Magistrati onorari in sciopero, pioggia di rinvii

«Con le modifiche che la legge di bilancio 2022, che ha apportato alla normativa che disciplina lo stato giuridico dei magistrati onorari, non si è data alcuna risposta alle legittime rivendicazioni della categoria, mantenendo l’impostazione della riforma “Orlando” sebbene questa, nel suo complesso, sia stata dichiarata illegittima e stroncata senza appello dall’Unione europea e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ritengono il suo impianto contrastante con il diritto dell’Unione».

È da qui che partono le ragioni della protesta che è alla base dello stato di agitazione proclamato da pm e giudici onorari, magistrati di fatto ma non di diritto pur svolgendo nelle aule di tribunale una gran parte del lavoro. L’astensione dalle udienze, iniziata ieri, è prevista fino al 4 febbraio. Una settimana di stop che si tradurrà, nel distretto di Napoli, nel rinvio di centinaia di udienze. Basti pensare che nel Tribunale di Napoli i giudici onorari sono 121 su un organico di 156 posti, un numero pari alla metà dei giudici ordinari (215 posti coperti su 236 in organico). Il peso della magistratura onoraria sull’attività giudiziaria è stata riconosciuta anche di recente dai vertici degli uffici giudiziari napoletani in occasione delle relazioni a bilancio di dodici mesi di attività a Palazzo di Giustizia: «Con riferimento alle procedure di rito monocratico l’unico plausibile strumento per ovviare al notevolissimo numero di pendenze appare essere quello di un più incisivo se non massiccio impiego della magistratura onoraria». Impiego previsto soprattutto per tutti i procedimenti aventi ad oggetto reati puniti con una pena non superiore ai quattro anni.

Quindi per una gran mole di processi. Eppure, «con le disposizioni appena introdotte si continua a negare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e si evoca una ambigua “stabilizzazione” nelle funzioni (che permangono onorarie)» lamentano i magistrati onorari spiegando così le ragioni dell’astensione. «Inaccettabile – si legge nella nota dell’AssoGot – è la condizione prevista al comma 5 dell’emendamento per cui la domanda di partecipazione al “concorso” (obbligatoria per chi non voglia decadere dall’incarico) “comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma”. Non è ammissibile che per partecipare ad una selezione che, oltretutto, non prevede l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, si debba rinunciare a far valere i diritti relativi al precedente rapporto, non già di prestazione “volontaria” di attività onoraria, ma di lavoro con le caratteristiche della subordinazione, come riconosciuto dalla CGUE.

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