l’impegno economico per affrontare i lavori con capitali del gestore, pur ribadendo che la discarica rimaneva di titolarità pubblica (All. 39).
Prosegue, quindi, la sequela degli atti illegittimi che hanno radicato a tutt’oggi, con le conseguenze che vedremo, la CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. nella gestione della discarica.
Poco tempo dopo, lUfficio Tecnico Comunale inviò allattenzione del Sindaco la nota (All. 40) con cui dava atto che in data 8 novembre 2004 avevano avuto avvio i conferimenti di RSU nella vasca in corso di esecuzione, senza che fosse stata preventivamente acquisita la Valutazione di impatto ambientale preliminare ad ogni inizio di attività di conferimento per come prevedeva lart. 2, comma 2 dellOPCM 23 gennaio 2004, n. 3334 e per come ricordato dall’ordinanza prefettizia.
La CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. con nota 18 febbraio 2005 (All. 42) indirizzata allUfficio Territoriale del Governo della Prefettura di Agrigento, percorrendo un altro miglio nella trasformazione di una discarica pubblica in privata, si propose come parte diligente al fine di attivare il procedimento di richiesta di compatibilità ambientale.
L’art.3 del DPR 12.4.1996 prevede che lunico soggetto titolato a poter richiedere il giudizio di compatibilità ambientale su lavori ad impatto ambientale era il Committente o il proprietario.
LUTG della Prefettura di Agrigento, esattamente nello stesso 18 febbraio 2005 la stessa data della comunicazione della CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., elemento estrinseco del clima esistente, rispose al gestore di condividere lintendimento di evitare qualsiasi ritardo che possa compromettere o ostacolare la linearità delle procedure fin qui seguite al fine di assicurare il primario interesse pubblico e venne inviata – sempre a firma del Vice Prefetto Vicario GRECO – nell’immediatezza, con lo stesso numero di protocollo identico a quello di riscontro della nota della CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. allAssessorato Regionale al Territorio e Ambiente, una richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente allampliamento V3 della discarica Siculiana.
Una richiesta, dunque, che ai sensi dellart.3 del DPR 12 Aprile 1996 poteva essere fatta dal proprietario della discarica o dal committente, era stata invece attivata direttamente dal gestore CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., (All. 44), gestore peraltro del solo primo lotto della vasca 3 sollecitando lavvio del procedimento.
E’ il secondo provvedimento consecutivo in meno di sei mesi emesso in violazione di legge, e quindi illegittimo, da parte del Vice Prefetto Vicario Dott.Greco, e sempre in favore di un insediamento sempre più corposo della CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. nella discarica di C/da Materano.
Ma, venuto a conoscenza dellistanza di compatibilità ambientale avanzata dalla CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L., il Sindaco di Siculiana, con una articolata e puntuale nota datata 29 marzo 2005 (All. 45), rappresentava alla CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., allAssessorato Regionale Territorio e Ambiente Servizio 2, Gruppo VIA, allUfficio Territoriale del Governo di Agrigento e alla Provincia Regionale di Agrigento Settore Ambiente, che, appunto, ai sensi dell’art.3 del DPR 12.4.1996 lunico soggetto titolato a poter richiedere il giudizio di compatibilità ambientale sui lavori era il Committente e non il gestore che veniva, pertanto, invitato ad astenersi dallintraprendere iniziative ad esso non spettanti, e che esso Comune aveva già provveduto all’attivazione delle forme di pubblicità previste dalla legge, che erano in fase di completamento per l’assegnazione dei lavori, e che a completamento avvenuto avrebbe dato la necessaria comunicazione.
Ciò nonostante, con Decreto 4 agosto 2005, (All. 16), lARTA, con provvedimento a firma dell’Ing.Vincenzo Sansone, rilasciò alla CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l.un parere di compatibilità ambientale relativo allampliamento della discarica di Siculiana con riferimento allintera Vasca V3 con prescrizioni, tra le quali quella legata alla necessità di inserire nel sito di discarica un impianto di trattamento biologico dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB), in vista della scadenza del termine per ottemperare indicata nelle ordinanze commissariali e fissata al 31 dicembre 2006.
La sequela delle illegittimità è a quel punto inarrestabile.
Non solo l’affidamento illegittimo, non solo le plurime violazione di legge, non solo i due provvedimenti prefettizi illegittimi, ma, anche, pur in presenza di una puntuale nota del Sindaco di Siculiana che evidenziava siffatte illegittimità, il decreto 4 agosto 2005 che rilascia, si badi, un “parere” e non un “giudizio” di compatibilità ambientale”, che nella legge si struttura come una autorizzazione preventiva a qualunque opera deve essere avviata.
L’emissione di siffatto “parere” veniva giustificato, appunto, dall’intempestività dell’atto, in quanto richiesto quando i lavori da assoggettare a compatibilità erano già quasi conclusi.
Significativo il passaggio del provvedimento laddove recita che per il progetto in questione, a prescindere dallindividuazione del soggetto richiedente, non possa essere emesso giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dellart. 7 del DPR 12.04.1996 e ss.mm.ii. in quanto la procedura di valutazione dimpatto ambientale prevista dallart. 5 del suddetto DPR rappresenta elemento propedeutico alla eventuale realizzazione dellopera, mentre nel caso specifico i lavori di ampliamento della discarica pubblica per rifiuti non pericolosi omissis sono stati quasi del tutto ultimati.
Cresce il castello delle illegittimità.
Il suddetto parere veniva rilasciato a soggetto non legittimato e su tutta l’intera vasca V3, su cui la CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l., almeno per la parte ulteriore al primo lotto di 80.000 m3, non aveva alcuna neanche apparente legittimazione a chiedere alcunchè, essendo, questa, esclusivamente configurabile in capo al committente, e cioè al Comune di Siculiana.
Inoltre, alla fine del mese di agosto 2005, il gestore inviò allUTG di Agrigento una comunicazione (All. 46) in merito allesaurimento dei quantitativi di cui allOrdinanza Prefettizia del 13 agosto 2004, evidenziando la necessità di proseguire gli abbancamenti, iniziati nel novembre 2004, a causa del raggiungimento del limite quantitativo.
A fronte di tale comunicazione, la Prefettura di Agrigento – sempre nella persona del Vice Prefetto Vicario GRECO – fornì il proprio Nulla Osta con provvedimento 1 settembre 2005 (Allegato 15), a fronte della necessità di garantire la continuità al servizio pubblico.
Si autorizzava quindi labbancamento dei rifiuti oltre i confini del primo lotto per cui era in corso il giudizio-parere di compatibilità ambientale, su parte della vasca 3 non ceduta alla CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. e senza alcun pretrattamento dei rifiuti per come ormai imposto dalla norma.
Altro provvedimento illegittimo, emesso in plurima violazione di legge, emesso sempre dal Vice Prefetto Vicario GRECO emesso sempre in favor della CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l.
Nel settembre 2005, la Catanzaro Costruzioni inviò la documentazione funzionale ad ottemperare alle prescrizioni di cui al parere ARTA di compatibilità ambientale e ARTA rilasciò quindi il 12.12.2005 la verificata ottemperanza (All. 47) sempre a firma dell’ing.Vincenzo Sansone, precisando che limpianto di trattamento del percolato proposto dal gestore della discarica dovrà essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal DPR 12.04.1996 e ss.mm.ii., in quanto lo stesso non è compreso tra le opere valutate nel corso dellistruttoria.
5 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: MANCANZA DEI REQUISITI, DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE, INOTTEMPERANZA DELLE PRESCRIZIONI.
L’excursus storico della vicenda della discarica di c/Matarano prosegue.
Nel marzo 2006, la Catanzaro Costruzioni, come richiesto nel parere di compatibilità ambientale rilasciato dallARTA, inviò istanza di rilascio dellAIA – Autorizzazione Integrata Ambientale – (All. 48).
A fronte di tale invio, nellottobre 2006, il Sindaco del Comune di Siculiana inviò una nuova articolata nota (All. 49) alla Prefettura di Agrigento, facendo rilevare lennesimo difetto di legittimità chiedendo di riportare la titolarità dei procedimenti concernenti la discarica in capo allAmministrazione Comunale, per come voleva la legge e per come emergeva dai provvedimenti amministrativi.
In particolare, il sindaco, evidenziava, con riferimento allampliamento della vasca 3 della discarica, che lunico progetto esecutivo ad essere stato approvato, seppur in via di urgenza ex art. 13 D.Lgs. 22/97, era stato quello dello stralcio del primo lotto (circa 80.000 m3) e come solo ragioni di contingibilità e urgenza inerenti il dichiarato imminente esaurimento della vasca allora in coltivazione (non supportato, tra laltro, da alcun verbale, sopralluogo, verifica e/o altro documento al fine di accertare se quanto asserito corrispondesse al vero), motivarono lincarico al gestore, CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L., dei lavori, e, quindi, ricordava allUfficio Provinciale di Governo che il solo soggetto titolato ad attivare il procedimento di A.I.A. doveva rinvenirsi nel Comune.
La CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L., quale mero appaltatore dei lavori di realizzazione, ampliamento ed adeguamento della discarica, nonché gestore del servizio di smaltimento segnalava il Comune – non poteva certo qualificarsi quale Committente.
Da ciò si fece rilevare alla Prefettura di Agrigento la effettiva mancanza di titolarità della CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L., ai sensi della normativa di riferimento dellepoca, nellavanzare richiesta di giudizio di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale e che leventuale rilascio della autorizzazione alla domanda avanzata dalla ditta CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. essendo relativa ad un progetto molto più ampio di quello originariamente approvato dallUTG, di fatto avrebbe abilitato lattuale gestore alla realizzazione e allesercizio di unopera per un costo complessivo di circa 12 milioni di euro ed espropriato il Comune titolare della possibilità di selezionare il committente mediante procedura ad evidenza pubblica con conseguente danno economico per la collettività.
Il Sindaco di Siculiana rilevava che nonostante le suesposte ragioni sia la CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. che lASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ed AMBIENTE servizio 2, continuavano a disattendere le posizioni del Comune di Siculiana e chiedeva, pertanto, alla Prefettura di Agrigento, di voler precisare per quali quantità la ditta CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. fosse stata autorizzata nella esecuzione e nella gestione dellimpianto di Siculiana Vasca n°3 primo modulo funzionale e se la stessa poteva avere titolo a conseguire lA.I.A. ai sensi dellart.5 del decreto legislativo n°59 del 2005 per la quantità di opere ancora da realizzare e per la rimanente parte della vasca ancora da appaltare. (all.49).
A fronte della suddetta articolata nota del Sindaco di Siculiana, si registra una nota di risposta della Prefettura, per la prima volta a firma del Prefetto titolare PEZZUTO e non più del vice prefetto vicario GRECO, del 16 ottobre 2006 (All. 50), in cui si operavano delle rilevanti precisazioni, circa l’Ordinanza del 13 agosto 2004 sottolineando che ciò che disponeva tale ordinanza emergenziale era soltanto il progetto di ampliamento della vasca n. 3 primo lotto funzionale, stimato, come si evince dalla relazione tecnica, in circa 80.000 mc [] con riserva di una successiva rimodulazione ai sensi dellart. 27 dello stesso D.Lgs. 22/97; oltre che la necessità di operare la richiesta di compatibilità ambientale del progetto di ampliamento della discarica, per cui affermava di avere promosso e sollecitato leffettiva richiesta, senza però aver specificamente individuato nella ditta CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.il titolare del relativo procedimento.
In sostanza, veniva operata una sorta di interpretazione autentica da parte del Prefetto titolare PEZZUTO, dellordinanza prefettizia emessa il 13 agosto 2004 (All. 38), con ordinanza contingibile e urgente, dal Vice Prefetto Vicario GRECO, significando che tale autorizzazione atteneva alla sola realizzazione di uno stralcio della vasca V3 (1° Lotto circa 80.000 m3),(All.38), a continuità del servizio pubblico e scongiurare, in tal modo, situazioni di pericolo per la salute pubblica e lambiente, revocando espressamente ogni disposizione che individuava il soggetto privato, CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L., come finanziatore delle attività in eventuale sostituzione del Comune di Siculiana per lintero allargamento della vasca V3.
A fronte di tale posizione, il Comune di Siculiana in data 23 novembre 2006 diffidò lARTA a rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, in ragione del già riferito difetto di legittimazione.
A nulla è valso tutto ciò ! lARTA, con D.D.G. 4 dicembre 2006, n. 1383 (All.17), a firma dellArchitetto Gianfranco CANNOVA funzionario direttivo responsabile del procedimento, procedette al rilascio dellAutorizzazione Integrata Ambientale con prescrizioni in favore della CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. con validità di sei anni (ovvero, con scadenza al 4 dicembre 2012). Il provvedimento individuava la CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. quale gestore IPPC, senza menzionare in alcun modo la titolarità pubblica della discarica in capo al Comune di Siculiana; autorizzava la gestione operativa della discarica (ampliamento vasca V3 per lintera volumetria) e post-operativa delle vasche esaurite (VE, V1, V2), le prescrizioni in essa contenute erano quelle dei vari provvedimenti ambientali precedentemente acquisiti (compatibilità ambientale dellampliamento della discarica; trattamento e recupero del biogas con recupero di energia elettrica; trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili da introdursi nellesistente impianto di smaltimento),e se ne individuavano di ulteriori. La validità dellautorizzazione in esame, come previsto per le autorizzazioni precedenti e per tutte quelle che verranno, fu sottesa alladempimento delle prescrizioni già contenute nei pareri acquisiti preventivamente al rilascio dello stesso provvedimento, seppure il decreto di autorizzazione non riportasse alcun termine perentorio per ladempimento,ciò, tra laltro, contrariamente a quanto previsto della norma vigente allepoca, con la sola eccezione del termine per la presentazione della garanzia fideiussoria, indicato in trenta giorni dal ricevimento del presente atto.
Il procedimento kafkiano di trasformazione di una discarica pubblica per legge, in una discarica a gestione privata per una sequela di provvedimenti amministrativi della Prefettura e dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, a tacer d’altro illegittimi era completato.
Nel gennaio 2007, la Catanzaro Costruzioni inviò (All. 52) i progetti esecutivi per la realizzazione della vasca V3, esattamente identici a quelli del Comune di Siculiana, e limpianto di trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili, riservandosi di trasmettere successivamente quello per il trattamento e recupero energetico del biogas, nonostante la realizzazione di tale impianto fosse cogente sin dallanno 2005 (prot. n. 73414 del 12 dicembre 2005 -All. 47).
Nel febbraio del medesimo anno, il Comune di Siculiana, a seguito di un sopralluogo sullarea di discarica, sospese i lavori insistenti su aree di competenza comunale non consegnate al gestore per la realizzazione del primo lotto della Vasca 3, approvato con lordinanza prefettizia 13 agosto 2004.
A fronte di tale interruzione la CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. anziché interloquire sul punto con il Comune di Siculiana, inviò proditoriamente allARTA lordinanza comunale di sospensione segnalando, evidentemente con toni allarmanti, che per effetto del disposto fermo dei lavori di sbancamento, allo stato questo gestore è in grado di assicurare il servizio solo altri 50 giorni circa.
In risposta a tale missiva, lARTA, sempre nella persona del funzionario responsabile del procedimento, Architetto Gianfranco CANNOVA, ignorando lOrdinanza Comunale, così come gli atti interlocutori precedenti, circa il persistente difetto di legittimazione dellimpresa, inviò al gestore la nota 7 marzo 2007, prot. 17844 (All. 54), in cui veniva dato atto che il gestore IPPC Catanzaro Costruzioni S.r.l., aveva ottemperato alle prescrizioni contenute nellAIA rilasciata con D.D.G. 1383/06.
Vanno quì condivisi i rilievi del P.M. richiedente su come il contenuto di tale provvedimento analizzato nelliter procedimentale che precede la sua emanazione e le circostanze in cui esso si inserisce, appaiano del tutto fuori luogo, in considerazione di diversi fattori, in primo luogo perché nessuna autorizzazione poteva essere data per esercizio di discarica su luogo non nella disponibilità giuridica del gestore, poi emergeva il fatto impeditivo che il gestore IPPC fosse ancora inadempiente rispetto alle prescrizioni contenute nei vari pareri richiamati nella succitata determina, in quanto non aveva ancora trasmesso il progetto esecutivo relativo allimpianto di recupero energetico di biogas, come invece prescritto nel provvedimento autorizzativo, nè aveva attivato limpianto RUB, per il quale asseriva che sarebbe stato necessario attendere fino al settembre 2007 (quindi, ben sei mesi dopo lemanazione del decreto AIA), al fine di una sua concretizzazione, collegata, tra laltro, ad altra procedura, quella relativa ad un ulteriore ampliamento dellimpianto. Infatti, in data 7 settembre 2007,lARRA, Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, trasmetteva allARTA (All. 55), nota nella quale suggeriva che, ai fini di un corretto dimensionamento dellimpianto per il trattamento dei RUB, fosse prima necessario provvedere ad avviare le procedure per lampliamento degli spazi di conferimento dei rifiuti in discarica, in linea con quanto indicato nellOrdinanza 28 dicembre 2006, n. 1133. I diversi profili di illegittimità nell’adozione dei provvedimenti suindicati si prospettano su tutta la successiva gestione della discarica negli anni, in quanto i provvedimenti abilitanti all’esercizio della discarica medesima, tam quam non essent in quanto illegittimi, implicano una gestione illecita ed illegale del servizio.
Questo lo stato dell’arte fino al 2007.
6 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE n. 268/2008: INOTTEMPERANZA E ILLEGITTIMITA DELLA PROCEDURA – ILLEGGITIIMITA DEI PROVVEDIMENTI . CONSEGUENZE.
Emerge dunque dal compendio degli atti come sino a novembre 2007, permanessero in capo alla CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. plurimi inadempimenti alle prescrizioni formulate nellambito dei vari pareri e Valutazioni di Impatto Ambientale sino ad allora conseguiti.
Nel novembre 2007, quindi ben 11 mesi dopo il decreto ARTA 1383/2006 che imponeva lobbligo del pretrattamento rifiuti, pur senza porre un termine perentorio per ladempimento, la CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. avanzava comunicazione di Modifica non Sostanziale alla DDG 1383/2006, ai sensi dellart. 10 del D.Lgs 59/2005, concernente la sostituzione dellimpianto RUB (mai attivato) con un impianto di trattamento mediante triturazione, evidenziando linadeguatezza dellimpianto RUB già progettato alla luce del mutato quadro normativo.
Dieci giorni dopo aver avanzato tale comunicazione di Modifica Non Sostanziale alla DDG 1383/2006, ai sensi dellart. 10 del D.Lgs. 59/05, la CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. sostituì la stessa con una nuova domanda di AIA (All. 18), completa di relativa richiesta di contestuale procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, funzionale alla necessità di aumentare la capacità produttiva dellimpianto con lampliamento volumetrico della vasca V3 già autorizzata con D.D.G. 1383/2006, da 480.000 m3 a 1.240.000 m3.
Tale istanza fu formulata ai sensi dellart. 5 del D.Lgs. 59/2005 concernente le procedure di rilascio ab origine di autorizzazione ambientale, anzicchè ai sensi dellart. 10 comma 2 del medesimo decreto. Quest’ultima norma infatti è prevista per le ipotesi di “modifica sostanziale” degli impianti, essa prevede l’invio di una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art.5 commi 1 e 2 cui avrebbe dovuto far seguito il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo. La modifica sostanziale avrebbe dovuto intendersi come variazione da apportarsi allo stato del complesso individuato ed autorizzato nel provvedimento AIA iniziale, per cui il procedimento da avviare a seguito dell’istanza di modifica sostanziale, ex art.10 2° comma D.Lgs 59/05, avrebbe dovuto riguardare esclusivamente le attività interessate dalla modifica stessa, ed in questo caso l’ampliamento della Vasca 3 e sostituire quello precedente con i termini di validità dell’AIA decorrenti dalla data di efficacia del medesimo anche per le parti del complesso IPPC non interessate dalle modifiche sostanziali. Per tali parti l’Autorità competente avrebbe dovuto confermare e, se del caso, aggiornare le condizioni di esercizio fissate nell’AIA precedente, ivi comprese le periodicità delle verifiche indicate nel piano di monitoraggio e controllo relativamente all’intero impianto.
Invece, istruire l’iter autorizzativo senza alcuna valutazione di quanto già rilasciato e prescritto nell’ambito del D.D.G. 1383/2006 ha consentito di superare le inadempienze alle prescrizioni cui era sottesa la validità del provvedimento, e, quindi, di eludere le sanzioni connesse.
Peraltro, già nellambito del Rapporto Istruttorio di VIA 4 marzo 2008, prot. n. 413 (All. 58), si evince che veniva richiamata la persistente mancata realizzazione e messa in esercizio del prescritto impianto di recupero energetico del biogas per il quale, daltra parte, il gestore si era riservato di trasmettere il relativo progetto, senza fornire alcuna tempistica, e nel medesimo Rapporto Istruttorio richiamato nel provvedimento autorizzativo di nuova emissione, non veniva più neppure contemplato il precedentemente richiesto impianto di Trattamento Meccanico Biologico dei RUB con riferimento al quale il gestore rimaneva inadempiente, ma in questo caso gli Enti ritennero sufficiente, ai fini delladempimento a quanto disposto al comma 1, art. 7, del D.Lgs. 36/2003, un pretrattamento di mera tritovagliatura, così come proposto dal gestore IPPC.
Inoltre, l’AIA 268/2008 contempla all’art.12 una lista di codici europei di rifiuti più ampia di quella indicata nei precedenti titoli autorizzativi e non necessariamente collegati al circuito di gestione dei rifiuti urbani, il cui smaltimento era ed è, per genesi e vocazione, la finalità della discarica di c/da Matarano di Siculiana, per come si evince, a conferma tombale, dal verbale di conferenza dei servizi del 24 gennaio 2008 (All.59) in cui la necessità di ampliamento della Vasca V3 era dettata dalla esigenza di ricavare spazi per lo smaltimento di rifiuti urbani di cui all’ordinanza 28 dicembre 2006 n°1133 (All.60) mediante ampliamenti delle capacità delle discariche esistenti da realizzare ove possibile in via prioritaria, o con nuove discariche, in modo da sostituire quelle esaurite o in via di esaurimento, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza nello smaltimento di rifiuti urbani.
Diversi e robusti profili di illegittimità sempre crescenti: La CATANZARO COSTRUZIONI chiede ed ottiene di aumentare la capacità produttiva dellimpianto con lampliamento volumetrico della vasca V3 già autorizzata con D.D.G. 1383/2006, da 480.000 m3 a 1.240.000 m3, di cui non ha legittimazione alcuna e di cui non è proprietaria del fondo su cui si dovrà allargare la struttura, tale richiesta viene introdotta ai sensi dellart. 5 del D.Lgs. 59/2005 concernente le procedure di rilascio ab origine di autorizzazione ambientale, in piena e consapevole violazione della procedura, con ciò ottenendo, contestualmente l’allargamento illegittimo della discarica e il superamento delle inadempienze alle prescrizioni cui era subordinata la validità del primo provvedimento di AIA 1383/2006 rilasciato, e sulla base del quale ha potuto gestire la discarica di C/da Matarano di Siculiana fino ad allora, quindi, evidentemente allo scopo di glissare tali inadempienze impeditive, il gestore chiede una nuova AIA nel novembre 2007, nel 2008 gli viene concessa la nuova autorizzazione AIA 268/2008 che, in quanto appunto nuova, non censura le inottemperanze pregresse sia pur citandole nel preambolo di motivazione in fatto.
Tale procedimento amministrativo è, anche questo, a tacer d’altro, gravemente illegittimo e ciò che è illegittimo, nella letteratura amministrativa, e tam quam non esset nei giudizi ordinari, civili e penali, con tutte le deduzioni e conseguenze del caso.
7. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE D.R.S. 1362/2009 E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VASCA V4: ILLEGITTIMITA DELLA PROCEDURA INOTTEMPERANZA.
Nel marzo 2009, CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. inviò una nuova istanza di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, contestualmente alla attivazione della procedura di VIA ai sensi dellart. 26 del D.Lgs. 152/2006, per lampliamento della discarica, con la realizzazione di una nuova vasca denominata V4 (All. 65).
Tale istanza è stata formulata ancora una volta ai sensi dellart. 5 del D.Lgs. 59/2005, mentre invece andava formulata ai sensi dell’art.10 2° comma del D.lgs 59/2005, che attiene al procedimento da avviare a seguito dell’istanza di modifica sostanziale, procedimento che rimanda poi ai presupposti ed alla documentazione di cui all’art.5 dello stesso decreto, ma che impone la valutazione globale e l’armonizzazione della modifica sostanziale invocata con la condizione di base della discarica già attivata.
La stessa ARRA, con nota 13 agosto 2009, prot. n. 31807 (All. 66), precisò che la domanda fosse da intendersi come riferita alla modifica sostanziale della discarica esistente, in particolare allaumento della capacità produttiva della vasca V4, per circa 2.900.000 m3.
Nel settembre 2009 fu emesso il Rapporto Istruttorio di V.I.A. 29 settembre 2009, prot. 1435 (All. 69) nellambito del quale ara stata esaminata la documentazione presentata dal gestore IPPC ai fini della valutazione ambientale dellampliamento della discarica costituito dalla realizzazione della Vasca V4.
In tale documento venivano eseguiti alcuni appunti al progetto. Veniva evidenziato:
– che la volumetria richiesta dal gestore (pari a circa 3.000.000 m3) appariva sovrastimata e non coerente con le finalità del Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia;
– che individuava altresì una gestione integrata su ambito territoriale e non a scala regionale;
– veniva evidenziata la mancata previsione delle modalità per ottemperare agli obblighi di trattamento dei rifiuti biodegradabili in discarica di cui all’art.7 comma 1 D.lgs. 36/2003 e dell’adeguamento del programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili approvato con ordinanza commissariale 1133/2006 che prevedeva il raggiungimento di un conferimento inferiore a 173 kg/anno entro il 2008;
– infine, con riferimento alle opere di rimodellamento nelle aree di discarica, si segnalava che la indicazione generica degli interventi proposti, non consentiva di valutare gli impatti diretti ed indiretti atteso che il progetto non prevedeva linserimento di alcun presidio ambientale aggiuntivo, in quanto si prevedeva un collegamento agli esistenti impianti tecnici di presidio, inerenti le Vasche già autorizzate. Ciò con riferimento sia agli impianti di smaltimento di biogas, che della rete di raccolta percolato e degli scarichi.
Con nota del 14 ottobre 2009 (All. 70) in risposta ai riportati appunti formulati dalla Regione,la CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. evidenziava, con riferimento alla volumetria, che la stessa era stata precedentemente condivisa dallARRA citando, alluopo, le note emesse dallente nel marzo e nellagosto 2009.
Tali note, in verità, affrontano argomenti diversi da quello delladeguatezza della volumetria proposta per lampliamento contenendo, invece, linvito a provvedere al trattamento conformemente allart. 7 del D.Lgs. 36/2003.
Per quanto riguarda le opere di rimodellamento delle aree di mitigazione ambientale internamente alla discarica, il gestore rimandava al proprio progetto, non inserendo alcun elemento aggiuntivo che, riferiva altresì, sarebbe stato inserito in sede di progettazione esecutiva.
Infine, quanto al sistema di trattamento TBC, di cui allart. 7 del D.Lgs. 36/2003, in totale trascuranza delle direttive citate, la CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. affermava di aver provveduto ad installare un impianto di trattamento che prevede una incisiva riduzione volumetrica tramite il processo fisico della triturazione del rifiuto tal quale in ingresso. Impianto che non risulta adeguato allo scopo, in quanto non rispondente ai requisiti stabiliti dalla Circolare Ministeriale 30 giugno 2009.
Di fatto, dunque, con la nota sopra indicata, la CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. non forniva alcun valido chiarimento e/o indicazione aggiuntiva che potesse dirimere i dubbi sollevati nel rapporto istruttorio della VIA.
Tuttavia, nonostante levidente evasività delle argomentazioni avanzate dalla CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L., il Servizio di VAS VIA dellAssessorato Regionale Territorio ed Ambiente,con nota 23 ottobre 2009, prot. n. 1625 (All. 71), un provvedimento di sei righe complessive affermava che le controdeduzioni sono condivisibili e pertanto si esprime parere favorevole al rilascio della VIA.
Provvedimento da ritenersi del tutto illegittimo per carenza di ogni motivazione e di adeguata interrelazione con il provvedimento istruttorio presupposto pesantemente critico sulla richiesta di VIA.
Ed ancora, lampliamento della discarica mediante realizzazione della Vasca V4 non venne autorizzato come modifica sostanziale dellA.I.A. esistente, per come previsto dall’art.5 comma 1 lettera I Bis del d.lgs 152/2006, bensì con provvedimento a se stante, giusto D.R.S. 23 dicembre 2009, n. 1362 (All.19), funzionario responsabile del procedimento ancora l’Architetto Gianfranco Cannova.
Tale escamotage comportava il mantenimento in vigore del precedente D.R.S. 268/2008, limitatamente alla quota parte di discarica che accoglieva le vasche VE, V1, V2 e V3 ed ai relativi impianti tecnologici (biogas, percolato, trattamento acque di prima pioggia, fitodepurazione). Ciò senza un accertamento circa la sufficienza di tali tipi di impianti a sopportare un aumento volumetrico degli ingressi, a fronte della realizzazione di una vasca di volumetria duplicata rispetto alle 3 preesistenti.
Lemissione di un nuovo provvedimento di A.I.A. è ad ogni modo difforme da quanto al tempo era stabilito dalla normativa al riguardo (D.Lgs. 59/2005), che definisce limpianto come lunità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nellallegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che fossero tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e potessero influire sulle emissioni e sullinquinamento.
Nel caso di specie, precisano i CC.TT. nominati, allesito dellanalisi della documentazione, è del tutto evidente che il complesso IPPC di riferimento fosse lintera discarica costituita da una o più vasche (VE, V1, V2, V3 e, quindi, anche V4) e dagli impianti tecnologici a servizio, gestiti, peraltro, da un unico soggetto.
Sul punto il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con una recente Circolare del 2016 (All. 72), ha chiarito che è possibile che diverse parti dellinstallazione, soggetta ad AIA ai sensi dellarticolo 6, comma 13, del D.Lgs. 152/06, siano gestite da diversi gestori. In tali casi, fermo restando quanto già chiarito al punto 1 del decreto 12422 del 17 giugno 2015 circa la possibilità di dotare di AIA ciascuna parte in occasione del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell’autorizzazione, è essenziale che i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria siano comunque applicati per ciascuna di tali parti, garantendo tra l’altro efficaci procedure di partecipazione del pubblico, l’applicazione delle migliori tecniche disponibili (impiantistiche, gestionali e di controllo) individuate con riferimento alle prestazioni dellintera installazione, la possibilità di disporre riesame, etc.
Tale precisazione non è che la logica conseguenza della necessità di garantire la sufficienza dellintero impianto a garantire la riduzione dellimpatto ambientale interamente considerato. Delle due luna, o la nuova vasca si considera come autonoma e soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale, garantendo, tuttavia, lautosufficienza dei presidi ambientali richiesti, o la si considera parte dellimpianto preesistente, ad esso potendosi rivolgere per la integrazione dei presidi necessari, previo aggiornamento delle condizioni che ne consentano lesercizio, anche nei confronti del nuovo ampliamento.
Nel caso di specie, dunque, si comprende come laddove lARTA avesse voluto mantenere separata la gestione della Vasca V4 dalle restanti parti di discarica (Vasche V1, V2, V3, VE), avrebbe necessariamente dovuto pretendere lapplicazione di tutti i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e quindi, prevedere la realizzazione e lesercizio di tutti gli impianti tecnologici (estrazione e trattamento del biogas, del percolato, delle acque meteoriche, ecc.) espressamente richiesti.
Ciò non è stato fatto, consentendo al contrario linstaurazione di un sistema di esercizio fondato su due diversi provvedimenti autorizzativi su una unica discarica:
il DRS 268/2008, concernente la porzione di discarica costituita dalle vasche VE, V1 e V2 in gestione post-operativa e la vasca V3 in gestione operativa, che contemplava limpianto di trattamento delle acque di prima pioggia, limpianto di fitodepurazione dei reflui civili, limpianto di trattamento del percolato e limpianto di recupero energetico del biogas;
il DRS 1362/2009 concernente lampliamento V4 della discarica di Siculiana nel quale con riferimento agli impianti tecnici funzionali alla gestione del percolato e del biogas prodotto faceva riferimento al collegamento agli esistenti impianti tecnici di presidio;
Lemissione di due distinti provvedimenti di A.I.A. nellambito di ununica installazione ancorchè gestita dal medesimo gestore, non soltanto era difforme da quanto previsto dalla normativa, ma avrebbe anche determinato linvio a trattamento di reflui prodotti da una parte di impianto – autorizzata con un provvedimento (DRS 1362/2009 per realizzazione Vasca V4) – agli impianti tecnologici autorizzati con altro provvedimento (DRS 268/08 per Ve, V1, V2, V3 e servizi tecnologici annessi ed autorizzati). Essendo stati emanati due provvedimenti autorizzativi distinti, e rimasti tali, lavvio dei reflui (biogas, percolato, etc.) prodotti dalla coltivazione della vasca V4, autorizzata con DRS 1362/2009, agli impianti installati e gestiti con DRS 268/2008, avrebbe necessitato che tali impianti fossero stati autorizzati alla gestione di rifiuti prodotti da terzi, cosa che non fu mai prevista.
Si condivide dunque la conclusione per cui ambedue i titoli autorizzativi siano da considerarsi viziati: Il DRS 1362/2009 perchè manca totalmente dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in merito allapplicazione delle migliori tecniche disponibili (impiantistiche, gestionali e di controllo) individuate con riferimento alle prestazioni dellinstallazione considerata, Il DRS 268/2008 perchè non contempla la possibilità di ricevere reflui da impianti terzi e, pertanto, lattività di gestione dei reflui prodotti nellambito della gestione della Vasca V4 (D.R.S. 1362/2009) deve intendersi avvenuta senza titolo autorizzativo.
Il livello di illegittimità ormai diventa tale che i fatti possono considerarsi tout court quali illeciti. Si assiste all’affastellamento di provvedimenti delle varie autorità, nella fattispecie dei vertici amministrativi dell’Assessorato Territorio e Ambiente, tutti minati alla base da profili di illegittimità, tutti orientati a convergere a garantire, sempre e comunque, alla CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. la gestione della discarica, senza il rispetto dei presidi di sicurezza richiesti, senza le legittime autorizzazioni, in un allargamento continuo, anch’esso illecito, delle dimensioni della discarica con contestuale grave violazione dei presidi di sicurezza per gli scarichi di refluo e di percolato e di emissioni illecite di biogas nel territorio, in piena, ed anche quì ancora più marcata, gestione “autonoma” e “privata” della discarica, con riferimento precipuo alle tariffe imposte per lo scarico ai Comuni.

