Tar: “Illegittimo un provvedimento del Comune di Palermo su una presunta lottizzazione abusiva a Ciaculli”

La Sig.ra G.G. unitamente al marito P.A., entrambi originari di Palermo, nel 2003, con atto di compravendita hanno acquistato un appezzamento di terreno sito nel Comune di Palermo in località Ricchezza – Ciaculli.
Il terreno in questione, originariamente facente parte di un unico lotto di terreno, era pervenuto alla venditrice per divisione ereditaria a seguito della morte del padre.
Nel 2006, a seguito di un controllo effettuato da parte della Polizia Municipale di Palermo, gli Agenti rilevavano, sul terreno di proprietà dei due coniugi palermitani, la costruzione di un manufatto realizzato senza alcun titolo edilizio e, pertanto, procedevano ad effettuare le dovute segnalazioni all’Ufficio Edilizia del Comune di Palermo.
A distanza di diversi anni dal sopralluogo, nel 2016, il Comune di Palermo disponeva la sospensione dei lavori ritenendo che sui luoghi sussistesse una lottizzazione abusiva intercorrente all’interno dei terreni che erano stati oggetto di frazionamento per divisione ereditaria ove era compreso anche quello dei coniugi G.G. e P.A.
Secondo il Comune di Palermo l’originario frazionamento e la successiva vendita con realizzazione di un manufatto abusivo, avrebbe integrato l’ipotesi di lottizzazione abusiva.
Per effetto del provvedimento adottato dal Comune di Palermo i terreni ritenuti oggetto di lottizzazione abusiva sarebbero stati successivamente confiscati.
Pertanto, i Sig.ri G.G. e P.A. con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò hanno proposto ricorso innanzi al TAR Palermo.
In particolare, gli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airò, a sostegno del ricorso hanno dedotto che il provvedimento del Comune di Palermo fosse erroneo e carente di motivazione poiché non aveva considerato che il frazionamento dell’originario terreno agricolo fosse avvenuto a seguito della divisione ereditaria e non per una successione di compravendite e che tale circostanza non poteva ritenersi sintomatica di un intento lottizzatorio, in quanto espressamente consentita dall’art. 30 comma 10 del D.P.R. 380/2001.
Inoltre, i legali dei due coniugi palermitani hanno sostenuto che la presenza di un solo manufatto, in ipotesi abusivo, non integra di per sé i presupposti di una lottizzazione abusiva là dove gli altri terreni all’interno della contestata lottizzazione sono rimasti inalterati ed a vocazione agricola.
Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia (Sez. II), condividendo le tesi prospettate dagli Avv.ti Rubino e Airò, ha accolto il ricorso ritenendo che il Comune di Palermo, nel caso di specie, “avrebbe dovuto adeguatamente motivare – ciò che non è avvenuto – in ordine alle ragioni per le quali non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 30, co. 10, D.P.R. n. 380/2001, nei confronti degli odierni ricorrenti, rappresentando in modo congruo per quale ragione la divisione in questione, seguita da un’unica alienazione e da un unico abuso edilizio … avrebbe dovuto comunque qualificarsi in termini di lottizzazione abusiva (con i correlati effetti ablatori del diritto dominicale nei confronti di tutti i presunti lottizzanti); e non come edificazione sine titulo, sanzionata nei confronti del proprietario e del responsabile dell’abuso ai sensi dell’art. 31, D.P.R. n. 380/2001”.
Per effetto del pronunciamento del TAR Palermo il provvedimento che contestava la presunta lottizzazione abusiva è stato annullato arrestando così il processo di confisca dei terreni in questione.