Agrigento, Tar conferma: “No a indennità pecuniaria per abusi in area ‘Gui – Mancini’ antecedenti al 1985”

Il Tar Sicilia Palermo, accogliendo un ricorso degli avvocati agrigentini Doriana e Salvatore Palillo, nell’interesse del signor S E (sono le iniziali del nome), ha confermato il precedente indirizzo giurisprudenziale adottato dalla Corte Costituzionale con sentenza dello scorso 24 marzo, e nel cui giudizio si sono costituiti gli stessi avvocati Palillo. Si tratta della non legittimità dell’indennità pecuniaria pretesa per gli immobili abusivi costruiti nella Valle dei Templi di Agrigento, nelle zone B, C e D del decreto Gui – Mancini, in epoca antecedente all’imposizione del vincolo paesaggistico, apposto dalla legge 431 del 1985, la cosiddetta Legge Galasso. La Corte Costituzionale ha quindi sancito, e il Tar Sicilia recepito, che l’indennità pecuniaria è dovuta solo se l’intervento edilizio è stato compiuto in un’area già vincolata al momento della realizzazione dell’abuso. In parole più semplici: il proprietario deve essere consapevole di commettere un abuso in quanto costruisce su un’area già vincolata. Anche l’Avvocatura dello Stato ha condiviso e si è associata a tale tesi. Gli avvocati Doriana e Salvatore Palillo precisano: “La vicenda interessa anche tutti coloro che, pur avendo ricevuto il decreto sanzionatorio, non hanno provveduto ad impugnarlo, e per i quali ci attiveremo al fine di richiedere il riesame, la revoca e l’annullamento dei provvedimenti emessi palesemente contra legem. Ulteriori azioni saranno promosse nei confronti dell’Amministrazione regionale e della Soprintendenza, per la restituzione delle somme ingiustamente versate in esecuzione di un decreto sanzionatorio illegittimo”.