8. L’IMPIANTO DI RECUPERO DEL BIOGAS E IL TRATTAMENTO DEL PERCOLATO
A ciò si aggiunga che, né dalla lettura dei vari provvedimenti autorizzativi, né da quella dei documenti progettuali presentati dal proponente, si riesce a comprendere se gli impianti di recupero energetico del biogas e di trattamento del percolato di cui al DRS 268/2008 fossero mai stati effettivamente realizzati o meno allepoca della richiesta di AIA per lampliamento della vasca V4.
La CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. nell’aprile 2012 (All.76) inviò una istanza di modifica non sostanziale diretta alla installazione di un impianto di recupero energetico biogas prodotto dalla vasca V4, documento da cui si evince che, almeno a quel momento, tale impianto non era stato installato, ma che ciò non aveva impedito il rilascio dell’AIA per la vasca V4 con il DRS 268/2008.
Parimenti nel settembre 2012 inviava un’ulteriore richiesta di modifica non sostanziale alla D.D.G. 1362/2009 (All. 78), relativa alla realizzazione ex novo di un impianto di trattamento del percolato prodotto dalla Vasca V4.
la Relazione Tecnica di accompagnamento riteneva come la più efficace gestione in loco del percolato [] consentirà, inoltre, di evitare il conferimento allesterno e il conseguente impatto ambientale provocato dal traffico veicolare dei mezzi (autocisterne) deputati al trasporto., ma ciò dava indiretta conferma che fino a quella data limpianto di trattamento del percolato di cui al D.R.S. 268/2008 e su cui si basava la fattibilità ed economicità del progetto sotteso alla richiesta di VIA e AIA per lampliamento della vasca V4 non era ancora stato realizzato.
Lacquisizione documentale (All. 79), permette di accertare che un impianto per il trattamento del percolato delle vasche ad oggi in gestione post operativa (V1-V2-V3-VE) è stato installato nel periodo luglio-dicembre 2012, ma per problemi di funzionamento non è mai entrato effettivamente in esercizio.
Peraltro, limpianto di trattamento del percolato proposto dalla Catanzaro Costruzioni nellambito della modifica non sostanziale alla D.D.G. 1362/09 citata, contemplava la produzione di significativi quantitativi di acqua depurata (oltre 15.000 m3/anno) che sarà scaricata nel rispetto della normativa vigente o che potrà, alloccorrenza, essere reimpiegata per la gestione operativa della discarica (abbattimento della polvere, lavaggio ruote, eventuale utilizzo nel contiguo impianto di compostaggio in fase di autorizzazione) risparmiando risorsa idrica ed ancora si prevede il rispetto dei limiti allo scarico già previsti nellAIA vigente al paragrafo 3.1.2 del Piano di Monitoraggio e Controllo (Tab. 3, allegato 5 per lo scarico in acque superficiali omissis un eventuale surplus di tali acque potrà alloccorrenza essere ceduta agli enti preposti al mantenimento o allincremento della vegetazione, o scaricata nel rispetto dei limiti imposti dallautorizzazione (D.R.S. 268/08).
Ma anche su questo punto il DRS 1362/2009 nulla autorizzava sugli scarichi di acque, rimandando agli impianti tecnologici autorizzati dal D.R.S. 268/08 e dati per esistenti e funzionanti.
Il D.R.S. 268/08 autorizzava lo scarico idrico legato unicamente allimpianto di trattamento delle acque di prima pioggia, individuando come limiti di riferimento quelli per lo scarico in acque superficiali, lo scarico del refluo proveniente dallimpianto di trattamento del percolato non era quindi autorizzato ed infatti, il provvedimento prescriveva che per tale refluo fosse messo in atto un pretrattamento depurativo che porti il livello di inquinamento di tali acque a valori rispondenti alla tabella 3 dellallegato 5 alla parte terza per gli scarichi in pubblica fognatura. Lacqua reflua così risultante andrà inviata alla vasca di equalizzazione dellimpianto di depurazione acqua, per subire il trattamento depurativo finale.
Le inottemperanze alle prescrizioni precedenti, in violazione delle norme di legge e di regolamento sin qui richiamate, e pregiudizievoli in termini di rispetto dellambiente e della salubrità ambientale non impedirono comunque allARTA, funzionario responsabile del procedimento sempre l’Architetto Gianfranco Cannova, l’emissione del provvedimento quale modifica non essenziale, prot. n. 68852 del 14 dicembre 2012 (All.80).
Si richiama quanto sopra sulla conseguenza delle dedotte illegittimità dei provvedimenti assunti nella gestione, conseguenzialmente illecita, della discarica.
9) INOTTEMPERANZA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO.
Sempre dalla documentazione acquisita si deduce che il problema della realizzazione e messa in esercizio di un impianto di trattamento del percolato prodotto dalla discarica in esame viene affrontato per la prima volta a seguito di specifica indicazione da parte di ARTA, che nel parere già citato prot. 73414 del 12 dicembre 2005(All. 47), precisava il corretto iter procedurale per poter procedere con la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato non precedentemente presente tra le opere indicate negli elaborati presentati.
In particolare, lEnte segnalava che “qualora il committente intenda realizzare limpianto di trattamento del percolato descritto nellelaborato [] tale impianto dovrà essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal DPR 12.04.1996 in quanto lo stesso non è compreso tra le opere valutate nel corso dellistruttoria relativa alla compatibilità ambientale per la Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi sita in C/da Materano nel Comune di Siculiana Ampliamento vasca n. 3.
Tale circostanza stadia già un dato: nellanno 2005, quando la discarica di Siculiana era operativa ormai da diversi anni, non era mai stato realizzato un impianto di trattamento del percolato, né tantomeno si era valutata la sua progettazione per la cui realizzazione dovranno passare poi molti anni.
Solo con la nuova istanza di AIA, formulata nel novembre 2007 (dopo due anni) si ha la proposizione del primo progetto per limpianto di trattamento del percolato di discarica, approvato con D.R.S. 268/2008. Tale progetto non autorizzava lo scarico diretto delle acque trattate dallimpianto del percolato, prescrivendo che le stesse venissero pre-trattate per rientrare allinterno dei limiti di cui alla Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in pubblica fognatura per il successivo loro trasferimento allimpianto di trattamento delle acque di prima pioggia, per subire il trattamento depurativo finale, funzionale al successivo scarico sul suolo.
Nonostante tale provvedimento autorizzativo, la CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. non procedette mai alla realizzazione di detto impianto per come emerge dalla relazione tecnica allegata alla successiva istanza di AIA per lampliamento della discarica mediante la realizzazione della Vasca V4.
Detta relazione fa, infatti, riferimento alla necessità di realizzare limpianto di trattamento del percolato e ne promuove lutilità segnalando che linserimento, allinterno del perimetro della discarica, di un impianto di trattamento del percolato prodotto dalle vasche in gestione post-operativa, dalla vasca V3 e successivamente dalla vasca V4 permetterà di ottenere un rilevante risultato sotto il profilo dei minori costi che i conferitori sono chiamati a sostenere.
Dai pozzetti di raccolta il percolato viene prelevato mediante pompe sommerse e convogliato nei silos e nella vasca di stoccaggio (presidi già esistenti nella discarica contrada Materano) al fine di sottoporlo a un trattamento, basato sul principio dellevaporazione sottovuoto, presso limpianto di servizio, la cui realizzazione è stata approvata con DRS 268/2008 dellARTA Sicilia. La Planimetria generale rete raccolta del percolato (All. 73),facente parte della documentazione allistanza di AIA, presentata dal proponente nel 2009, vede effettivamente il posizionamento dellimpianto nellarea di competenza del D.R.S. 268/2008, ovvero al di fuori della Vasca V4 e, dunque, presuppone la realizzazione di un complesso sistema di tubazioni che avrebbero dovuto portare il percolato dalla Vasca V4 allimpianto.
Anche tale progetto, pur approvato nellemesso D.R.S. 1362/2009 tuttavia, non trovò esecuzione, in considerazione del fatto che nel settembre 2012, il gestore IPPC presentò una richiesta di modifica non sostanziale (All. 78) del D.R.S. 1362/2009, concernente la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato prodotto dalla vasca V4 (All. 80), recante la descrizione di una configurazione impiantistica della discarica ivi compresa la porzione autorizzata con DRS 268/2008 relativa alle vasche VE, V1, V2 e V3 sostanzialmente difforme rispetto alla precedente versione allegata allistanza del 2009, ciò a significare che a quella data il gestore non aveva ancora neppure realizzato i collegamenti idraulici proposti nella richiesta di AIA del 2009 per il trasferimento del percolato dalla V4 allimpianto autorizzato con D.R.S. 268/2008, sebbene la realizzazione e la gestione dellimpianto di trattamento del percolato, suggerita nel 2005, presa in considerazione dal gestore nel 2007, fosse stata autorizzata già con D.R.S. 268/2008, in evidente inadempienza alle prescrizioni formulate nei D.D.R. 268/2008 e 1362/2009.
Ancora, nel gennaio 2016, il gestore IPPC presentò una nuova richiesta di modifica non sostanziale (All. 83) del D.R.S. 1362/2009 e del provvedimento di autorizzazione della modifica non sostanziale n. 68852 del 2012. Il gestore, questa volta, proponeva di variare le modalità operative di trattamento del percolato segnalando che lo svolgimento della fase di avviamento dellimpianto nella configurazione del ciclo di trattamento così per come progettata e realizzata, ha messo in evidenza alcune carenze progettuali, nella fattispecie dei cicli di trattamento del pergolato e del concentrato osmotico che al fine di procedere alla messa in esercizio/regime dellimpianto conseguono alla previsione delle modifiche non sostanziali descritte nel seguito.
Da tale assunto si deduce chiaramente che, ben sette anni dopo lemissione del D.D.R.1362/2009 e quattro anni dopo la prima richiesta di modifica non sostanziale, limpianto di trattamento del percolato nel 2016 era ancora in fase di avviamento.
Del resto, dallanalisi della documentazione acquisita, si comprende altresì come il gestore non avesse ancora realizzato o comunque messo in esercizio neppure limpianto di trattamento del percolato di cui al D.R.S. 268/2008, in quanto, un impianto per il trattamento del percolato delle vasche ad oggi in gestione post operativa (V1-V2-V3-VE) risulta sia stato installato nel periodo luglio-dicembre 2012, ma per problemi di funzionamento non è mai entrato effettivamente in esercizio (cfr. All. 79).
A fronte di tale ultima richiesta di modifica non sostanziale (All. 83), lARTA comunicò al gestore, con nota prot. n. 9642 del 3 marzo 2016 (All. 84) a firma del Dott.Marcello Vento, lapprovazione delle modifiche proposte, con ciò sostanzialmente autorizzando, come modifiche non sostanziali, la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento del percolato e quello del biogas, senza la previa e necessaria valutazione di impatto ambientale, pur comportando tali modifiche effetti sostanziali in quanto creavano nuovi punti di emissione in atmosfera e sul suolo.
A tutti gli effetti una gestione “in House” della CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l., ormai in grado di fare e disfare, più propriamente disfare, a proprio piacimento, nell’inottemperanza seriale ad ogni misura prescrittiva, in un costante crescendo che ha accompagnato lintera evoluzione della discarica di Siculiana. Così come emerge anche la costante inottemperanza, da parte degli Enti a ciò preposti, organi di controllo (ARPA) e organi di amministrazione, principalmente dell’Assessorato Territorio e Ambiente nelle persone dei funzionari a ciò preposti, individualmente sopra nominati, e nell’obiettivo duro e puro del raggiungimento di una gestione economicamente sempre più fiorente e, contestualmente ed amaramente, sempre più inquinante e devastante per le piegate popolazioni del territorio.
10) INOTTEMPERANZA NEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI.

