Beni confiscati :Il giudice decide chi paga l’Imu

Il giudice decide chi paga l’Imu dei beni confiscati. La norma fa differenza trai vari balzelli

Secondo una specifica normativa è il giudice che dispone sulle misure conservative dell’immobile che, discrezionalmente, indica il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta municipale propria (proprietario e/o custode).  La materia delle tasse tributi relativi ai beni confiscati e sequestrati non è chiarissima. E’ opportuno sottolineare che , per i comuni è comunque una perdita il mancato incasso. A Castelvetrano ad esempio, comune dove insistono beni immobili confiscati e sequestrati per centinaia di milioni di Euro, il mancato introito dell’IMU è un danno pesante. Con una risposta in un question time, l’On. Vieri Ceriani aveva  chiarito l’ambito soggettivo dell’imposta municipale (Imu), in presenza di beni oggetto di misure conservativo- cautelari, con particolare riferimento ai procedimenti posti a carico di persone indagate. Il comma 1, dell’art. 9, dlgs n. 23/2011 (federalismo fiscale) ha chiaramente stabilito che, in via generale, i debitori del tributo sono i proprietari, i titolari di diritti reali, i concessionari delle aree demaniali e, in presenza di locazione finanziaria, i locatari. Il problema si poneva in presenza di beni oggetto di pignoramento o sequestro, poiché per l’Agenzia delle entrate, che era già intervenuta sul tema ai fini Ici (risoluzioni n. 158/E/2005 e n. 195/E/2003), il debitore non viene spossessato della proprietà ma soltanto della possibilità di disporre pienamente del bene, con la conseguenza che non veniva meno il presupposto impositivo in capo allo stesso.La Cassazione (sentenza n. 35801/2010) ha evidenziato che il custode può esercitare poteri di «vera e propria gestione» e il dipartimento delle finanze ha confermato che è il giudice che, nel disporre le misure conservative, impartisce le direttive e le istruzioni necessarie, determinando i compiti del custode.

 

Con l’ordinanza n. 8057 del 23-03-2021 la Cassazione civile Sezione V, in tema di soggettività passiva ICI/IMU in caso di sequestro dell’immobile, ha stabilito che “il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene con la conseguenza che, a tali fini, è irrilevante la circostanza che gli immobili oggetto di imposta siano sottoposti a sequestro civile, giudiziario o conservativo, atteso che dette misure non comportano la perdita della titolarità del diritto”.
La questione nasce a seguito della notifica di avvisi di accertamento per omesso versamento dell’ICI per gli anni 2008, 2009 e 2010 in relazione ad alcuni immobili di proprietà di una società in fallimento.
La società impugnava gli avvisi, assumendo che detti immobili erano oggetto di sequestro penale preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.c., e pertanto, essendo indisponibili, non potevano essere assoggettati al tributo ICI.
La CTP di Roma e successivamente anche la CTR del Lazio rigettavano il ricorso della società, ritenendo che il presupposto del tributo fosse la proprietà a prescindere dalla disponibilità del bene.

Dalla lettura congiunta del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 3, la Cassazione, confermando un suo precedente orientamento (cfr. Cass. civ. sez. V 9 ottobre 2009, n. 21541; Cass. civ. sez. V 26 febbraio 2010, n. 4753 e Cass. civ. sez. H 9 maggio 2013, n. 10987), desume che “soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile, di modo che la nozione di possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, di cui al D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, va riferita propriamente a quella corrispondente alla titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale minore sull’immobile (D. Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1)”.

Ne deriva che il sequestro non comporta, la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti, sicché il proprietario dell’immobile continua ad essere soggetto passivo dell’imposta ICI/IMU.

La Corte sostiene poi che una simile problematica si verifica anche nel caso della procedura espropriativa, la quale può essere risolta con le medesime considerazioni operate per la casistica precedente (cfr. Cass. civ. sez. 112 ottobre 2007, n. 21433; Cass. civ. sez. I 3 gennaio 2008, n. 19). Infatti, essendosi affermato che l’occupazione d’urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell’immobile finché non interviene il decreto di esproprio, il bene continua ad appartenergli e dunque l’espropriato continua ad essere soggetto passivo IMU; mentre l’occupante, che riconosce la proprietà in capo all’espropriato, deve essere qualificato come mero detentore.

Si precisa infine che quando il legislatore ha voluto traslare la soggettività passiva ICI/IMU dal titolare del diritto reale al mero detentore, lo ha previsto espressamente come nel caso del leasing disciplinato dall’art. 9 comma 1 del D. Lgs. 14-3-2011 n. 23: “Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziariasoggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”. La medesima disciplina, nel caso del leasing immobiliare, è stata conferma con l’introduzione della nuova IMU a decorrere dal 2020, come previsto dall’art. 1 comma 743 della L. 27-12-2019 n. 160.

Insomma difficile da comprendere per chi non è del mestiere ma legge non prevede l’esonero totale. Ecco perchè il comune di Palermo si è fatto avanti

Fonte: Professionisti.it