Università di Palermo, legittimo il concorso per ricercatori: il CGA respinge l’appello di un candidato
Una recente sentenza depositata oggi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana ha affermato un importante principio in merito a una questione cruciale: la valutazione dei titoli.
Il CGA, infatti, ha rilevato che il merito è una questione di qualità e coerenza, e non una mera sommatoria numerica.
Il caso riguardava un ricorso relativo a un posto di Ricercatore in Geografia presso il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo. Un candidato aveva impugnato gli esiti del concorso che aveva decretato la vittoria di un’altra concorrente.
La vincitrice del concorso si è costituita in giudizio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il TAR Palermo ha respinto il ricorso e il candidato sconfitto ha proposto appello dinanzi al CGA.
Con l’appello è stato sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto assegnare un punteggio analitico, singolo e differenziato per ogni titolo presentato, anziché procedere con un voto complessivo e cumulativo per categorie, quali attività didattica, ricerca e partecipazione a convegni.
In sostanza, si chiedeva che il punteggio finale fosse il risultato matematico di una somma di singoli addendi.
Anche dinanzi al CGA si è costituita la candidata risultata vincitrice della procedura, sempre con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto.
Il CGA Sicilia ha respinto integralmente l’appello, confermando la decisione del TAR.
Il Giudice amministrativo ha affermato che le commissioni sono chiamate a esprimere un giudizio «complessivo, sintetico, unitario e globale» sulle categorie dei titoli. Non sussiste alcun obbligo di “spacchettare” il voto attribuendo un punteggio a ogni singolo attestato, purché il percorso logico che conduce alla valutazione finale risulti chiaro ed esaustivo.
Pretendere il contrario significherebbe determinare un inutile aggravio burocratico e rendere le procedure concorsuali difficilmente gestibili.
La Commissione, inoltre, non può limitarsi a una mera rilevazione quantitativa dei titoli presentati dai candidati, dovendo invece valutarne il pregio intrinseco e la significatività nell’ambito del percorso professionale e scientifico di ciascun concorrente.
La decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale volto a tutelare l’ampia discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici. Il giudice amministrativo può intervenire e annullare un concorso soltanto in presenza di errori macroscopici, evidenti travisamenti dei fatti o palesi illogicità.
Quando i criteri di valutazione sono stati preventivamente fissati e risultano coerenti, il voto numerico finale sintetizza già in sé la motivazione della valutazione espressa dalla Commissione.
Per effetto della sentenza, la vincitrice della procedura potrà continuare a svolgere il proprio incarico di ricercatrice presso l’Università degli Studi di Palermo.



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