Anche la necessità di procedere con la realizzazione dellimpianto di trattamento dei rifiuti urbani compare già nel primo parere di compatibilità ambientale del 4 agosto 2005, prot. n. 48914, in merito alla compatibilità ambientale dellampliamento della Vasca V3 della discarica di c.da Materano, parere che lARTA condizionò alla realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati, così come previsto nel Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili, adottato con ordinanza commissariale n. 1260 del 30.09.2004, modificato dalla nota del 11.07.2005, prot. n. 16200 A2, del Commissario Delegato per lEmergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia.
A fronte di tale condizione, la CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. con nota n. 73414, del 12 dicembre 2005 (All. 47) trasmise effettivamente agli Enti richiedenti il proprio Progetto, la cui mera previsione come più volte è sembrato accadere venne forse percepita dallEnte quale avveramento della condizione, in quanto gli consentì il rilascio del D.D.G. 1383/2006. È necessario, tuttavia, attendere fino al settembre 2007 ovvero quasi un anno dopo lemissione dellatto autorizzativo per avere nuovamente notizie dellimpianto RUB sino ad allora, dunque, mai portato in esecuzione.
Con nota ARRA del 7 settembre 2007 (n. 25256 – All. 55),la Regione avvedutasi evidentemente della persistente carenza, reiterò al gestore la necessità di realizzare lampliamento della vasca V3 e correlare ad esso lutilizzo dellimpianto di trattamento dei RUB.
Anche a fronte di tale reiterata richiesta, tuttavia, la condotta del gestore è stata ancora inadempiente e anziché dare esecuzione, infatti, al progetto a suo tempo presentato, la CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. trasmise allEnte Regionale una istanza di Modifica non sostanziale dellAIA (nota 15 novembre 2007, prot. n. 895 – All. 56) con la quale proponeva la sostituzione dellimpianto progettato, approvato, prescritto nel provvedimento autorizzativo e mai realizzato, con un impianto di trattamento diverso mediante triturazione.
Tale richiesta di Modifica Non Sostanziale, venne tra laltro, inspiegabilmente accantonata allorché, una decina di giorni dopo, il 27 novembre 2007, la stessa Catanzaro Costruzioni S.r.l. formulò una nuova domanda di AIA ai sensi dellart. 5 del DLgs 59/2005, completa di relativa richiesta di contestuale procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, funzionale alla necessità di aumentare la capacità produttiva dellimpianto con lampliamento volumetrico della vasca V3, già autorizzata con D.D.G. 1383/2006 da 480.000 m3 a 1.240.000 m3, in cui si contemplava la realizzazione di un impianto di tritovagliatura al posto di quello di trattamento dei rifiuti biodegradabili.
Nonostante levidente e sfacciata inottemperanza delle prescrizioni richieste con i precedenti D.D.R., nonostante lo vedremo lassoluta insufficienza della procedura proposta rispetto alla esigenza di trattamento dei rifiuti indifferenziati avanzata e resa obbligatoria con ordinanza commissariale n. 1260 del 30.09.2004, successivamente reiterata, la domanda di AIA verrà accolta con lemanazione del D.R.S. 268/2008.
Ma neppure tale trattamento, verrà messo in opera, considerato che con la nota 11 marzo 2009, prot. 232 (All. 64) lo stesso gestore comunicava agli Enti competenti che limpianto di pre-trattamento conforme allAIA di cui al DRS 268/08 verrà attivato a partire dal 1° luglio 2009.
Al riguardo occorre specificare che, nel luglio 2008 lARRA, in definitiva applicazione di quanto disposto dallart. 7 del D.Lgs. 36/2003 e di quanto, peraltro, già prescritto nellambito del provvedimento della D.D.G. 1383/2006, emise la Circolare 25 luglio 2008 (All. 62), in cui faceva presente, che dall1 gennaio 2009 tutti gli impianti di discarica devono prevedere il trattamento dei rifiuti urbani in discarica. [] Si chiede pertanto allautorità competente di inserire nelle prescrizioni di tutte le autorizzazioni da rilasciare la redazione di un apposito progetto [] mentre per quelle rilasciate di emettere un apposito provvedimento, se necessario, per imporre tali prescrizioni, conformemente alle prescrizioni del programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili adottato con Ordinanza Commissariale n. 1133/2006.
A precisazione e completamento di detta disposizione, nel giugno 2009, il Ministero dellAmbiente emanò una Circolare (All. 67) in cui precisava come la tritovagliatura con deferrizzazione fosse da considerarsi trattamento residuale. Esso, infatti, veniva giudicato idoneo a ridurre il volume specifico dei rifiuti ed a separare alcune frazioni merceologiche, ammettendo, solo nel caso in cui la capacità degli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB), a livello dei vari Ambiti Territoriali Ottimali (c.d. ATO), non si fosse rivelata sufficiente a coprire lintero fabbisogno, in via del tutto provvisoria e nelle more della completa realizzazione dellimpiantistica di piano, i rifiuti urbani avrebbero potuto essere conferiti in discarica previo trattamento in impianti di tritovagliatura (purché questi ultimi consentissero il recupero di alcune frazioni merceologiche, quali i metalli).
Limpianto proposto da CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L., dunque, ed approvato con il D.R.S. 8 aprile 2008, n. 268, coscientemente (in quanto fu oggetto di trattazione nel Rapporto Istruttorio rilasciato nel 2008 – All. 58) non prevedeva alcuna sezione di deferrizzazione. Esso era dunque non conforme a quanto indicato nella richiamata Circolare.
Nel marzo 2009 lARRA, con nota 4 marzo 2009, prot. n. 8978 (All. 63), tentò linterlocuzione con il gestore della discarica, invitandolo a proporre soluzioni, anche tecnologiche, per ottimizzare i processi di smaltimento previo trattamento di cui allart. 7 del D.Lgs. 36/2003.
In risposta a tale sollecitazione, tuttavia, la CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. inviò ad ARRA e ARTA Sicilia la nota sopra richiamata (n. 232 di prot. del 11 marzo 2009 – All. 64), individuando il termine ultimo all1 luglio 2009 per lattivazione dellimpianto di pretrattamento dei rifiuti prescritto nellambito del D.R.S. 268/08.
La circostanza avrebbe dovuto palesare agli Enti riceventi il fatto inequivocabile che ad un anno dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (dellaprile 2008), il gestore non aveva ancora realizzato alcun impianto di trattamento, tanto meno quello richiesto dalla legge, prescrizione imposta ai fini della validità dellAutorizzazione Integrata sin dalla realizzazione del primo lotto (D.D.G. 2006) la cui inottemperanza, ancora una volta veniva ignorata dalla Regione, per cui, quindi, la gestione era da intendersi, a quel momento, del tutto illegittima, cioè illecita, ma nessun intervento è stato adottato a fini di rientro nella legalità.
Anche il 2009 non sarà lanno giusto per la realizzazione dellimpianto di TMB imposto, in quanto rilevano i CC.TT. del P.M. – dallanalisi della documentazione acquisita, presso il gestore e presso gli enti pubblici competenti, non vè alcun atto (es. verbale di sopralluogo, verbale di collaudo, etc), emesso dagli Enti preposti, che possa confermare leffettiva installazione dellimpianto di tritovagliatura in luogo del previsto impianto di trattamento RUB. Si vedrà appresso che lo stesso viene poi collocato in zona non contigua, nè tecnicamente connessa con la discarica.
La sostanziale assenza persiste anche negli anni successivi, confermata dalle interlocuzioni successivamente intercorse dai medesimi protagonisti.
In particolare, il 10 ottobre 2013, una disposizione del commissario delegato per lemergenza rifiuti in Sicilia n. 857 in aderenza allOPCM n. 3887/2010 e al D.L. 43/2013, stabilì che i gestori di discariche in esercizio alla data del 6 agosto 2013 con volumetria residua significativa, ma con AIA non contenente alcun espresso riferimento alla modalità di pretrattamento dei rifiuti indifferenziati ed alla relativa impiantistica, erano obbligati alla presentazione di istanza di modifica sostanziale di adeguamento dellimpianto ai sensi dellart. 29 ter del D.Lgs. 152/2006, inserendo le opere necessarie a garantire adeguato trattamento del rifiuto preventivo alla deposizione in discarica, finalizzato alla selezione e stabilizzazione della frazione organica.
In apparente ottemperanza a quanto previsto, la CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. nel dicembre 2013 presentò istanza di AIA (All. 85) con contestuale richiesta di VIA per le opere e le attività sottese ad una Piattaforma Integrata per il Trattamento dei Rifiuti non Pericolosi Sezione di Trattamento Meccanico e Biologico del Rifiuto Urbano Indifferenziato da allocare in agro del territorio del Comune di Siculiana (AG), allinterno del più ampio contesto dellimpianto per il trattamento dei rifiuti non pericolosi di titolarità della Catanzaro Costruzioni, giusto DRS 23.12.2009 n. 1362”
Listanza di AIA prodotta dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l. venne avanzata ai sensi dellart. 29-ter D.Lgs 152/2006 Domanda di autorizzazione integrata ambientale, essendo limpianto in esame dislocato esternamente al perimetro della discarica. Il relativo progetto venne, quindi, sottoposto a VIA ed il relativo procedimento portò allemissione della D.D.G. 22 dicembre 2014, n. 1233 (All. 20), a firma del dirigente Dott. Giorgio D’Angelo, concernente un giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni.
Con provvedimento D.D.G. 13 ottobre 2015, n. 1651 (All. 21), venne, poi, rilasciata lAutorizzazione Integrata Ambientale dellimpianto di trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili, autorizzazione che, ancora una volta, presenta le medesime problematiche dei precedenti provvedimenti rilasciati alla CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., ovvero mancata presa in considerazione delle inottemperanze alle prescrizioni precedenti o, comunque, superamento delle stesse, sulla base di considerazioni non documentate e/o fuorvianti.
Dalla lettura dellatto, si comprende linteresse dellEnte alla realizzazione dellimpianto ed, in ragione della ritenuta sua pubblica utilità, lindifferibilità ed urgenza dellopera, valutata come improcrastinabile, che fa sì che il provvedimento autorizzativo imponga, per la prima volta, una tempistica, concedendo al gestore un termine di 30 gg per la presentazione del Progetto Esecutivo.
Una decina di giorni dopo lemissione del provvedimento D.D.G. 1651/2015 contenente le indicate prescrizioni, tuttavia, la CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. trasmise alla Regione una nota (All. 87) finalizzata a sospendere i termini indicati per la presentazione del Progetto Esecutivo. Le motivazioni addotte ai fini della richiesta sospensione furono, da un lato, la complessità del Progetto, ma soprattutto la constatazione che lAllegato 2 del provvedimento autorizzativo formulato consisteva in un parere alle immissioni in atmosfera relative ad altro e diverso impianto (impianto di compostaggio e produzione di fertilizzanti nel Comune di Melilli): la portata di tale inesatta previsione scrive il gestore impedisce, allo stato, la stesura della progettazione esecutiva.
A fronte di tale riconoscibile e scusabile errore in cui incorse lEnte Regionale, nellemanare il provvedimento D.D.G. 10 novembre 2015, n. 1946 (All.22), di modifica e rettifica del precedente, veniva concesso al gestore un termine di 50 giorni in luogo dei precedenti 30 per la trasmissione del progetto esecutivo.
Ma anche con tale ampliamento della tempistica concessa, il gestore non ottempererà a quanto impostogli, né tale inottemperanza produrrà alcuna conseguenza sanzionatoria.
Con Verbale del 21 dicembre 2015 (All. 90), la Regione Siciliana eseguì la verifica della ottemperanza alle prescrizioni imposte. Emersa, dunque, la difformità tra i tempi imposti dallatto autorizzativo per la realizzazione dellimpianto e quelli proposti dal proponente che venivano individuati in almeno 18 mesi come da crono programma esibito, lEnte affermò ugualmente di ritenere assolta la verifica di ottemperanza,con la sola esclusione della prescrizione n. 40 dellart. 4 del DDG 1651 del 13.10.2015 e succ. modif. che risulta, nella previsione dei tempi di esecuzione, non ottemperata rispetto a quanto proposto dallart. 6 dello stesso DDG.
A tal riguardo, lEnte segnalava che, ai sensi dellart. 6 seguirà comunicazione con la quale sarà dato, tra laltro, riscontro in merito alla difformità rilevata.
Non vè traccia agli atti, né della nota di riscontro ai sensi dellart. 6, né di conseguenze alla rilevata difformità, ma soprattutto, non vi sarà traccia di lì ai 18 mesi successivi, neppure dellesecuzione del progetto esecutivo autorizzato.
Pochi mesi dopo, in data 27 giugno 2016, la CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. formulò piuttosto nuova istanza di Modifica Sostanziale del D.R.S. 1362/2009 (All. 91). Con detta nota, in apparente ottemperanza allOrdinanza del Presidente della Regione del 7 giugno 2016, n. 5/Rif. (All. 23), che venendo incontro alla società, aveva segnalato lesigenza di individuare per la discarica di c.da Materano una soluzione integrativa transitoria al fine di superare le condizioni di criticità presenti, il gestore IPPC propose la riconversione della Sezione di T.M.B. autorizzata e mai attuata, con una nuova e più flessibile Sezione di T.M.B. con tecnologia di biostabilizzazione a biocelle ed una maggiore capacità di trattamento rispetto a quello già autorizzato.
Anche in questo caso, piena disponibilità. LARTA Sicilia prescriveva, in sede di Conferenza dei Servizi del 19 luglio 2016, lassoggettamento dellistanza alla Verifica di Assoggettabilità alla VIA ai sensi dellart. 20 del D.Lgs. 152/2006 e la Catanzaro Costruzioni S.r.l. trasmise la relativa istanza in data 25 luglio 2016 (All. 92).
Nel frattempo, con Ordinanza contigibile ed urgente ai sensi dell’art.191 comma 1 D.Lgs 152/2006 del Presidente della Regione On. Rosario Crocetta del 20 luglio 2016, n. 10/Rif (All. 25), facente capo ai poteri di intervento speciali consegnati dalla legge ai rappresentanti locali, e nei casi di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, quando non si possa altrimenti provvedere, si autorizzava il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana, in deroga alle disposizioni vigenti, con la realizzazione e la gestione di un impianto provvisorio di biostabilizzazione conforme a quanto proposto dalla Catanzaro Costruzioni con nota del 16 luglio 2016 (All. 93).
Si trattò di un impianto mobile di tritovagliatura con successiva selezione della frazione secca e di quella umida per il successivo conferimento in un sistema di biostabilizzazione mobile in sacconi posizionato su una porzione della vasca V4 ancora in coltivazione. Tale impianto mobile e transitorio in realtà, unico e solo impianto di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato che conobbe la discarica – fu collocato nel sito di discarica autorizzato con DRS 1362/2009, ma lo stesso non è collocato in zona contigua alla discarica nè è tecnicamente connesso con essa appare pertanto problematico il suo effettivo ed efficace funzionamento quale sistema di pretrattamento dei rifiuti con sezione di deferrizzazione per come voluto dalla norma.
Giova rilevare come l’ordinanza contigibile ed urgente si attesta come un provvedimento eccezionale, in grado di derogare a norme di legge, assunta dagli organi a ciò autorizzati in presenza di gravi ed eccezionali esigenze.
Nellagosto 2016, la Catanzaro Costruzioni presentò due istanze di Modifica Sostanziale del D.R.S 1362/2009 funzionali allaumento della capacità produttiva dellimpianto provvisorio di tritovagliatura e biostabilizzazione (All. 95 e 96) con conseguente proroga delle tempistiche di concessione deroga a questo impianto, fino al 1° maggio 2017 attuate altresì con ordinanze contingibili ed urgenti.
Appare di tutta evidenza che il potere di intervento con ordinanze contigibili ed urgenti da parte del Presidente della Regione, quale commissario nominato dal governo sul tema di rifiuti, è esercitabile su altre premesse per i casi di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Nel caso di specie invero trattavasi di soccorrere una società persistentemente inadempiente da oltre un decennio a tutte le disposizioni a tutela dell’ambiente e al cui rispetto era subordinata la proroga delle autorizzazioni per l’esercizio della discarica. A ciò avrebbe dovuto conseguire una attività sanzionatoria e non le due ulteriori ordinanze contigibili ed urgenti per il mantenimento della discarica in esercizio in permanente regime derogatorio al regime ordinario, pur con le gravi e persistenti inottemperanze sopra rilevate.
Per tale motivo le due ordinanze indicate si appalesano come illegittime, e come ulteriori provvedimenti di favor che permettevano alla CATANZARO COSTRZIONI s.r.l. di continuare l’attività, in quelle condizioni, fino al 31 maggio 2018, data ultima fornita alla CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. per ladeguamento, con la conseguenza che da tale data, venendo meno la reiterazione dellintesa da parte del Ministero dellAmbiente, il gestore non ha più potuto esercire limpianto TMB provvisorio autorizzato in via straordinaria ai sensi dellart. 191 del D.Lgs. 152/2006.
Ciò ha comportato, di fatto, la mancata accettazione dei rifiuti urbani indifferenziati e, dunque, la definitiva e insuperata inottemperanza alle Autorizzazioni sino ad allora rilasciate.
11) GLI SCARICHI IDRICI DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI:
violazione degli Artt. 103 e 137 co. 11 d.lgs 152/06.
Gli accertamenti topografici effettuati sui luoghi con luso di droni ad opera del collegio di periti del P.M. e i successivi dati metrici elaborati, permettevano di rilevare unaltra anomalia che mina la legittimità delle autorizzazioni nel tempo rese allimpresa gestore di IPPC, in relazione ad altra problematica rilevante ovvero, quella relativa agli scarichi idrici delle acque reflue provenienti dai vari impianti di trattamento.
Il primo parere di compatibilità ambientale rilasciato in relazione alla discarica in di c.da Matarano, provvedimento 4 agosto 2005, prot. n. 48914 (All. 16), su cui si basa la prima Autorizzazione Integrata Ambientale, D.D.G. 4 dicembre 2006, n. 1383 (All. 17), non effettuava valutazioni in merito ad impianti tecnologici e di trattamento ed ai conseguenti scarichi idrici, ad eccezione della gestione delle acque meteoriche di ruscellamento per le quali veniva prescritta una gestione analoga al percolato, laddove fossero venute a contatto con i rifiuti della discarica. Nella successiva nota prot. n. 73414 del 12 dicembre 2005 (All. 47), concernente lottemperanza alle prescrizioni di cui al citato parere di compatibilità. LARTA chiariva che qualora il committente intenda realizzare limpianto di trattamento del percolato descritto nellelaborato 6.1 Relazione Tecnica, capitolo 3, paragrafo 3.3, tale impianto dovrà essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal D.P.R. 12.04.1996 in quanto lo stesso non è compreso tra le opere valutate nel corso dellistruttoria relativa alla compatibilità ambientale.
Nonostante il parere di compatibilità non contemplasse alcuno scarico idrico, la conseguente D.D.G. 4 dicembre 2006, n. 1383, autorizzava la realizzazione di un impianto per la gestione delle acque di prima pioggia con relativo scarico idrico, oltre che di un impianto di fitodepurazione per la gestione degli scarichi dei servizi igienici. In questo caso, nellAllegato 1 alla D.D.G., facente parte integrante del provvedimento di AIA, si precisava che “le acque meteoriche di prima pioggia vanno raccolte ed inviate ad un impianto di trattamento depurativo di tipo biologico in grado di rispettare i valori limite previsti dalla tab. 4 dellall. 5 del D.Lgs. 152/09, come trasposto nel D.Lgs. 152/2006.
Dunque, ferma lillegittimità di una autorizzazione che eccede gli argini della istanza che vi ha dato origine e delle sue stesse premesse, nella prima parte di essa correttamente lente individua per lo scarico i limiti di cui alla Tabella 4, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 riferiti agli scarichi sul suolo. Poco dopo, tuttavia, lo stesso Ente fornisce unindicazione, di difficile interpretazione. Esso prosegue rilevando che lo scarico delle acque reflue depurate, fermo restando lobbligo dellosservanza della tab. 4 sopracitata, dovrà rispettare, quale limite inderogabile, i limiti di cui alla tab. 3 dellall. 5 del D.Lgs. 152/99, così come trasposto nel D.Lgs. 152/06.
Appare lampante la contraddizione di tale disposizione, che con riferimento ad uno scarico, prima individuato come scarico sul suolo, dunque, sottoposto ai limiti di cui alla tabella 4 dellallegato 5 del d.lgs. 152/06, dispone come inderogabili i limiti, meno stringenti, degli scarichi su un corpo idrico recettore, indicando la tabella 3 dello stesso decreto.
Il presupposto fattuale dal quale ricavare la normativa (tabella 3 o tabella 4 dellallegato 5 del d.lgs. 152/99), applicabile al caso di specie, sembrerebbe, tuttavia, emergere con chiarezza dai successivi provvedimenti.
In particolare, il Rapporto Istruttorio di VIA prot. n. 413 del 4 marzo 2008 (All. 58), propedeutico alla valutazione della domanda di AIA per lampliamento delle volumetrie di coltivazione della vasca V3, successivamente concesso con D.D.G. 268/2008, fa più volte riferimento allassenza di corpi idrici ricettori nellarea destinata alla discarica, specificando che il progettista dichiara che dallesame della carta idrogeologica risulta che nessun corso dacqua principale [] ricade nelle vicinanze del sito.
E, dunque, lo stesso progettista che nella Relazione Tecnica facente parte della domanda di VIA e AIA presentata dalla Catanzaro Costruzioni S.r.l. nel novembre 2007 (All. 61), al Capitolo 4.10 Idrologia superficiale, fa presente che “dal punto di vista idrografico, larea di discarica non è interessata da alcun corso dacqua ed ancora, al Capitolo 6.3.5, che “nellintorno della discarica non esistono corsi dacqua superficiali, esiste, a valle dellimpianto, solo un modesto impluvio naturale verso il quale confluiscono le acque raccolte dal canale di gronda. Per tale motivo, solo in corrispondenza di eventi piovosi particolarmente intensi, sarà opportuno prelevare campioni dacqua di ruscellamento superficiale nellimpluvio ed analizzarla per rilevare eventuali interazioni anomale tra la massa di rifiuti e lambiente circostante; in caso di assenza di acque superficiali si provvederà, secondo la cadenza stabilita dalla Tabella 3, al prelievo del terreno dellimpluvio in due punti distinti: uno a monte e laltro a valle della discarica.
È,dunque, quanto mai evidente e noto sia al progettista che agli Enti preposti al controllo che, non essendo presenti corpi idrici intorno alla discarica, qualunque scarico idrico dovrebbe essere considerato come scarico idrico su suolo e, di conseguenza, dovrebbero essere presi in riferimento i valori limite di cui alla Tabella 4, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.
Nonostante la riportata logica evidenza dellassunto, il provvedimento emesso dallEnte regionale D.D.G. 268/2008, firmato dall’Ing.Vincenzo Sansone, prescrive il rispetto dei limiti per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque prodotte dallimpianto di trattamento del percolato affermando letteralmente: “tali acque andranno trattate in specifico impianto di depurazione ed inviate successivamente allimpianto di depurazione acque, o si dovrà prevedere un pretrattamento depurativo che porti il livello di inquinamento di tali acque a valori corrispondenti alla tabella 3 dellallegato V alla parte terza per gli scarichi in pubblica fognatura omissis (All. 57).
Medesima incoerenza la ritroviamo nel procedimento propedeutico alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione della nuova vasca V4, rispetto a provvedimento da esso originato.
Il Rapporto Istruttorio di VIA prot. 1435 del 29 settembre 2009 (All. 69),non contemplava scarichi idrici, né altre emissioni, in quanto, tra laltro, i reflui prodotti dalla coltivazione della vasca V4 erano, da progetto, destinati ad essere trattati negli impianti realizzati ed autorizzati con il D.R.S. 268/2008. Come già riferito, infatti, nellambito della domanda di AIA (All. 73) il proponente aveva affermato che il progetto non avrebbe previsto la realizzazione di alcun impianto tecnologico per il trattamento di percolato e biogas essendo questi ultimi già presenti ed autorizzati nellambito del 268/2008. Daltra parte, e come sopra più dettagliatamente riportato, dalla documentazione acquisita limpianto per il trattamento del percolato delle vasche ad oggi in gestione post operativa (V1-V2-V3-VE) è stato installato soltanto nel periodo luglio-dicembre 2012, ma per problemi di funzionamento non è mai entrato effettivamente in esercizio.
Solo successivamente al rilascio della AIA, CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. inizia a presentare una serie di richieste di modifiche non sostanziali del D.R.S. 1362/2009 per la realizzazione, tra laltro, di un impianto di trattamento del percolato, funzionale ad abbattere i costi legati allo smaltimento dello stesso.
Analizzando il progetto di modifica, non può non evidenziarsi come limpianto di trattamento del percolato proposto aveva una configurazione ed un principio di funzionamento sostanzialmente diversi da quello autorizzato in precedenza nel D.R.S. 268/2008 e, per quanto qui di primario interesse, proponeva lo scarico diretto delle acque trattate da tale impianto nel rispetto dei limiti per lo scarico in corpo idrico superficiale (tab. 3 alle. 5 d.lgsl. 152/06).
Ciononostante, ARTA, con gravissima negligenza quantomeno,approvò anche tale richiesta di modifica non sostanziale e, quindi, la previsione di scarico di 15.000 m3/anno di acque reflue, individuando per queste i limiti previsti per lo scarico in acque superficiali, nonostante lo scarico avvenisse, di fatto, sul suolo e, soprattutto, in difetto di una Valutazione di Impatto Ambientale che ne valutasse gli effetti.
Anche nel 2015, in occasione del rilascio dellAutorizzazione Integrata Ambientale per limpianto di trattamento dei rifiuti urbani bio degradabili (mai realizzato), giusto D.D.G.13 ottobre 2015, n. 1651 (All. 21), il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dellAcqua e dei Rifiuti dellAssessorato Regionale dellEnergia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nella persona del dott. Gaetano Capilli, autorizzava allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale(art. 4, punto 37, DDG 1651/2015).
Ciò avveniva, nonostante la nota del Dipartimento Regionale Tecnico Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento UO 7 Consolidamento Opere idrauliche, prot. n. 66547 dellaprile 2015 che attestava quella come: “area non attraversata da corsi dacqua, ma è interessata da incisioni di modestissima entità, non denominate e non rappresentate nella planimetria catastale.
A prescindere dalle indicazioni univoche da sempre fornite, tanto dal gestore nelle relazioni tecniche allegate alle istanze, quanto dallEnte o dagli Enti di controllo nei rapporti istruttori prodromici al rilascio di AIA e VIA, la circostanza dellassenza di corpi idrici ricettori nella zona occupata dalla discarica di rifiuti urbani di c.da Materano è fatto indiscutibile e indiscutibilmente accertato dagli operanti di P.G., oltre che dai CC.TT. incaricati dal P.M. nel presente procedimento.
In particolare, dallesame del foglio dimpianto originale Fg. X del Comune di Siculiana a scala 1:4000 (fornito da Agenzia delle Entrate – Direzione Generale di Roma) (All. 115), gli unici corsi dacqua superficiali, più vicini allimpianto sono quattro e sono: un ruscello che attraversa la particella 15 e la particella 12, sino al confine con il foglio XII del Comune di Siculiana, che scorre ad una distanza di circa 1 Km in direzione sud rispetto allarea occupata dalla discarica; un canale che attraversa la particella 7, che scorre ad una distanza di circa 1 Km in direzione est rispetto allarea occupata dalla discarica; un ruscello che attraversa la particella 16 sino al confine con il foglio XII del Comune di Siculiana che scorre ad una distanza di circa 1,5 Km in direzione sud rispetto allarea occupata dalla discarica; il fiume Canne che lambisce la particella 23 in prossimità dei confini tra il foglio X, il foglio XIII ed il foglio XVI del Comune di Siculiana e scorre ad una distanza di circa 2Km in direzione sud-est rispetto allarea occupata dalla discarica.
A maggiore conferma di quanto appena riportato, gli operanti di P.g. del N.O.E. di Palermo interloquendo con lUfficio del Genio Civile di Agrigento acquisivano ancora certezza che in corrispondenza delle coordinate indicate, non risultavano esservi corsi dacqua superficiali inscritti nellElenco Ufficiale delle Acque Pubbliche (cfr. note Genio Civile di Agrigento All.ti122 e 123).
LUfficio interpellato, inoltre, segnalava la presenza a circa settanta metri dal sito dei valloni Galua e Fosso del Pantano, non inseriti nellElenco Ufficiale delle Acque Pubbliche della Provincia di Agrigento.
La ricognizione dei luoghi compiuta dai CC.TT. del P.M., permetteva di fatto di accertare che due correnti di scarico provenienti dallimpianto si effettuavano allinterno di un canale artificiale realizzato lungo il perimetro della discarica Vasca V4 al fine di regimentare le acque meteoriche che, da monte, potrebbero interagire con la stessa vasca di sedime dei rifiuti e le infrastrutture annesse (aree parcheggio, uffici, impianti). Detto canale va poi a confluire in una sorta di impluvio che si congiunge con altro di dimensioni maggiori che, costeggiando la vasca V3, prosegue per diverse centinaia di metri verso valle.
Ambedue tali impluvi non hanno, per quanto constatato, caratteristiche di corso dacqua superficiale: il primo, che si diparte subito dopo il canale artificiale di regimentazione delle acque meteoriche, sembrerebbe realizzato artificialmente, attraverso opere di scavo utili a collegarsi al secondo che evidenza pendenze verso valle.
Si considerano acque superficiali idonee a ricevere scarichi tutti quei sistemi idrici di una certa dimensione ed importanza nei quali sia presente acqua corrente anche nei periodi di massima siccità. Tale condizione è da ritenersi indispensabile per evitare impaludamenti e ristagni che provocano inconvenienti igienico-sanitari e situazioni di degrado ambientale oltre che frequenti esalazioni maleodoranti.
Non possono quindi essere considerati corpi idonei ad accettare gli scarichi le scoline stradali, i fossi poderali o interpoderali, gli scoli consorziali o altre reti drenanti che veicolano acque solo in seguito ad eventi meteorici.
La sintesi finale: Ancora una ennesima grave violazione nella gestione della discarica di c/da Matarano da parte della CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. nella fattispecie la violazione dell’art.103 D.Lgs 152/2006 che vieta lo scarico di reflui sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e ciò con tutte le conseguenze in tema di inquinamento ambientale verificatesi.

