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Il Cga restituisce le armi ad un cacciatore corleonese

Il Sig. M. G., originario di Corleone, titolare di porto di fucile per uso caccia da svariati anni, in prossimità della scadenza richiedeva il rinnovo della predetta licenza.
Tuttavia, la Questura di Palermo rigettava la richiesta di rinnovo in ragione di una serie di circostanze legate all’interessato, fra cui la sussistenza di un procedimento penale per furto innanzi al Tribunale di Termini Imerese.
Successivamente, in ragione delle medesime circostanze, la Prefettura di Palermo disponeva a carico del cacciatore corleonese un divieto di detenzione di armi e munizioni.
Avverso i suddetti provvedimenti il sig. M.G., assistito dagli avv.ti Girolamo Rubino, Daniele Piazza e Luigi La Placa, proponeva un contenzioso innanzi al Giudice Amministrativo, chiedendo l’annullamento degli atti adottati dalla Questura e dalla Prefettura di Palermo, stante l’infondatezza del giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi del proprio assistito.
I detti legali censuravano le ragioni poste dalle amministrazioni a sostegno del giudizio di non affidabilità del proprio assistito e dei conseguenti provvedimenti adottati, in quanto il Tribunale di Termini Imerese e, successivamente, la Corte di Appello di Palermo avevano pronunciato sentenze di assoluzione.
Gli Avv.ti Rubino, Piazza e La Placa, deducevano quindi in giudizio che nel caso in esame si era dato luogo ad un sillogismo sulla base del quale il proprio assistito non risultava un soggetto affidabile nell’uso delle armi in ragione di fatti rappresentati dalle Forze dell’Ordine, sebbene gli stessi fossero stati successivamente sconfessati dall’Autorità Giudiziaria con le sentenze di assoluzione.
Ebbene, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Piazza e La Placa, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ritenuto che i fatti posti a fondamento dei provvedimenti di revoca della licenza di porto di fucile e del divieto di detenzioni di armi hanno subito una dequotazione della valenza indiziaria a seguito delle pronunce assolutorie rese dal Giudice penale, emesse prima dei provvedimenti impugnati ed ha dunque accolto il ricorso proposto dal cacciatore corleonese, annullando i provvedimenti impugnati.
Per effetto di tale pronuncia il cacciatore corleonese potrà ottenere il rinnovo della licenza del porto di fucile e continuare a coltivare il suo hobby.

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