12. LA TITOLARITA DELLE AREE OVE RICADE LIMPIANTO DI DISCARICA: mancanza di legittimazione soggettiva e occupazione abusiva di suolo pubblico.
Come inizialmene riportato, la discarica per rifiuti non pericolosi di C.da Matarano, sorge in un contesto collinare isolato, al di fuori del centro abitato e si estende tra i Comuni di Siculiana e Montallegro per una superficie complessiva di circa mq. 521.500 (cfr. cartografia catastale fornita dallAgenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Agrigento e rilevamenti aerei a mezzo drone).
Basansosi sulle foto satellitari fornite dallAssessorato Regionale del Territorio e dellAmbiente, si è potuta ricostruire leffettiva evoluzione cronologica dello stato dei luoghi, attraverso un arco temporale di ben ventidue anni, ad iniziare dalla data del 20 settembre 1997, proseguendo al 25 agosto 2001, al 26 maggio 2003, al 29 maggio 2005, al 23 giugno 2011, al 15 luglio 2011, al 20 settembre 2012, al 29 luglio 2013, al 12 agosto 2014, al 1° maggio 2015, al 18 giugno 2016, al 27 ottobre 2017 per concludere all11 giugno 2018.
Sulla scorta della documentazione in atti e di quella successivamente acquisita nel corso di svolgimento delle operazioni peritali ed anche di quanto si è personalmente potuto accertare sui luoghi, si è posta lesigenza di verificare definitivamente leffettiva titolarità in capo alla Società CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. dellintera area in cui ricade limpianto sito in contrada Matarano, le modalità della sua acquisizione nel tempo e lattuale condizione giuridica della stessa. Ciò anche al fine di verificare la posizione, per vero sempre sostenuta dagli allora sindaci del Comune di Siculiana, circa lassoluta assenza di titolo in capo alla CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. per realizzare e gestire la discarica, relativamente alla vasca V3, in costruzione.
Dalle acquisizioni documentali compiute dagli operanti, attraverso linterrogazione, la prima volta inevasa, agli Assessorati Regionali allEnergia ed al Territorio ed Ambiente (nota del 29.10.2013) dalla consultazione degli atti (Piani di esproprio, atti di compravendita, rilievi Topografici e quantaltro) e la acquisizione degli atti notarili, si è riscontrato che:
la società Catanzaro Costruzioni S.r.l., sino alla data del 26.01.2007, non risultava proprietaria di alcuna delle aree interessate dalla discarica;
dal 26.01.2007 (data dellatto di compravendita relativo alle aree di cui al Foglio di mappa 9, part. Nn. 120, 197, 244 r Foglio di mappa 10, part. 10, 56, 58, 63, 88, 89, 83, 90, 91, 92), risulterà proprietaria della sola quota pari a 3/6 degli appezzamenti di terreno concernenti limpianto;
il 18.06.2010 avverrà lacquisto da Parone Maria della rimanente parte;
con le trascrizioni nn. 16402 e 16403 ci si riferisce poi a due negoziazioni di compravendita relative alle aree di cui al Foglio di mappa n. 9, part. 254, 255, 256, 257, 258, 259 – per la quota di 1/1; 120, 197, 244, Foglio di mappa n. 10 part. 88 (ex 82), 89 (ex 82), 90 (ex 82), 91 (ex 92), 92 (ex 89) per la quota di 1/2 e Foglio di mappa n. 10, part. 88 (ex 82), 83 per la quota di 1/2.
Ancora, esaminando la situazione dellultima vasca realizzata, V4, e acquisendo dallAIA n.1362, datata 23.12.2009, lelencazione delle particelle sulle quali tale vasca andava ad insistere, si è accertato quanto segue:
Sulla base di cinque distinti atti di compravendita, tra il settembre 2009 e il giugno 2010, la Catanzaro Costruzioni S.r.l. acquista le quote degli appezzamenti di terreno relativi alle specificate particelle e coincidenti, appunto, con quelle riportate nellautorizzazione AIA n. 1362. Dalla comparazione delle date emerge, dunque, chiaramente che alla data del rilascio dellAIA n. 1362 (23.12.2009), la società non risultava essere proprietaria di tutte le particelle riportate nella stessa autorizzazione, rilasciata, quindi, su fondi altrui.
Accedendo, quindi, alla banca dati dellAgenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Agrigento – Servizi Catastali, si è proceduto ad eseguire le visure telematiche per ciascuna delle suddette particelle (All. 119) permettendo, dunque, di risalire definitivamente ai proprietari sino ad oggi e alle singole date di acquisizione.
Dalla analisi incrociata di tutti tali dati si può documentalmente affermare che:
N. 6 particelle non sono di proprietà della Catanzaro Costruzioni S.r.l. né di società riconducibili al Gruppo Catanzaro S.r.l., né lo sono mai state, come si evince dalle Visure Storiche (All. 119) ad eccezione della particella n. 83, Foglio X, del Comune di Siculiana, che è stata effettivamente di proprietà della Catanzaro Costruzioni S.r.l. per 3/6dal 26 gennaio 2007 al 29 marzo 2007;
N. 1 è di proprietà di Catanzaro Costruzioni S.r.l. dal 5 febbraio 2009;
N. 4 sono di proprietà di Catanzaro Costruzioni S.r.l. dal 23 settembre 2009;
N. 1 è di proprietà di Catanzaro Costruzioni S.r.l. dal 18 novembre 2009;
N. 4 sono di proprietà di Catanzaro Costruzioni S.r.l. dal 16 marzo 2010;
N. 13 sono di proprietà di Catanzaro Costruzioni S.r.l. dal 14 maggio 2010;
N. 6 sono di proprietà di Catanzaro Costruzioni S.r.l. dal 18 giugno 2010;
N. 5 sono di proprietà di Catanzaro Costruzioni S.r.l. dal 18 giugno 2010, ed erano già per 3/6 di Catanzaro Costruzioni S.r.l. dal 26 gennaio 2007;
N. 2 sono di proprietà di Apitech S.r.l. dal 20 dicembre 2013, ed erano già per 3/6 di Catanzaro Costruzioni S.r.l. dal 26 gennaio 2007;
N. 5 sono di proprietà di Apitech S.r.l. dal 20 dicembre 2013;

La circostanza della assenza di titolarità in capo alla Catanzaro delle aree su cui è sorta e tuttora insiste la discarica di c.da Matarano, come detto, già fatta oggetto di segnalazione da parte del Comando Carabinieri per la Tutela dellAmbiente – Nucleo Operativo Ecologico di Palermo e di richiesta, inevasa, allassessorato competente, in data 29.10.2013, veniva finalmente confermata da detto Ente, con la relazione Prot. 13/RIS del 19 settembre 2018 a firma del Capo di Gabinetto Ing. Marcello Loria dellAssessorato Regionale dellEnergia e dei Servizi di Pubblica Utilità, trasmessa dal competente Assessore Dott. Alberto Pierobon, con la nota 20 settembre 2018, Prot. 14/RIS/GAB (All. 118), al Comando Carabinieri per la Tutela dellAmbiente – Nucleo Operativo Ecologico di Palermo.
In detta relazione, lEnte regionale afferma per la prima volta che: sembrerebbe potersi affermare che alla data di rilascio dellA.I.A. (DDG 4 dicembre 2006, n. 1383), la Catanzaro Costruzioni S.r.l. non avesse la disponibilità completa delle aree dove doveva essere realizzato lampliamento della discarica vasca V3. Parrebbe emergere che, la Catanzaro Costruzioni S.r.l., neppure successivamente allacquisto (compravendita del 26 gennaio 2007), avesse il possesso di tutta larea interessata alla realizzazione della vasca V3 perché una parte era stata già acquisita al patrimonio comunale (vedi Determinazione 29 marzo 2007, n. 5). []E sempre in merito alla vasca V3, dallesame della visura storica per limmobile costituito dallattuale part. 88, [] sino a circa metà anno 2010, non vi potevano essere altri soggetti che potessero detenere lintera proprietà per 1/1 della particella n. 88 del foglio n. 10 del Comune di Siculiana. []e la Società Catanzaro Costruzioni S.r.l. è entrata in possesso del 50% della suddetta part. 88 di proprietà della Sig.ra Parone Maria, soltanto a metà dellanno 2010, con la stipula dellatto di compravendita a rogito del notaio Claudia Gucciardo di Agrigento del 18 giugno 2010.
quindi parte del suolo in cui insiste la discarica, risulta a tuttoggi non nella titolarità del gestore IPPC. Ne segue che linvasione di dette aree e la loro stabile occupazione, costituisce delitto punito ai sensi dellart. 633, 639 bis c.p.
In particolare, come descritto nei capi in contestazione, ad oggi sono illecitamente occupate le seguenti aree appartenenti a soggetti pubblici:
part. 83 fg. X N.C.U. del Comune di Siculiana e appartenente a detto Comune;
part. 88 fg. IX del Comune di Siculiana e appartenente al Demanio statale;
A ciò si aggiunga che i rilievi topografici effettuati sui luoghi con luso di drone e i successivi dati metrici elaborati, hanno rilevato in modo evidente che un consistente tratto della regia trazzera n. 172 individuata con il nome di Montallegro – Bivio Pietra Rossa, avente lunghezza pari a circa m. 575, ed altresì, un altro consistente tratto della regia trazzera individuata con il nome di Montallegro – Raffadali, avente lunghezza pari a circa m. 855, sono stati inglobati nellarea ricadente allinterno della discarica in oggetto.
Tale circostanza è altresì confermata dal competente ufficio dellAssessorato Regionale dellAgricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 5 – Gestione del Demanio Forestale, Trazzerale e Usi Civici – Unità Operativa 1 – Demanio Trazzerale, che interrogato circa lesistenza di titoli legittimanti della occupazione demaniale, nelle persone del dirigente dellufficio Dott.ssa Giovanna Maria Bennici e del funzionario direttivo Geom. Tommaso Montana, rispondeva nel senso che nel tratto di Regia Trazzera n, 172 Montallegro Pietra Rossa (Agrigento) ricadente nei fogli di mappa catastali 9, 10, 11 di Siculiana e nei fogli 18, 19, 23 di Montallegro, non risulta alcuna documentazione reguardante concessioni e/o legittimazioni e/o compravendite da parte dello scrivente ufficio.
Ne segue che, i due tratti di regia trazzera così come sopra indicati, che sono indebitamente acclusi allarea di discarica, continuano interamente a ricadere in area demaniale.
13. I FATTORI DI INQUINAMENTO NELLA GESTIONE DELLA DISCARICA DI C/DA MATARANO DA PARTE DELLA CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.
L’accertamento peritale a pag.118 e segg. approfondisce poi funditus il conseguente tema dell’inquinamento provocato dalla gestione illegale della discarica, illegale per tutto quanto fin quì esposto in termini di autorizzazioni illegittime e quindi inesistenti. Sono stati presi in esame i piani di monitoraggio e di controllo (PMC) approvati con il DRS 268/2008, relativi per come sopra esposto alla gestione della discarica VE – V1 – V2 e V3, discarica in gestione post-operativa, e con il DRS 1362/2009 relativo alla gestione della vasca V4, ancora in coltivazione. Il PMC è parte integrante dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), esso deve essere proposto dal gestore e valutato dall’Autorità competente, ossia la Regione, che acquisisce il parere dell’ARPA.
Sulla base del PMC il gestore ha il compito di eseguire i controlli quali-quantitativi sul percolato, sul Biogas, sui dati meteoclimatici, sulla qualità dell’aria, sulle acque sotterranee, sulle acque superficiali, sulla topografia dell’area. Esso deve operare, inoltre, tali controlli con una indicata periodicità.
Il PMC proposto dalla CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. ed approvato in sede di rilascio AIA 268/2008 non contiene, per come emerge dall’accertamento peritale, i contenuti minimi richiesti dalle linee guida ISPRA di cui all’allegato 124.
In particolare non si rinvengono indicazioni del consumo, gestione e registrazione delle materie prime (quali quelle utilizzate per la conduzione degli impianti di trattamento del percolato, delle acque di prima pioggia), di energia elettrica, di combustibili, non ci sono indicazioni della gestione dei rifiuti in ingresso, nè tanto meno sulla gestione dei controlli dei rifiuti, sugli stoccaggi e sul deposito temporaneo, non vi sono poi neanche indicazioni certe (anche con coordinate georeferenziate) sui punti di campionamento permanenti delle emissioni, come per quanto riguarda le acque reflue. Sul punto il PMC afferma l’inesistenza di acque superficiali e indica a valle dell’impianto un modesto impluvio naturale su cui confluiscono le acque raccolte dal canale di gronda, ciò implica che solo in corrispondenza di eventi piovosi particolarmente intensi si potranno prelevare campioni di acqua di ruscellamento superficiale nell’impluvio e analizzarli, provvedendo, in caso di assenza di acque superficiali al prelievo del terreno dell’impluvio in due punti distinti uno a monte e uno a valle.
Ciò comporta, senza dubbio alcuno, che lo scarico idrico della discarica deve essere qualificato quale scarico sul suolo e non quale scarico in corpo idrico superficiale, con applicazione della relativa tabella di riferimento.
Peraltro non sono stati rinvenuti relazioni periodiche sui controlli fino al 2011.
Anche il PMC approvato con DRS 1362/2009 e relativo alla gestione della vasca V4, non ha nè la forma nè i contenuti di quello proposto dalle linee guida ISPRA, anche se più completo rispetto al PMC del DRS 26/2008, ciò ha permesso al collegio dei consulenti l’esame delle relazioni periodiche e semestrali che hanno riguardato gli anni 2016 – 2017 – 2018.
Nonostante la carenza dei due PMC, essi sono stati comunque approvati dagli enti competenti.
Le risultanze dei monitoraggi eseguiti hanno rilevato una serie di criticità ambientali quali il superamento dei valori limite di riferimento per la qualità dell’aria, per le acque sotterranee e per le acque superficiali.
13.1 LE EMISSIONI DIFFUSE DI BIOGAS

La quantificazione e la mappatura delle emissioni di biogas provenienti dalle Vasche in gestione operativa (V4) e da quelle in gestione post operativa (V1, V2, V3, VE), è stata operata, nei giorni dal 17 al 21 giugno 2019, dai consulenti del P.M. mediante lesecuzione di misure di flusso di CO2 e CH4 allinterfaccia suolo-aria sulle coperture delle diverse vasche e al perimetro esterno delle stesse; mediante lesecuzione di misure di flusso in aree c.d. di bianco; mediante riprese aeree proximal sensing con SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) nello spettro visibile e nellinfrarosso; e, infine, mediante il campionamento e lanalisi (chimica e isotopica) dei gas interstiziali nei punti in cui si erano manifestate le emissioni.
Tali operazioni eseguite materialmente dalla società Terre Logiche S.r.l., incaricata dai CC.TT. del P.M., hanno consentito di rilevare, con riferimento a ciascuna delle aree analizzate, le anomalie di seguito descritte.
Con riferimento alle vasche V1, V2, VE, V3 e V4, si sono riscontrate emissioni che -ancorchè superiori ai valori standard indicati dallEnte di Protezione ambientale britannico (UK EPA) per coperture definitive (per le prime vasche) o non definitive (per la Vasca V4, con riferimento alla quale il valore si attesta comunque al quintuplo rispetto al valore standard) – rientrano in range di variazione tollerabile, di frequente osservati su altri impianti presenti nel Territorio Italiano.
Critica, invece, è apparsa la situazione allesito delle c.d. misure perimetrali, ovvero le misurazioni compiute nei margini esterni delle vasche al fine di verificare la presenza di fughe laterali di biogas.
Al fine di definire tale evenienza i dati raccolti sono stati confrontati con i valori di background naturale individuati attraverso le indagini condotte sulle aree di bianco, ovvero sulle aree non interessate allo smaltimento rifiuti, tale è l’area posta tra la vasca V4 e le vasche in post gestione, un’area di bianco esterna, fuori dal comparto discarica e un’area di bianco interna sul margine destro della strada di accesso alla vasca V4.
Si è così individuato un Upper Tolerance Limit (UTL) pari a 0,503 mol m-2 d-1 e un Upper Simultaneous Limit (USL) pari a 0,849 mol m-2 d-1.
Ebbene, da questo confronto, per le misure al perimetro delle vasche in gestione post operativa, si rilevano 26 superamenti dellUTL, con 10 superamenti dellUSL, mentre per le misure esterne alla vasca V4 i superamenti dellUTL sono 13 in totale, con tre superamenti dellUSL. Lanalisi biologica di tali flussi ha consentito di appurare che gli stessi siano statisticamente incompatibili con le caratteristiche della popolazione rappresentativa del contributo naturale derivante dallattività batterica e radicale dei suoli (rectius caratteristiche biologiche naturali dei suoli) e sono da ritenersi ascrivibili a fuoriuscite laterali di biogas.
Ancora, le analisi chimiche e isotopiche eseguite nei due punti in cui sono stati osservati i massimi emissivi tra le misure perimetrali condotte sulla V4 e sulle vasche in gestione post operativa hanno consentito di riscontrare per entrambi i campioni la presenza di processi ossidativi del metano con contemporaneo mescolamento con aria, confermando una origine non naturale e legata alla presenza fughe di gas dal corpo rifiuti.
Quindi, mentre non si rilevano emissioni diffuse dalle coperture, la riscontrata presenza di fuoriuscite laterali di biogas dalle vasche V4 e V3 sono da ritenersi particolarmente anomale e allarmanti.
13. 2 I SUPERAMENTI DEI LIMITI DELLE ACQUE DI SCARICO

Le criticità emerse con riferimento alle emissioni atmosferiche si ripropongono, anche, nello studio delle analisi compiute da CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. prima, e da A.R.P.A. Sicilia, poi, relativamente alle caratteristiche degli scarichi idrici prodotti nellesercizio dellattività di discarica. Gli scarichi in questione sono i seguenti:
Scarico I.T.P. (Impianto Trattamento Percolato) V.4: scarico di acque reflue provenienti dallimpianto di trattamento ad osmosi inversa del percolato prodotto dalla vasca V4;
Scarico BIO V.4: scarico di acque reflue provenienti dallimpianto biologico di trattamento delle acque dei servizi e di prima pioggia di pertinenza della Vasca V4 in esercizio;
Scarico BIO V.3: scarico di acque reflue provenienti dallimpianto biologico di trattamento delle acque di prima pioggia di pertinenza delle vasche in post gestione operativa.

MONITORAGGI IN BASE AL PIANO DI MONITORAGGIO

Al riguardo il Piano per il Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) per le vasche in gestione post-operativa V1, V2, VE, V3, non prevedeva alcun monitoraggio, mentre il P.M.C. per le acque di scarico prodotte dall’impianto di cui al D.R.S. 1362/2009 (dunque, esclusivamente con riferimento alla Vasca V4, cui il D.R.S. si riferisce) prevedeva un monitoraggio con cadenza semestrale dei parametri biologici delle stesse e il rispetto dei limiti della tabella 3 dellallegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico in acque superficiali – con lintegrazione dei parametri 43-44-45 di cui alla tabella 1/A dellallegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per le acque di tipo A3.
Per le vasche in gestione post-operativa, invece, il PMC, approvato con D.R.S. 268/2008 (All. 57), non prevedeva alcun monitoraggio, nonostante con tale atto fosse stato autorizzato anche lo scarico di acque provenienti dallimpianto di trattamento del percolato mai entrato in esercizio e nonostante vi sia ancora oggi un impianto biologico per il trattamento delle acque di prima pioggia.
Nella consulenza in atti si rileva che, nelle relazioni semestrali, ad eccezione di quella relativa al secondo Semestre 2018 (prodotta successivamente al primo accesso effettuato dai CC.TT. dei PP.MM. in discarica), non sono mai stati riportati gli esiti dei controlli effettuati sulle acque di scarico.
Daltra parte, gli esiti dei monitoraggi svolti in tale unica occasione, relativa al secondo semestre 2018, fanno, già da soli, emergere le seguenti criticità.
Con riferimento alle acque di scarico impianto biologico V3 lunico Rapporto di Prova (N. 2129403-007 del 12 settembre 2018) non evidenzia alcun superamento dei limiti stabiliti dalla Tabella 3 dellAllegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, tale tabella va applicata ai casi di scarico su corpo ricettore idrico, cioè su corsi d’acqua esistenti, mentre laddove tali ricettori idrici non sussistono in considerazione della accertata assenza di corpi idrici ricettori per come sopra esposto i limiti per lo scarico sul suolo applicabili sono quelli di cui alla Tabella 4 dellAllegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, e su tale tabella si riscontra una non conformità per il parametro Solidi sospesi totali, risultati in concentrazione di 45 mg/l contro un limite di 25 mg/l.
Con riferimento alle acque di scarico dellimpianto di trattamento del percolato V4, i quattro Rapporti di Prova esistenti (All. 133), evidenziano tutti dei superamenti nei valori di Azoto Ammoniacale, superiori ai valori limite, tanto per lo scarico su acque superficiali (Tabella 3 dellAllegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06), quanto per lo scarico su suolo (Tabella 4 cit.).
Con riferimento alle acque di scarico impianto Biologico V4 i Rapporti di Prova (All. 133) relativi ai cinque controlli eseguiti nel secondo Semestre 2018, segnalano superamenti dei limiti fissati, sia che si consideri la tabella relativa allo scarico in acque superficiali, sia per lo scarico sul suolo, con superamento altresì dei limiti allo scarico elencati nella Tabella 5 dellAllegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 da cui la contestazione al capo f). In particolare, le analisi vedevano superamenti dei limiti delle Tabelle 3 e 4 (questultima, comunque, da ritenersi applicabile), con riferimento alle seguenti sostanze e per i descritti valori:
Parametro
critico
Valore
Limite scarico
Acque Superficiali
Limite scarico
Suolo

Arsenico
Cromo Totale
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Zinco
3,5 mg/l
7,1 mg/l
8,9 mg/l
4,1 mg/l
28,6 mg/l
0,58 mg/l
83 mg/l
0,5 mg/l
2 mg/l
2 mg/l
0,2 mg/l
0,1 mg/l
0,03 mg/l
0,5 mg/l
0,05 mg/l
1 mg/l
0,2 mg/l
0,1 mg/l
0,1 mg/l
0,002 mg/l
0,5 mg/l

Come sopra esposto i Piani di Monitoraggio e Controllo esaminati (All.ti 125 e 126), per le acque di scarico non individuano con esattezza i punti di campionamento fiscale delle acque di scarico prodotte dai diversi impianti di trattamento a servizio della gestione operativa e post operativa della discarica oggetto dindagine. Daltronde, la tabella per gli scarichi in acque superficiali, cui erroneamente (rectius illecitamente) fanno riferimento per la analisi biologica dello scarico, nella totale e dimostrata assenza nel sito di corpi idrici superficiali, non può che comportare la totale assenza di riferimenti ai punti di campionamento su cui eseguire con periodicità definita il prelievo della matrice da sottoporre a determinazioni analitiche di laboratorio.
Questo dà davvero la cifra della assoluta arbitrarietà e illiceità della gestione della discarica di c/da Matarano di Siculiana operata per anni, troppi, senza controllo alcuno, vero ed effettivo, da parte degli organi preposti, come si vedrà appresso.

I CONTROLLI COMPIUTI DA A.R.P.A.

Il 27 agosto 2018 A.R.P.A. Sicilia, a seguito della comunicazione di Catanzaro Costruzioni S.r.l., in adempimento alla prescrizione di cui allart. 11 del D.R.S. 1362/2009, effettuava il campionamento, tra laltro, delle acque di scarico prodotte dallimpianto di trattamento del percolato della vasca V4.
Con nota prot. 24360, solo il 13 maggio 2019 lEnte trasmetteva alla Regione e alla CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. i Rapporti di Prova relativi alle analisi condotte (All. 134) rilevando che dallesame dei valori dei parametri determinati (macrodescrittori, metalli, sostanze organiche volatili ed Escherichia coli), si evince il rispetto dei limiti di emissione della tabella 3, dellallegato 5, alla parte III del d.lgs. 152/06 e ss.ii.mm. per lo scarico in acque superficiali, in conformità a quanto previsto dal piano di monitoraggio e controllo []. Si evidenzia inoltre, il rispetto dei limiti di emissione della tabella 4 dellallegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06 e ss.ii.mm. per lo scarico sul suolo ad eccezione del limite del parametro BOD5 (pari a 27 mgO2/l; limite previsto = 20 mgO2/l).
Tali esiti di controlli, effettuati nellagosto 2018, sono stati trasmessi da ARPA Sicilia agli Enti interessati circa 9 mesi dopo il sopralluogo, quando, peraltro, erano già noti gli accertamenti disposti sulla discarica in merito al procedimento in esame, ed emerge, dunque, ufficialmente che le acque di scarico analizzate sono risultate conformi ai limiti di cui alla Tabella 3 dellAllegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06, fissati per gli scarichi in acque superficiali, mentre non ai limiti stabiliti dalla Tabella 4 dellAllegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 per gli scarichi sul suolo con riferimento al parametro BOD5.
A tale rilievo la CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. (nota prot. 148 del 21 maggio 2019 All. 135), risponde sostenendo di non essere tenuta al rispetto dei limiti di cui alla Tabella 4 contestata, sostenendo che i soli limiti a cui riferirsi per le acque di scarico provenienti dallimpianto di trattamento del percolato fossero quelli di cui alla Tabella 3 dellAllegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, circostanza, come è stato ampiamente evidenziato, del tutto inammissibile perchè la tabella 3 si applica solo nelle ipotesi di scarico in corpi idrici che sono stati tassativamente esclusi in loco, ma che non è stata per nulla evidenziata dagli organi di controllo e dall’Autorità competente (Assessorato Regionale) al momento dell’approvazione del PCM e del rilascio del DRS relativo.
Il 23 gennaio 2019 ARPA effettuava un nuovo sopralluogo, questa volta al fine del campionamento delle acque di scarico prodotte dagli impianti di trattamento biologico a servizio delle vasche in gestione post-operativa (V1-V2-VE-V3) e della vasca in coltivazione (V4).
Anche in questo caso, dal verbale di prelievo e dai Rapporti di Prova riportanti i risultati delle analisi condotte (All. 136), non sembrerebbero emergere superamenti dei limiti di legge.
La lettura di tali esiti, tuttavia, contiene una ulteriore inquietante anomalia. Emerge, infatti, che i set di parametri ricercati si fossero limitati alle sole sostanze organiche (SOV, Composti Organici Aromatici, Alifatici Clorurati Cancerogeni, Alifatici Alogenati Cancerogeni, Alifatici Clorurati Non Cancerogeni e Idrocarburi) ed allEscherichia Coli, mancando del tutto, questa volta la ricerca di metalli, composti dellazoto, anioni ed altri parametri quali ad esempio COD, BOD, Solidi Sospesi, pH, Fosforo, Tensioattivi: parametri che avevano già evidenziato superamenti dei limiti nellambito dei controlli effettuati dal gestore nel 2018.
Medesima situazione si riscontra nei controlli compiuti da A.R.P.A. il 19 febbraio 2019, relativi al campionamento delle acque di scarico prodotte dallimpianto di trattamento del percolato della vasca V4, dai quali non emergevano apparentemente superamenti dei limiti di legge (All. 137), se non fosse che, anche quì, il set di parametri ricercati è stato limitato alle sole sostanze organiche e allEscherichia Coli, senza ricerca dei metalli, e degli altri parametri risultati presenti nei controlli precedenti.
Dall’esame degli atti emerge come la situazione cambi sensibilmente nel giugno 2019 quando, lA.R.P.A. si trova a dover tornare sugli impianti, questa volta su richiesta del Comando Carabinieri per la Tutela dellAmbiente NOE di Palermo, nel procedimento in esame.
In quella occasione i prelievi effettuati rilevavano, con particolare riferimento al campione istantaneo delle acque di scarico, prelevato nel punto terminale del canale in cemento esterno alla vasca denominata V4 in gestione operativa, il superamento ai limiti di cui alle Tabelle 3 e 4 dellAllegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, con riferimento ai seguenti parametri.

Parametro
critico
Valore
Limite scarico
Acque Superficiali
Limite scarico
Suolo

pH
Solidi Sospesi Totali
Azoto totale
Azoto Nitroso
8,79
136 mg/l
20,8 mgN/l
6,3 mg/l
5,5-9,5
80 mg/l

0,6 mg/l
6-8
25 mg/l
15 mg/l

Alla luce dei dati emersi, partendo da quelli, falsati, perché episodici e perché non adeguatamente collocati, forniti dalla CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. per proseguire con quelli di A.r.p.a., prima e dopo il suo ingaggio da parte del Comando Carabinieri per la Tutela DellAmbiente Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, per proseguire con quelli veri acquisiti direttamente nel presente procedimento, non può non emergere come nellanno 2018 tutti gli scarichi idrici prodotti dallesercizio della discarica hanno evidenziato non conformità, anche significative, rispetto ai limiti stabiliti dallautorizzazione per lo scarico in acque superficiali – Tabella 3 dellAllegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 sia rispetto ai limiti che avrebbero diversamente dovuto essere imposti al gestore, atteso che nel sito non sono presenti corsi dacqua riconducibili alla definizione di acque superficiali, ovvero i limiti stabiliti dalla norma per lo scarico sul suolo (Tabella 4 dellAllegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06), in taluni casi altresì con riferimento a quelle sostanze previste dalla tabella 5 dellAllegato 5 del decreto richiamato e, dunque, in specifica realizzazione del reato di cui allart. 137 co. 5 stesso decreto.
13.3 LA CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Nellarea su cui insistono i corpi di discarica gestita da Catanzaro Costruzioni S.r.l. non è presente una falda acquifera (lo diranno anche i consulenti della società), così come definita allart. 54, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/06; ciò ha determinato loggettiva difficoltà, da parte del gestore, di effettuare campionamenti delle acque sotterranee, dai pozzi spia, in modalità dinamica, senza poter rispettare le modalità di prelievo previste dalle metodiche APAT Manuale per le Indagini Ambientali per i siti contaminati n. 43/2006, a causa della modestissima quantità dacqua presente nei pozzi e, soprattutto, della scarsa ricarica. In molti casi e per lunghi periodi, il gestore non ha potuto neanche prelevare campioni, attesa la totale assenza di acqua nei piezometri realizzati. Ciò premesso, occorre comunque rilevare che le acque prelevate dai piezometri (pozzi spia), seppur in modo statico e spesso senza un adeguato spurgo, sono sicuramente da considerarsi acque sotterranee ai sensi del già citato art. 54 del D.Lgs. 152/06, che al comma 1, lettera d) identifica come acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo.
Per tali acque la norma di riferimento, ovvero il D.Lgs. 152/06, nella Tabella 2 dellAllegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V, ha definito i valori corrispondenti alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (successivamente anche CSC), ovvero quelle concentrazioni oltre le quali un sito è da considerarsi potenzialmente contaminato.
Ai sensi dellart. 240, comma 1, lettera d), del medesimo decreto è,dunque,definito potenzialmente contaminato un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio.
13.4 GLI ESITI DELLE ANALISI COMPIUTE DAL GESTORE.
Al fine della verifica della salute di tale matrice ambientale, i CC.TT. nominati richiedevano al Gestore del IPPC le Relazioni Semestrali (All. 127) di cui allart. 13, comma 5, del D.Lgs. 36/2003 (relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa, comprensive dei relativi allegati), dal 2006 al secondo semestre 2018, che avrebbero dovuto comprendere i rapporti di prova relativi alle analisi chimiche condotte sulle diverse matrici ambientali, compresa le acque sotterranee.
A fronte di tale richiesta, le relazioni relative agli anni dal 2006 al 2015 compreso, e quella relativa al secondo semestre 2018, venivano trasmesse senza gli allegati, tra cui proprio i richiesti Rapporti di Prova.
Le prime informazioni disponibili, sulle concentrazioni delle specie chimiche nelle acque sotterranee, risalgono quindi al primo semestre 2016. Le stesse fanno riferimento a campionamenti e analisi dei piezometri S1, S2, S6, relativamente agli impianti in c.d. gestione post-operativa e S3, S4 e S5 per quelli in gestione operativa, le suddette analisi, in mancanza della nota dei rapporti di prova eseguiti – sembrerebbero non segnalare alcun superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, tanto per lanno 2006 che per i due semestri del 2007 e 2008 e per il primo semestre del 2009.
E, invece, con riferimento al secondo semestre 2009 che, anche documentalmente, si da atto dellavvenuto superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione con riferimento ai parametri Cloruri e Solfati, per tutti i pozzi spia analizzati, tanto a servizio delle Vasche in gestione operativa che in post-operativa.
In entrambi i casi nelle relative Relazioni si da atto dei superamenti chiarendo altresì che sono stati effettuati ulteriori prelievi dellacqua rilevata allinterno di detti pozzi spia e sono state condotte indagine anche sulla natura mineralogica del suolo e del sottosuolo, che hanno escluso categoricamente la possibilità che detti superamenti siano correlabili a fughe di percolato, evidenziando invece caratteristiche intrinseche della matrice suolo tali da cagionare detti superamenti. Veniva allegata una relazione a firma del Dott. geologo Gianvito Graziano e una a firma del dott. Filippo Giglio della CADA snc. nelle quali emerge chiaramente lindividuazione nella natura stessa del suolo, la causa dei superamenti periodici esclusivamente riconducibili ad analiti quali cloruri e solfati nelle acque di ruscellamento superficiale raccolte allinterno dei pozzi spia.
Simile situazione, se non per il fatto di apparire ingravescente, si aveva nel secondo semestre del 2010, ove ai superamenti delle concentrazioni soglia di Cloruri e Fosfati, attribuiti nelle precedenti relazioni alle caratteristiche mineralogiche del suolo, si aggiungono quelli di metalli quali Nichel, Manganese e Ferro.
Le relative relazioni, danno quindi atto della necessità di intensificare i controlli sulla matrice acquosa e di effettuare indagini integrative, non previste dal proprio Piano di Sorveglianza e Controllo, indagini specifiche ed utili a capire il perché e la natura di tali superamenti. Il gestore, ancora, da atto delleffettuazione di un sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di quattro campioni a diverse profondità per la determinazione della composizione naturale del terreno di base sui quali campioni, ancora, sarebbe stata condotta una indagine mineralogica.
Circa le risultanze di tale analisi, la relazione del Geologo G. Graziano del 18.03.2011 avrebbe permesso di individuare una massiccia presenza di ossidi, componenti poi individuati quali responsabili dei superamenti.
Tuttavia, nonostante la apparente individuazione della causa, di natura, dunque, esterna alla discarica, dei detti superamenti, il gestore prosegue dichiarando di voler comunque approfondire e tenere sotto controllo la problematica, predisponendo una intensificazione dei controlli, rilevando che qualora questo trend di superamenti dovesse continuare, di comune accordo con gli Enti preposti al controllo A.R.P.A. D.A.P. Agrigento e Provincia Regionale di Agrigento, si procederà a discutere su una eventuale revisione del Piano di Sorveglianza e Controllo con lintegrazione e/o lIntensificazione dei relativi controlli su tale matrice.
Ebbene, il trend non accenna a cessare negli anni successivi, in cui, al contrario, aumenta il numero di analiti con valori superiore alle soglie di legge.
Così nel secondo semestre del 2011, in cui viene esaminato il Piezometro S4, gestione operativa (gli altri piezometri al momento del campionamento sono risultati asciutti), ove si segnala il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per i parametri Solfati, Manganese, Boro e Nitriti.
Il gestore dellIPPC, ancora una volta, pare individuare la fonte di tali superamenti nella composizione mineralogica del terreno, tuttavia, ribadendo lesigenza di approfondimenti di indagine, investe degli stessi la Facoltà di Geologia dellUniversità degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, stipulando una convenzione per lo studio e il monitoraggio del fenomeno.
“Il tutto si legge nella relazione per riuscire a capire se la natura di tali superamenti è in realtà (come ad oggi sembrerebbe) attribuibile alla natura del terreno di base, esclusa come è la presenza della falda, come dimostrato dalle molteplici indagini geologiche effettuate in passato.
Ancora, nonostante il permanere del dubitativo nella individuazione della causa dei supermenti e, nonostante se ne prospetti la possibilità, la CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. non si decide ad attivare le procedure di legge di cui allart. 242 d.lgs. 152/06, da quel momento già attivabili.
Identici i risultati per lintero anno 2012, in cui primo e secondo semestre evidenziano, con riferimento al piezometro S4 – ancora una volta lunico misurabile, perché non asciutto – superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per Cloruri, Solfati, Manganese, Ferro, Nichel Boro e nel primo semestre 2013, in cui vengono altresì esaminati i piezometri S2 gestione post operativa e S3, gestione operativa, riportando i superamenti quanto alle medesime sostanze.
Identiche altresì le comunicazioni, nelle parole e nei contenuti, con i quali il gestore richiama dati, descrive indagini e programma incontri, si è a 4 anni dalla verificazione dei primi superamenti.
Nellanno 2014, immutata la problematica dei superamenti, viene depositata la attesa relazione emessa a seguito di Convenzione con lUniversità degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, già citata nelle precedenti relazioni, che così conclude il proprio incarico.
in conclusione, il presente studio, sulla base degli elementi e dei dati a disposizione, perviene ad un modello interpretativo che spiega il chimismo anomalo, osservato in alcuni casi nei pozzi spia, come legato alla presenza nel sottosuolo di un corpo idrico ospitato allinterno della sacca di alluvioni che hanno colpito lasse del Vallone Inferno. Si tratta di un corpo di alluvioni che, pur potendosi estendere lateralmente fino ad appoggiandosi sui fianchi vallivi, presenta spessori significativi solo in corrispondenza di assi vallivi che da Nord Ovest e da Est convergono verso Poggio dellInferno, aggirandolo a Nord Est. Questo corpo di alluvioni è poi tamponato lateralmente allalto topografico delle argille basali, a Ovest di C. Parisi, così che sono prevedibili tempi di residenza delle acque allinterno estremamente lunghi. Il corpo alluvionale è costituito da argille, sabbie, silt e limi provenienti dal dilavamento dei terreni evaporitici affioranti sui fianchi dellanticlinale, i quali sono ricchi di gesso, Sali, marne e argille gassose e bituminose.
Le acque piovane che si infiltrano allinterno di questo corpo acquifero sono destinate ad arricchirsi fortemente in metalli e Sali, largamente presenti tra i costituenti del sedime alluvionale. Lefficacia di questo meccanismo è testimoniata dalla circostanza che un chimismo fortemente alterato è in realtà un fatto regionale o, comunque, comune allintero bacino del Fosso delle Canne. È stato infatti verificato come fuori soglia di diversi analiti siano riscontrabili in settori ben al di fuori dellarea di potenziale influenza delle acque superficiali e/o profonde eventualmente provenienti dallarea di Contrada Materano. Per di più, in corrispondenza delle intersezioni tra gli assi di eventuale drenaggio ed il corso dacqua, non si osserva alcuna variazione significativa in metalli e Sali.
È poi presente una seconda sorgente di potenziale forte mineralizzazione delle acque accumulate allinterno di questo corpo idrico; infatti, le alluvioni poggiano direttamente sul nucleo della valle anticlinale, dunque, a contatto delle argille basali pre-evaporatiche. Le analisi hanno messo in evidenza lelevata potenzialità in termini di contaminazione naturale a seguito di fenomeni di cessione di ioni da parte di questi terreni. Tale meccanismo potrebbe poi esser reso ancor più efficiente ed alterante del chimismo originario, in ragione della tecnica adottata per il campionamento delle acque la quale prevede linduzione di una forte depressione per spurgo totale, con listaurarsi di un drenaggio sotterraneo rapido ed il richiamo di acque e particelle in sospensione dai livelli basali (più prossimi al substrato di base).
La successiva acidificazione senza filtraggio (durante i prelievi effettuati come da PMC) è poi responsabile del passaggio in soluzione di molte specie (ferro, manganese, nichel) altrimenti stabili in forma di ossidi o idrossidi; si tenga presente inoltre che, così come le argille gassose dei livelli superiori, anche le argille basali contengono sostanza organica in grado di determinare alcuni tenori elevati riscontrati in alcuni casi.
A fronte di tale apparente soluzione, il gestore,infine, ribadisce la necessità di approfondire e tenere sotto controllo detta problematica, rinviando, ancora una volta, al caso di prosecuzione della stessa, la decisione di discuterne con gli Enti competenti, per una revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo.
Con nota n, 942 del 23 giugno 2015 (All. 141) il gestore CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. per la prima volta in seguito a superamenti soglia di contaminazione presenti dal 2009 chiede allAssessorato Regionale dellEnergia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dellAcqua e dei Rifiuti Dirigente del Servizio 7 e ad ARPA Struttura Territoriale di Agrigento la convocazione di un tavolo tecnico al fine di potervi delucidare sulle problematiche inerenti i suddetti pozzi spia della Discarica in oggetto, alla luce dei risultati e delle risultanze scaturite dagli studi e dagli approfondimenti effettuati nel corso degli anni, in modo da poter concordare la migliore strategia per il proseguimento dellattività d gestione della discarica.
Tale comunicazione dà il segno dei rapporti di forza che la CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. era stata in grado di realizzare con l’universo delle Autorità istituzionali in qualche modo preposte con il sistema di raccolta e gestione dei rifiuti.
La lettera della legge è, infatti, chiarissima. l’Art.242 del D.Lgs 152/2006 prevede una operazione complessa a procedura blindata e rigorosamente regolata in ogni sua fase. Prevede la suddetta normativa:
1.E’ previsto che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento metta in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne da’ immediata comunicazione ai sensi e con le modalita’ di cui all’articolo 304, comma 2 stessa legge…
2. Il responsabile dell’inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L’autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attivita’ di verifica e di controllo da parte dell’Autorita’ competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni.
3. Qualora l’indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l’avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell’inquinamento ne da’ immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonche’ alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all’Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la Regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative.
4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e’ applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l’applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell’Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell’analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell’istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui e’ dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento e’ inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
5 Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e’ inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi puo’ prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e all’attuale destinazione d’uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall’approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati: a) i parametri da sottoporre a controllo; b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
6 La Regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L’anzidetto termine puo’ essere sospeso una sola volta, qualora l’Autorita’ competente ravvisi la necessita’ di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l’adempimento. In questo caso il termine per l’approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne da’ comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita’ di monitoraggio rilevino il superamento di uno o piu’ delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovra’ avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.
7.Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito e’ superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla Regione, nei successivi sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilita’ il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La Regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento, indicando altresi’ le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori ed e’ fissata l’entita’ delle garanzie finanziarie,
8. I criteri per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonche’ per l’individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. – Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell’Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.
9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attivita’ in esercizio, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un’ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate ed indicano se all’atto della cessazione dell’attivita’ si rendera’ necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.
10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attivita’ in esercizio, la Regione, fatto salvo l’obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attivita’.
L’art.242 del D.Lgs 152/2006, proprio a testimonianza della esiziale importanza del controllo di salubrità delle discariche e della tempestività degli interventi a tutela onde fronteggiare adeguatamente e celermente ogni forma di inquinamento detta regole, tempi, modalità di intervento, rapidi, precisi, cadenzati, efficaci, che coinvolgono tutti gli attori della vicenda, dal gestore all’Autorità Competente (Assessorato) agli organi di controllo sul territorio (ARPA), il tutto per arrivare a bonifica del sito in tempi brevi.
La nota del Gestore CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. del 23.6.2015 invece, elude completamente tutto questo, elude cioè l’applicazione della legge specifica di settore, un settore sensibile e delicato quale quello della gestione dei rifiuti, già sottoposto a regime emergenziale, e proprio per questo attenzionato e cadenzato nelle competenze e negli interventi.
La CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. nella nota suddetta, lungi dall’attivare il meccanismo a catena sopra descritto, sembra alludere ad un mero mero incontro tra il conviviale ed il conferenziale in cui il gestore “potrà delucidare sulle problematiche inerenti i suddetti pozzi spia della discarica in oggetto, alla luce dei risultati e delle risultanze scaturite dagli studi ed approfondimenti effettuati nel corso degli anni, in modo da poter concordare la migliore strategia per il proseguimento dell’attività di gestione della discarica.”
L’approccio testuale sembrerebbe irrisorio, se non fosse venato da profonda gravità. Dinanzi ad una procedura di legge rigida e precisa il gestore della discarica di c/da Materano di Siculiana, CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. si può permettere di disapplicarla, di considerarla, evidentemente, come se non esistesse e pensa ad una convocazione di un tavolo tecnico extraistituzionale e per certi versi illegale, “al fine di potervi delucidare sulle problematiche inerenti i suddetti pozzi spia della Discarica in oggetto, alla luce dei risultati e delle risultanze scaturite dagli studi e dagli approfondimenti effettuati nel corso degli anni, in modo da poter concordare la migliore strategia per il proseguimento dellattività di gestione della discarica”. in neretto emerge quale è lo scopo ultimo, anzi si direbbe unico, della CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l.
Quali siano i surrettizi metodi “per concordare la migliore strategia per il proseguimento dell’attività di gestione della discarica” dovrà essere oggetto di rigoroso accertamento. Allo stato i metodi, le strategie e gli interventi, in uno Stato di diritto, li determina la legge, essi non si concordano a proprio piacimento con la partecipazione degli enti che si riterrà opportuno invitare (sic!). I soggetti che devono intervenire sono indicati dalla lettera della legge così come le tassative iniziative che devono assumersi.
Quel che è grave, in tale contesto, significativo di un clima che è esiziale approfondire ulteriormente, è che nessun organo istituzionale a ciò preposto, sia intervenuto a far rispettare le rigide procedure di legge sopra enunciate, non l’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, non l’ARPA, non l’ARRA, non l’ex Provincia di Agrigento.
Si arriverà, invece, alla convocazione di un tavolo tecnico per discutere delle “valutazioni” fatte dal gestore e dei suoi autonomi approfondimenti a mezzo di operatori a sua scelta.
Si realizza anche in questa fase finale del procedimento, così come è stato fin dagli inizi dell’epopea della CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. nella gestione della discarica di c/da Matarano un grave stravolgimento ed una inammissibile disapplicazione della legge, in un settore, quello della gestione rifiuti, si ripete particolarmente delicato sia sul versante della pubblica salute e della civile ed ordinata amministrazione delle città, che, al contempo, sul versante del notevole profitto economico derivante al gestore, in ragione della regolamentazione contingentata ed emergenziale del settore, che ha dato luogo alla gestione della discarica più grande della Sicilia.
Tornando alla fenomenologia di quanto si verificava in questi anni, già nella relazione nel primo semestre del 2016 della CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. era stato rilevato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione con riferimento ai parametri Cloruri, Nitriti, Antimonio, Arsenico, Ferro, Manganese, Solfati, Nichel, Boro e 1,2-Dicloropropano e 2,4,6-Triclorofenolo, del piezometro P7 relativo alla Vasca V4 in gestione operativa. Al riguardo si segnala che, anche allinterno della relazione si da atto di come il piezometro P7 per la sua collocazione esterna, in zona apparentemente non disturbata dalla discarica, viene definito quale pozzo bianco. È comprensibile come tale circostanza, non faccia ben sperare con riferimento agli esiti degli ulteriori pozzi, più esposti alla contaminazione e non analizzati nelloccasione, in quanto, come frequentemente riscontrato, privi di acqua.
Nonostante ciò, nulla varia nel prosieguo della relazione allegata, che annuncia solo lintensificarsi dei controlli e, poi, con il meccanismo del copia-incolla riporta quanto ripetuto nelle precedenti.
Tuttavia, la circostanza dellintensificazione dei parametri sopra soglia di Contaminazione si ripete anche nel secondo semestre 2016, con riferimento al medesimo pozzo, e altresì nel primo e secondo semestre 2017 con riferimento altresì ai piezometri S2 e S4 in gestione post operativa.
Medesimi superamenti si hanno nel primo semestre 2018 in cui, nonostante la relazione pare voler riferire come lanomalia sia riscontrabile solo con riferimento al piezometro P7, in realtà, per quanto attiene ai pozzi a servizio delle vasche in gestione operativa, i superamenti sono stati registrati anche negli altri piezometri campionati, sono riportati in consulenza come segue:
P1: Nitriti, Nichel, Manganese, Boro, Solfati
P2: Nitriti, Ferro, Manganese, Boro, Solfati, 1-2 Dicloropropano
P3: Ferro, Manganese, Boro, Solfati
P4: Nichel, Manganese, Boro, Solfati
P5: Nichel, Manganese, Boro, Solfati, Triclorometano
Per quanto attiene, invece, ai piezometri delle vasche in gestione post operativa è indicato prevalentemente il superamento dei limiti per i parametri Solfati, Nitriti, Manganese e Boro. Allinterno della relazione, tuttavia, dando atto della sussistenza altresì del valore anomalo Triclorometano, correttamente lo si riconduce potenzialmente a emissioni fuggitive del biogas prodotto dalle vasche in gestione Post Operativa, rilevando altresì di aver già predisposto un controllo specifico sulle sottostazioni di regolazione e effettuato un controllo con analizzatore portatile che avrebbe dato esito negativo, rinviando a futuri campionamenti lapprofondimento della circostanza.
Tutto questo avviene senza, dunque, senza predisporre effettivamente alcun piano, senza azionare la procedura di cui all’art.242 D.Lgs 152/2006, senza il più volte richiamato confronto con gli Enti competenti, senza ottemperare, quindi, agli obblighi di legge.
La situazione, tuttavia, pare essere sfuggita al controllo, in quanto, nel secondo semestre 2018, campionati i piezometri P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7 a servizio della vasca V4 in gestione operativa, e i piezometri S1, S2, S3, S4, S5 ed S6 a servizio delle vasche in gestione post-operativa, nella relativa relazione non viene riferito di alcun superamento, ancorchè dalla lettura dei rapporti di prova emergono i seguenti dati:
Con riferimento alla gestione operativa:
P1: Nitriti, Nichel, Manganese, Boro, Solfati (luglio)
Nitriti, Nichel, Manganese, Boro, Solfati, 1-2 Dicloropropano (agosto, novembre)
Nichel, Manganese, Boro (settembre, ottobre)
P2: Nitriti, Ferro, Nichel, Manganese, Boro, Solfati (novembre)
Ferro, Nichel, Manganese, Boro, Solfati (luglio, ottobre)
Nichel, Manganese, Boro, Solfati (agosto)
Nitriti, Ferro, Nichel, Manganese, Boro, Solfati, 1-2 Dicloropropano (settembre)
P3: Nichel, Manganese, Boro, Solfati (luglio, agosto, settembre)
Ferro, Nichel, Manganese, Boro, Solfati (luglio, agosto, settembre)
P4: Nichel, Manganese, Boro, Solfati (luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre)
P5: Manganese, Boro (luglio, settembre, ottobre)
Nichel, Manganese, Boro (agosto, novembre)
P6: Manganese, Boro (ottobre, settembre)
Nichel, Manganese, Boro (luglio, agosto)
Nitriti, Nichel, Manganese, Boro, Solfati (novembre)
P7: Nitriti, Manganese, Boro, Solfati, 1-2 Dicloropropano (agosto)
Ferro, Nichel, Manganese, Boro, Solfati, 1-2 Dicloropropano (ottobre)
Nitriti, Nichel, Manganese, Boro, Solfati, 1-2 Dicloropropano (settembre)
Nichel, Manganese, Boro, Solfati (luglio)
Ferro, Nichel, Manganese, Boro (novembre)
Con riferimento alla gestione post operativa:
S1: Ferro, Nichel, Manganese, Boro, Solfati, 1,2-Dicloropropano (ottobre, novembre))
Nitriti, Ferro, Nichel, Manganese, Boro, Solfati, 1,2-Dicloropropano (settembre)
Nitriti, Ferro, Manganese, Boro, Solfati, 1,2-Dicloropropano (luglio)
Nitriti, Nichel, Manganese, Boro, Solfati, 1,2-Dicloropropano (agosto)
S2: Nitriti, Manganese, Boro, Solfati (luglio, agosto, ottobre)
Manganese, Boro, Solfati (novembre)
Nitriti, Manganese, Boro, Solfati, 1,2-Dicloropropano (settembre)
S3: Nitriti, Ferro, Nichel, Manganese, Boro, Solfati (agosto)
Ferro, Manganese, Boro, Solfati (settembre, ottobre, novembre)
Nitriti, Ferro, Manganese, Boro, Solfati (luglio)
S4: Manganese, Boro, Solfati (luglio, agosto)
Manganese, Boro, Solfati (settembre, ottobre, novembre)
S5: Nitriti, Nichel, Manganese, Boro, Solfati (luglio, agosto, settembre, ottobre)
Nitriti, Ferro, Nichel, Manganese, Boro, Solfati (novembre)
S6: Nichel, Manganese, Boro, Solfati (agosto, settembre)
Nitriti, Ferro, Nichel, Manganese, Boro, Solfati (luglio, ottobre, novembre).
13.5 GLI ESITI DELLE ANALISI COMPIUTE DA A.R.P.A.

Il 28 agosto, il 9 e il 10 ottobre 2018, personale dellARPA Sicilia, ST di Agrigento, effettuava il campionamento delle acque sotterranee dai pozzi spia S3 ed S4, nel primo caso, S2 e S6, nel secondo e S4, P2 e P7 nel terzo. In ognuno di tali controlli le analisi condotte dallAgenzia evidenziavano la presenza di valori anomali con riferimento ad una serie di parametri.
In particolare, gli esiti dei prelievi compiuti il 28 agosto 2018, producevano i seguenti risultati:
S4: Alluminio, Boro, Ferro, Manganese, Cloruri, Solfati e Triclorometano;
S3: Alluminio, Boro, Manganese e Solfati;
Gli esiti dei prelievi eseguiti il 9 ottobre 2018 producevano i seguenti risultati:
S2: Alluminio, Boro, Manganese, Cloruri, Solfati e 1,2-Dicloropropano;
S6: Alluminio, Boro, Manganese, Cloruri, Solfati e Benzene;
Gli esiti dei prelievi eseguiti il 10 ottobre 2018 producevano i seguenti risultati:
S4: Alluminio, Boro, Manganese, Cloruri e Solfati;
P7: Alluminio, Boro, Ferro, Manganese, Sodio, Potassio, Cloruri, Solfati, 1,2-Dicloropropano;
P2: Alluminio, Boro, Manganese, Cloruri, Solfati, 1,2-Dicloropropano;
Nonostante la rilevanza di tali esiti, inspiegabilmente, solo nel maggio 2019, ovvero quasi sei mesi dopo essere venuta a conoscenza dei risultati delle analisi, A.R.P.A. Sicilia informava lAutorità Giudiziaria con le note prot. 27958 del 30 maggio 2019, 28254 del 31 maggio 2019 e 28652 del 3 giugno 2019 (All.142).
Per la prima volta A.R.P.A. si attivava inviando le dovute comunicazioni di cui all’art. 242 D.Lgs. 152/06 alla CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L., segnalando la necessità che fossero attivate le procedure di cui agli artt. 239 e 242 e ss. D.Lgs. 152/06, per aver accertato livelli di contaminazione nelle acque sotterranee superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, individuando la società quale soggetto responsabile dellinquinamento.
Ad ognuna di tali note rispondeva CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. inviando agli Enti comunicazione ex art. 245 del D.Lgs. 152/06 (nota prot. 161 del 31 maggio 2019, – All. 144), qualificandosi, dunque, quale proprietario non responsabile della contaminazione, ed evidenziando che sulla base dei dati disponibili, i superamenti rilevati dovessero considerarsi quali valori di fondo non correlabili con lattività svolta dalla società.
Ancora, con nota prot. 180 del 14 giugno 2019(All. 145), CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. comunicava agli Enti che i risultati ottenuti dal proprio laboratorio sulle acque del piezometro S4, campionate in data 19 aprile 2019, avevano evidenziato esclusivamente il superamento delle CSC per i parametri Boro e Solfati. La società insisteva, quindi, sullorigine estranea allattività della discarica di tali superamenti, chiedendo, sempre quale proprietario non responsabile ai sensi dellart. 245 d.lgs. 152/06 la convocazione di un Tavolo tecnico/Conferenza di Servizi con gli Enti interessati al fine di individuare misure idonee a fronteggiare il problema.
Nelle more, la società anticipava lattuazione di misure di prevenzione ulteriori quali:
il mantenimento del livello di percolato nei pozzi di estrazione dellarea in gestione post operativa ed operativa, al minimo compatibile con il sistema di estrazione;
il mantenimento della frequenza mensile di campionamento nei pozzi spia in cui sono stati riscontrati superamenti;
In esito a tali comunicazioni, il Dirigente del Dipartimento dellAcqua e dei Rifiuti dellAssessorato dellEnergia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, (nota prot. 26673 del 21 giugno 2019 – All. 147) comunicava alla CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. ed agli Enti interessati lattribuzione del codice identificativo della potenziale contaminazione identificata presso il pozzo spia S4 ubicato presso la vasca V3 in gestione post-operativa della discarica di Siculiana: codice che la CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. chiedeva venisse esteso altresì ai fenomeni comunicati da A.R.P.A. successivamente e, quindi, anche con riferimento ai piezometri S2, S6, P7, P2.
Le serie di controlli proseguivano poi con i campionamenti compiuti da A.R.P.A. il 23 gennaio 2019 e il 20 febbraio 2019, relativamente alle acque sotterranee dal pozzo spia S4, a servizio delle vasche in gestione post-operativa. Che permettevano lacquisizione dei seguenti risultati, poi trasmessi allA.G. con c.n.r.:
Campione del 23 gennaio 2019: Alluminio, Boro, Manganese, Cloruri e Solfati;
Campione del 20 febbraio 2019: Alluminio, Boro, Manganese, Nichel e Solfati;
L’art.242 d.lgs 152/2006 impone, senza alternativa alcuna, che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne da’ immediata comunicazione ai sensi e con le modalita’ di cui all’articolo 304, comma 2. che a sua volta prevede che quando un danno ambientale non si e’ ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza e deve far precedere gli interventi di cui sopra da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonche’ al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalita’ dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire.
Invece? viene solo formato il tavolo tecnico invocato dalla CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. che si tiene il 2 agosto 2019 presso il Dipartimento Acqua e Rifiuti (DAR) della Regione Sicilia, con la partecipazione dei rappresentanti del DAR, di A.R.P.A. Sicilia, della ex Provincia di Agrigento, del Comune di Siculiana e della Catanzaro Costruzioni S.r.l. finalizzato, in ultima analisi, con una inammissibile forzatura, a certificare che la società non fosse il responsabile dell’inquinamento.
La riunione verte essenzialmente sull’esame dello Studio idrogeologico dellarea in cui ricade la discarica di Siculiana (AG) Relazione di avanzamento Step 1: maggio 2019: studio redatto dalle Università di Palermo e Parma su commissione della CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l. che nel giugno 2019 con gran solerzia aveva cura di trasmetterlo a tutti gli Uffici competenti.
Ma è già dallanalisi di detto studio, tuttavia, che si traggono ampie perplessità sulla efficacia dello stesso a spiegare fenomeni, per un decennio non definitivamente analizzati né adeguatamente trattati dallimpresa. Infatti, è nelle stesse conclusioni della Relazione redatta dalle Università di Palermo e Parma, che si legge è dunque possibile affermare che alcuni sforamenti delle CSC [] sono da ricondursi ad un contributo naturale da matrice geologica.
Nella Relazione, dunque, non è affermato con certezza che tutti gli sforamenti delle CSC sono ricondursi a fenomeni naturali, né di conseguenza che i superamenti dei limiti riscontrati non siano in alcun modo imputabili allattività del gestore.
Daltra parte, poichè il gestore era a conoscenza della possibilità di individuare una origine mineralogica nella genesi del problema, sin almeno dal 2014, a fronte dello studio compiuto dallUniversità di Palermo – Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare su convenzione stipulata con la CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., – non si comprenderebbe a tuttoggi leffettuazione di ulteriori monitoraggi ed indagini sulle acque sotterranee, come invece è chiaramente indicato allinterno di ogni relazione semestrale depositata e altresì a conclusione della stessa Relazione del giugno 2019.
lo Studio, effettuato nel 2019 su commissione della CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l., appare parziale perchè fa riferimento unicamente a superamenti delle CSC registrati nei piezometri S1, S2, S3, S4, S5 ed S6 in relazione ad una nota A.R.P.A. 2017 al fine di sostenere lorigine naturale dei superamenti verificatisi nella prevalenza dei pozzi spia nelle occasioni analizzate, ciò potrebbe avere significato ove le concentrazioni superiori alle CSC fossero ricondotte ad una origine naturale, ovvero a Boro, Solfati, Manganese, Arsenico, Cromo, Nichel e Nitriti, ma una simile origine naturale, al contrario, è certamente da escludere con riferimento ad altri parametri, pure di frequente presenti tra gli indici di contaminazione ovvero il 1,2-Dicloropropano, il 2,4,6-Triclorofenolo e il Triclorometano: parametri frequentemente presenti negli esiti delle analisi compiute, tanto dalla società che da A.R.P.A., sin almeno dal 2016. In particolare, si trova il 1,2-Dicloropropano nel piezometro P7 nel I e II semestre 2016, nel I e II semestre 2017, nel I e II semestre 2018; nel piezometro S2 nel I semestre 2017 nel II semestre 2018; nel piezometro S4 nel I semestre 2017; nel piezometro P1 nel II semestre 2018; nel piezometro P2 nel I e II semestre 2018; piezometro S1 nel I e II semestre 2018.
Si trova il 2,4,6-Triclorofenolo nel piezometro P7 nel 2016, I semestre.
Si trova il Triclorometano nel piezometro S2 nel I semestre 2017; nel piezometro S4 nel I e II semestre 2017, nel I semestre 2018; nel piezometro P7 nel II semestre 2017; nel piezometro P5 nel I semestre 2018.
Trattasi come segnalato dai CC.TT. del P.M.- di sostanze che non possono essere ricondotte alle caratteristiche naturali delle acque sotterranee, né tantomeno riconducibili alla lisciviazione degli strati geologici presenti nel sito. Sono sostanze, ancora, emerse ad un tratto, dallanno 2015-2016, quindi non riconducibili alla rilevata naturale essenza mineralogica dei fondi.
Ancora, lo Studio, in relazione al modello idrogeologico, fa riferimento al Reticolo di flusso della falda, ricostruito con le misure effettuate in gennaio 2019, ed indica lubicazione dei piezometri a valle e a monte, quando però nella stessa relazione è evidenziato che non è presente una falda, così come definita dallart. 54 del D.Lgs. 152/06, e, stante anche la scarsissima ricarica dei piezometri, vi è assenza di circolazione delle acque sotterranee, con conseguente impossibilità di individuare un monte ed una valle idrogeologici e, dunque, un liscivamento quale quello descritto a ragione della contaminazione.
Ancora, lo Studio prosegue nei seguenti termini:
Così come rilevato in occasione già del primo studio del 2015, anche nella relazione congiunta DISTEM – SVUSA del luglio 2018, si confermavano le indicazioni circa:
Un assetto idrogeologico dellarea con presenza di acque sotterranee non classificabili come falda, così come definite dallart. 54 D.Lgs. 152/06;
La probabile compatibilità del quadro idrochimico rilevato con una condizione di naturalità imperturbata delle acque sotterranee, in ragione delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dellarea, che vedono di fatti insistere i pozzi spia allinterno di acque sotterranee in equilibrio con una matrice geologica costituita da rocce depositatesi in ambiente evaporitico (gessi, Sali, argille) in grado dunque, di giustificare pienamente degli apparenti sforamenti rispetto a tenori di riferimento, quali i livelli CSC di cui alla tab. 2 d.lgs. 152/06, adeguati per i già diffusi acquiferi carbonatici o alluvionali.

Per quanto attiene allo studio isotopico, che sembrerebbe escludere la contaminazione delle acque sotterranee da parte del percolato di discarica, stranisce come non sia stato effettuato alcun campionamento in aree adiacenti al sito (ne è solo indicata una futura esecuzione), ma abbastanza distanti da non essere influenzate dalla gestione dello stesso, al fine di escludere o di individuare lincidenza o meno del percolato sulla contaminazione in atto delle acque sotterranee.
Nel documento sono riportati i risultati delle analisi di 18O (isotopo 18 dellossigeno), D (Deuterio) e T (Trizio), sostanze talvolta utilizzate quali traccianti della contaminazione da percolato, rappresentando lirrilevanza sostanziale dei valori riscontrati in ragione del divario sussistente rispetto ai valori presenti nellanalisi del percolato.
Tale conclusione, che fa ripetuto rimando a fini comparativi alle analisi A.R.P.A. compiute in Emilia Romagna con riguardo alla discarica di Tre Monti di Imola, non tengono tuttavia in considerazione le variabili sussistenti nel caso di specie, tra laltro, ad altri scopi, spesso rilevate dagli stessi tecnici relazionanti.
Come i CC.TT. hanno potuto rilevare, infatti, in contesti idrogeologici quali quelli di cui si tratta, in cui vi è praticamente assenza di circolazione e presenza di solo stillicidio di acque di poro in maniera, daltra parte del tutto difforme da territori piovosi quali quelli della bassa in Emilia Romagna -, le attività di Trizio possono essere naturalmente anche pari a zero per i lunghi tempi di infiltrazione e permanenza nei sedimenti. Ne segue che, in un sito caratterizzato da tale contesto, valori di Trizio di 4-6 UT, come quelli rilevati in alcuni piezometri, sarebbero certamente da considerarsi indice di contaminazione.
Peraltro, considerando che in un piezometro è stato rinvenuto un valore di 2,54 UT, il valore di 6,09 UT rinvenuto in altro pozzo spia può indurre a sospettare una possibile contaminazione, ma tale differenza potrebbe essere anche ricondotta ad una infiltrazione diretta di acque meteoriche nel piezometro.
Ne segue che, in assenza dei risultati delle analisi chimiche effettuate sulle stesse acque sottoposte ad analisi isotopica, non è possibile esprimersi sulle ragioni della differenza di 4 UT registrata nella medesima campagna su acque sotterranee prelevate nel sito oggetto dindagine. Per tale ragione, per poter accertare o meno leffettiva contaminazione da percolato delle acque sotterranee risulta indispensabile verificare le caratteristiche isotopiche del fondo naturale, attraverso lanalisi di acque prelevate in piezometri ubicati in prossimità del sito, ma sufficientemente distanti per avere garanzia che le acque in essi raccolte non possano essere interessate dalla gestione delle discariche.
Dunque, non può di certo condividersi quanto concluso dal, Tavolo Tecnico del 2 agosto 2019 (All. 155), secondo cui, i risultati fin qui acquisiti consentono al momento di escludere possibili interazioni tra il percolato e le acque campionate nei pozzi spia in quanto le valutazioni compiute di detti risultati, sono, evidentemente, parziali, meramente ipotetiche e altresì suggestive.
Tali essendo i dati di fatto ci si trova senz’altro dinanzi ad un “sito potenzialmente contaminato” inteso dalla legge come il sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).
Come tale l’unica attività prevista dalla legge già fin dall’anno 2009, è quella di cui allart. 242 del D.Lgs. 152/06 che fa obbligo al responsabile dellinquinamento di adottare la fitta rete di adempimenti che la legge attribuisce al responsabile dellinquinamento ex art. 242 d.lgs. 152/06 (o del proprietario del sito o gestore dellarea ex art. 245) sopra enunciata che rilevi la possibile contaminazione e che comportano la partecipazione e il controllo di tutti gli enti pubblici coinvolti, volta evidentemente ad assicurare la tempestività delle azioni al fine della rimozione del rischio di contaminazione.
Lazione posta in essere dal gestore dellIPPC si connota, invece, per omissione, tardività, inefficienza, inottemperanza alle prescrizione di legge e, da ultimo, anche per dannosità.
Le acque sotterranee, ove campionate, hanno sempre mostrato concentrazioni di alcune sostanze, sia di origine organica che inorganica, superiori ai limiti di riferimento. Di tali circostanze, CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. ha dato mera comunicazione, di volta in volta, nelle Relazioni Semestrali trasmesse a tutti gli Enti interessati, (Regione Sicilia, ex Provincia di Agrigento A.R.P.A. Sicilia), senza dare mai avvio alla procedura di potenziale contaminazione del sito come sopra descritta, che in tempi brevi, nellordine da 2 a 6 mesi avrebbe consentito di giungere, dalla definitiva verifica della effettiva contaminazione, alla sua rimozione, mediante la predisposizione e la realizzazione di un piano di bonifica adeguato, di concorso con gli enti competenti.
Ha solo effettuato negli anni numerosi approfondimenti sulla situazione idrogeologica del sito in esame, intensificato i monitoraggi, affidato ad importanti istituti scientifici lesecuzione di studi idrogeologici, sempre in piena autonomia, sempre nellassenza del contraddittorio con gli Enti e, dunque, sempre volontariamente, disattendendo lattivazione di un procedimento amministrativo, previsto dalla legge come obbligatorio, che avrebbe invece determinato il confronto continuo con gli Enti, a partire dalla predisposizione di un Piano di Caratterizzazione sito specifico alla conseguente esecuzione da effettuarsi in contraddittorio con A.R.P.A., con quel che ne deriva in termini di interruzione dellesercizio e relativa perdita economica, oltre i costi della procedura.
Invece, nulla. Si è atteso dieci anni, nei quali, ci si è prodigati nella ricerca di cause della contaminazione esterne alla discarica, che a tuttoggi i tecnici investiti della vicenda dalla società, nella loro ultima relazione, faticano ancora ad affermare.
Dieci anni in cui, la sola mera sussistenza dei superamenti registrati, a prescindere da natura e origine degli stessi, avrebbe dovuto obbligare, non solo il responsabile dellinquinamento, ma altresì il proprietario o il gestore dellarea nonchè le singole pubbliche amministrazioni preposte al controllo ed alla supervisione del corretto esercizio della discarica (Assessorato Territorio e Ambiente, ARPA,) ad attivarsi per la rimozione del pericolo.
Sono mancati i controlli ed anzi in alcuni casi tali controlli, per come sopra si è accertato, sono stati sospettosamente selettivi, idonei ad evitare il riscontro di fattori inquinanti.
E peculiare, infatti, come soltanto nel maggio 2019, quando era nota sia al gestore che agli Enti la pendenza dellodierno procedimento penale sulla discarica, in esito agli ennesimi risultati di campionamenti delle acque sotterranee, questa volta effettuati da A.R.P.A. e risalenti, tra laltro, a sei mesi prima, vengano finalmente compiute le dovute comunicazioni ex art. 244 del D.Lgs. 152/06 e le conseguenti comunicazioni allA.G.
In punto di esatta qualificazione del reato la giurisprudenza sanziona la condotta di omessa bonifica sostenendo che “ai fini della punibilità della condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, di cui all’art. 257 D.Lgs. n. 152 del 2006, la condizione a contenuto negativo dell’omessa bonifica deve ritenersi integrata anche laddove il soggetto attivo, omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione (Cass. Sez. III n. 35774 del 2 luglio 2010).
Alla luce delle circostanze sin qui pedissequamente riportate, dei risultati delle analisi compiute, e anche della mera apprensione e intelligenza dei dati acquisiti, appare evidente il pregiudizio subito e subendo dalle matrici ambientali coinvolte dallesercizio della discarica di c.da Materano (suolo, acqua, aria), in termini di deterioramento e compromissione e, dunque, di inquinamento.
Pregiudizio che si caratterizza, con riferimento a tutte le criticità segnalate, per la perduranza nel tempo, per lingravescenza del suo progredire e, in ogni caso, per la totale assenza di procedure, precauzioni o di qualsivoglia provvedimento volto alla sua rimozione.
Il fenomeno riscontrato veniva di volta in volta osservato, giustificato, segnalato, ancorchè mai nella sua reale portata, ma soprattutto mai affrontato ai fini della sua rimozione.
È quanto accade con riferimento agli scarichi idrici a servizio della discarica, individuati nello scarico per lImpianto Trattamento Percolato della Vasca V.4, lo scarico delle acque reflue provenienti dallimpianto biologico di trattamento delle acque dei servizi e di prima pioggia di pertinenza della Vasca V4 in esercizio e lo scarico delle acque reflue provenienti dallimpianto biologico di trattamento delle acque di prima pioggia di pertinenza delle vasche in post gestione operativa.
Con riferimento a tali scarichi, pur nel difetto, nelle relazioni semestrali dallanno 2006 allanno 2018, dei rapporti di prova richiesti dalla legge, si è visto come, nel secondo semestre 2018, limpianto biologico relativo alla vasca V3 registrava superamenti nel parametro solidi sospesi, pari al doppio del limite di legge con riferimento alla Tabella 4 dellallegato 5 alla parte Terza del d.lgs. 152/06, unica Tabella da utilizzare come riferimento per le plurimenzionate ragioni; limpianto di percolato relativo alla Vasca V4 registrava un valore del parametro Azoto Ammoniacale pari a 82,0 mgNH4/l, superiore ai limiti previsti, tanto dalla Tabella 3 pari a 15 mgNH4/l che dalla Tabella 4 che non ne consente lo sversamento;
infine, per limpianto biologico V4, i rapporti di prova segnalano superamenti dei limiti fissati, sia che si consideri la tabella relativa allo scarico in acque superficiali, sia per lo scarico sul suolo, con superamento altresì dei limiti allo scarico elencati nella Tabella 5 dellAllegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.
È quanto accade anche per le acque sotterranee, con riferimento alle quali la tabella sopra riportata permette di registrare, tanto la permanenza della situazione di contaminazione, certamente presente sin dallanno 2006, che di dichiararne lingravescenza, sia con riferimento al numero dei pozzi interessati a fenomeni di superamento, sia per il numero dei parametri per i quali si cristallizzano i detti superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione.
Infine, grazie allapporto analitico e ricostruttivo compiuto dai CC.TT. si è potuto altresì riscontrare come larea su cui insiste la discarica oggetto di indagine sia altresì interessata da registrati fenomeni di fughe laterali di biogas, che sono stati altresì oggetto di misurazione, previa determinazione di un valore di c.d. bianco, rilevando, con riferimento alle vasche in gestione post operativa, ben 26 superamenti dellUTL, con 10 superamenti dellUSL, mentre per le misure esterne alla vasca V4 i superamenti dellUTL sono 13 in totale, con tre superamenti dellUSL. Lanalisi biologica di tali flussi ha potuto, quindi, valutarli come incompatibili con le caratteristiche naturali dei suoli, affermandone la loro origine nella fuoriuscita laterale di biogas dalle Vasche in gestione post operativa.
Tali elementi inquinanti sono ad oggi misurati dai parametri individuati dalla legge quali soglie di guardia per la prevenzione e controllo dei fenomeni di inquinamento ambientale, e, quindi, determinano l’attuale fenomeno di inquinamento delle matrici coinvolte nellesercizio della discarica di c.da Matarano.
Tali condotte sono riconducibili senza dubbio alcuno alla società CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., nonché alla società di cui questa è interamente partecipata, ovvero il GRUPPO CATANZARO, che gestiscono, o hanno gestito fino a pochissimo tempo fa, la discarica di c/da Materano di Siculiana nei termini suesposti, mantenendo in attività un’impresa le cui plurime irregolarità, per le ragioni spiegate, ne avrebbero dovuto determinare la chiusura o, forse, il rigetto della originaria autorizzazione, e che, invece, ha continuato nello svolgimento di attività che deve ritenersi illecitamente svolta, e che ha determinato ingiustificate ricavi altamente lucrativi per il gestore, sia per l’esercizio in termini di esclusività del servizio, sia per l’avvenuta imposizione di prezzi di conferimento sempre crescenti, lucro che si è inoltre nutrito del risparmio di spesa derivante dalla mancata attivazione dei dovuti presidi ambientali, pur nella consapevolezza della sussistenza delle condizioni, mentre ha reso insopportabilmente costoso il prezzo del servizio da parte dei Comuni conferenti.
Il fenomento descritto, cresciuto in un arco di tempo notevole, non può però ritenersi confinato alla sola condotta della CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l.
Nulla sarebbe successo senza la efficienza causale delle condotte tenute dai vari Enti ed Autorità preposti al controllo delle procedure e della gestione Catanzaro.
Appare opportuno, sul punto, operare una indicazione riassuntiva crono logica di quello che si è verificato negli anni, nella vicenda in esame:
1) La CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. ottiene l’affidamento della gestione della discarica di c/da Matarano di Siculiana con una mera convenzione con il suddetto Comune a fronte dell’obbligo imposto dalla legge segnatamente dal D.Lgs. 406/1991 di operare l’affidamento a mezzo contratto ad evidenza pubblica, impedendo, quindi, la partecipazione di altri soggetti alla gara;
2) La CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. ottiene e mantiene la gestione della discarica, oltre il primo quinquennio, in violazione della OPCM 2983/1999 che impone la gestione pubblica del servizio e non privata come la società interpreta;
3) La CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. ottiene dall’ordinanza prefettizia 13.8.2004 a firma del Vice Prefetto Vicario Greco, autorizzazione urgente ad operare l’allargamento della prima vasca, e viene autorizzata a finanziare con suoi soldi tale lavoro, imponendosi, quindi, come soggetto contrattuale di fatto, primo passo verso la gestione privata della stessa discarica, fatto del tutto contra legem.
Di tale provvedimento il Prefetto Pezzuto farà poi formale revoca su richiesta chiarimenti del Sindaco di Siculiana;
4) La CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. richiede ed ottiene dall’Assessorato Territorio e Ambiente, il provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) relativamente alle vasche V1, V2, VE e V3 pur non essendo proprietaria nè avendo ricevuto l’incarico di gestione della vasca V3, fatto circostanziatamente rilevato dal Sindaco di Siculiana che lamentava lo spoglio della sua potestà di procedere a gara per l’assegnazione della gestione, ma tenuto in nessun conto dal Funzionario dell’ARTA Architetto Gianfranco Cannova che ha rilasciato, senza alcuna motivazione a chiarimento, l’autorizzazione richiesta;
5) L’Assessorato Territorio ed Ambiente ha rilasciato diverse autorizzazioni tra cui i DRS 268/2008 ed il DRS 1362/2009 senza mai contestare le ripetute reiterate inottemperanze agli obblighi imposti per la creazione del pretrattamento dei rifiuti solidi e per la gestione del percolato, anzi permettendo di far continuare l’attività di discarica con provvedimenti di modifiche sostanziali in palese violazione di legge, i nomi dei funzionari sono tutti sopra indicati;
6) Pur a distanza di una omissione di circa dieci anni sull’obbligo di attivare il pretrattamento dei rifiuti in discarica la CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. ha ottenuto singolari provvedimenti ponte, primi tra questi le ordinanze contigibili ed urgenti del Presidente della Regione Crocetta, nel 2016 che autorizzavano la continuazione dell’attività in deroga alle disposizioni vigenti circa l’uso provvisorio di biostabilizzatore, poi non risultato conforme alle circolari del Ministero dell’Ambiente, peraltro mal collocato in situ, mancante della funzione di deferrizzazione, e di fatto mai utilizzato;
7) la discarica è stata esercitata su terreni non di proprietà della CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. ma di altri soggetti, ed alcuni sono terreni demaniali.
8) la gestione della discarica di C/da Matarano ha provocato e continua a tutt’oggi a provocare diverse forme di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, senza interventi correttivi ed impeditivi, con grave danno ambientale, misurato, al territorio ed ai suoi abitanti.
Questi i fatti su cui occorre estendere lindagine che non può fermarsi solo alla Catanzaro Costruzioni S.r.l., la quale ha senzaltro approfittato negli anni della crisi del settore rifiuti, dellassenza di impianti pubblici, delle frequenti lacune normative e della costante situazione emergenziale vissuta nel settore, per come analiticamente sopra esposto, ed ha operato e costantemente e opera tuttoggi, ricavandone notevole lucro pur nella illegittimità dei requisiti amministrativi (legittimazione), nellassenza di quelli civilistici (titolarità), e nella costante violazione delle norme ambientali (inottemperanza alle prescrizioni) provocando condizioni di grave inquinamento, circostanza che ha fatto sì che tali provvedimenti illegittimi devono intendersi tamquam non essent sul piano giuridico penalistico, con la conseguenza che le attività espletate in forza di provvedimenti illegittimi devono ritenersi conseguenzialmente illecite, ma lindagine deve estendersi, appunto, su ciò che è successo in questi venti anni nei vari enti, ed ovviamente alle persone che in essi si sono immedesimati, occorre fare piena luce su tali fatti sul perchè di ogni atto autorizzativo, inspiegabilmente concesso allimpresa, nonostante le carenze e le illegittimità tutte sopra rilevate, capire il perchè dei diversi silenzi, a fronte delle occupazioni prevaricatrici segnalate e delle palesi inottemperanze a procedure di grande evidenza ed impatto, il perchè dei ritardi nellattivazione delle normali e dovute procedure di legge che a tutt’oggi penalizzano grandemente il territorio di riferimento, la ragione che ha consentito, alfine, ad una impresa privata, priva dei requisiti di legge, mancante di legittimazione soggettiva e oggettiva allesercizio della discarica, e, comunque, ad oggi incapace o nolente nello svolgere gli essenziali interventi per ottenere il rientro nel rispetto dei parametri normativi per la tutela dellambiente, di gestire di fatto, e per oltre ventanni quella che ad oggi è la più grande discarica privata dellintera Sicilia, capace, perciò, nelleterna crisi dei rifiuti che caratterizza questo territorio, di influenzare le politiche, di determinare i prezzi, di ottenere condizioni, oggi ritenute in deroga alle norme di legge.
E un percorso di recupero di legalità che si deve alla Comunità ed a quanti hanno fiducia nello Stato di Diritto.
Ai fini del chiesto sequestro va rilevato che sussistono pienamente i presupposti di legge per concedere quanto richiesto dal P.M. sia in ordine al fumus, evidenziato dagli esiti degli accertamenti compiuti dal Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, in più occasioni accompagnato da A.R.P.A. nellesecuzione delle analisi richieste, dagli esiti di dette analisi e dagli studi e gli accertamenti svolti dai Consulenti tecnici del Pubblico Ministero, sopra doviziosamente elencati, tanto nella loro ricostruzione esegetica dei profili amministrativi, quanto nella verifica delle condizioni ambientali dei luoghi, che confermano il grave stato dei luoghi e il livello di inquinamento della gestione della discarica di c.da Materano da parte del gestore IPPC CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l.
Le illegittimità sopra ampiamente elencate e motivate degli atti amministrativi presupposti, depongono per un giudizio incidentale di piena illegittimità di tali atti e quindi di inesistenza degli stessi sotto il profilo penalistico, mentre gli ineludibili inquinamenti posti in essere delle varie matrici evidenziano non solo la consapevolezza, ma anche il dolo del gestore che, a fronte di indici chiari di contaminazione che finirebbero per mettere in discussione la efficienza dellimpianto e, a cascata, la validità delle autorizzazioni e la permanenza della possibilità di operare, decide di non attivare le procedure di legge, comunicando agli enti solo la parvenza di un controllo che, come si è visto ha restituito un quadro non immutato ma peggiorato, di inquinamento.
Sussiste, inoltre, il periculum nel mantenimento dellarea e dell’impianto oggetto di esame nella libera disponibilità della società che ne ha la gestione, per la concreta ed attuale possibilità di aggravamento delle conseguenze dei reati contestati e per il concreto rischio che, in mancanza di interventi mirati di contenimento e riduzione del danno, sotto il controllo e la direzione dellAutorità, la gestione della CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l. approfondisca e aggravi la lesione dei beni giuridici tutelati, con specifico riferimento ai rischi per la salute del territorio già notevolmente esposta, atteso il ritardo già insorto nella eliminazione di una condotta a tutt’oggi persistente.